Articolo 2 della Legge 14 dicembre 1994, n. 686
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 dicembre 1994
Art. 2. 1. Piena e intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto stesso.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1994