Ordinanza cautelare 13 settembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pesce e Federica Bergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Academy Udine, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal prof. avv. Giacomo Biasutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare -OMISSIS- del 09/06/2025;
- del successivo decreto di rigetto del ricorso presentato dall'odierno ricorrente dd. 01/07/2025;
- del regolamento di disciplina dell'ITS Academy Udine, con particolare riferimento all'art. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Academy Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LA IG e uditi per il ricorrente l’avv. Filippo Pesce e per la Fondazione intimata il prof. avv. Giacomo Biasutti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 il ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio è venuto meno il suo interesse alla coltivazione del ricorso e invocato la relativa declaratoria, a spese compensate. La Fondazione resistente ha, invece, insistito per l’ottenimento del beneficio delle spese di lite.
L’affare è stato, indi, introitato per la decisione.
Il Collegio osserva che la dichiarazione resa dal ricorrente appalesa, in maniera inequivoca, che è venuto meno ogni suo interesse alla decisione nel merito.
Conseguentemente, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018).
Il Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha, per l’appunto, attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso.
Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della Fondazione resistente. Nulla, invece, con riguardo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che non si è costituto in giudizio.
Il Collegio ritiene, invero, dirimenti ai fini della statuizione in ordine alle spese di lite le sintetiche considerazioni svolte nel provvedimento emesso in esito alla fase cautelare (ord. caut. n. 77 in data 13 settembre 2025), cui si rinvia, che avevano, per l’appunto, portato a denegare al ricorrente la invocata sospensione degli atti impugnati, rinviando, peraltro, al definitivo la regolazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore-Academy Udine, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge. Nulla per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del medesimo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA IG, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.