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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13164 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 26364/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il 13.06.1944 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], sc. A, rappresentato e difeso dall'Avv.
MA NT e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Adolfo Apolloni, 19 c/o Ass.ne
A.P.I.CI giusta procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma di viale Regina Margherita CP_2
206, rappresentato e difeso dal funzionario Dott. Ciro Vasaturo in forza di delega rilasciata dal CP_ Direttore della Sede di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. CP_1
PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- di aver depositato in data 22.01.2024 ricorso per ATPO avente ad oggetto il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il godimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80
(NRG. 2512/2014);
- di essere stato riconosciuto in possesso dei requisiti sanitari utili per godere della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) con decorrenza dal 19.07.2023 (data della domanda amministrativa);
- che, in mancanza di dissenso nei termini previsti dalla legge, le conclusioni del CTU erano state omologate dal Giudice titolare del ruolo con provvedimento del 22.02.2025;
- che il decreto di omologa era stato notificato in data 25.02.2025 a mezzo PEC alle sedi e, in CP_1 data 13.03.2025, era stata inviata all' l'autocertificazione COD. AP70; CP_1
- che l' aveva iniziato ad erogare la prestazione dall'aprile 2025, ma non aveva corrisposto gli CP_1 arretrati maturati dal 1.08.2023 al 31.03.2025 e non li aveva riconosciuti nonostante il decorso di
120 giorni, per cui venivano richiesti in giudizio.
In data 14 novembre 2025 si costituiva in giudizio l' , deducendo di avere provveduto in data CP_1
01/09/2025 alla liquidazione per cui chiedeva dichiararsi, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025 parte ricorrente confermava l'avvenuta corresponsione degli arretrati dopo la notifica del ricorso, si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali, da distrarsi. CP_3
2.- Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione degli arretrati relativi alla prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, gli arretrati richiesti in giudizio sono stati liquidati nel mese di settembre 2025 (dopo la notifica del ricorso), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 25/02/2025. Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). CP_ 3.- Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in una sola udienza. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 19/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il 13.06.1944 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], sc. A, rappresentato e difeso dall'Avv.
MA NT e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Adolfo Apolloni, 19 c/o Ass.ne
A.P.I.CI giusta procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma di viale Regina Margherita CP_2
206, rappresentato e difeso dal funzionario Dott. Ciro Vasaturo in forza di delega rilasciata dal CP_ Direttore della Sede di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. CP_1
PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- di aver depositato in data 22.01.2024 ricorso per ATPO avente ad oggetto il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il godimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80
(NRG. 2512/2014);
- di essere stato riconosciuto in possesso dei requisiti sanitari utili per godere della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) con decorrenza dal 19.07.2023 (data della domanda amministrativa);
- che, in mancanza di dissenso nei termini previsti dalla legge, le conclusioni del CTU erano state omologate dal Giudice titolare del ruolo con provvedimento del 22.02.2025;
- che il decreto di omologa era stato notificato in data 25.02.2025 a mezzo PEC alle sedi e, in CP_1 data 13.03.2025, era stata inviata all' l'autocertificazione COD. AP70; CP_1
- che l' aveva iniziato ad erogare la prestazione dall'aprile 2025, ma non aveva corrisposto gli CP_1 arretrati maturati dal 1.08.2023 al 31.03.2025 e non li aveva riconosciuti nonostante il decorso di
120 giorni, per cui venivano richiesti in giudizio.
In data 14 novembre 2025 si costituiva in giudizio l' , deducendo di avere provveduto in data CP_1
01/09/2025 alla liquidazione per cui chiedeva dichiararsi, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025 parte ricorrente confermava l'avvenuta corresponsione degli arretrati dopo la notifica del ricorso, si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali, da distrarsi. CP_3
2.- Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione degli arretrati relativi alla prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, gli arretrati richiesti in giudizio sono stati liquidati nel mese di settembre 2025 (dopo la notifica del ricorso), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 25/02/2025. Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). CP_ 3.- Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in una sola udienza. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 19/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca