Articolo 3 della Legge 11 ottobre 1986, n. 699
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 novembre 1986
Art. 3.
Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti, sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio nelle regioni presso le cui sovrintendenze i concorsi devono svolgersi.
Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le modalita' previste dal bando, presso le sovrintendenze regionali interessate.
Entrata in vigore il 12 novembre 1986