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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8065 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 18502 del R.G. anno 2025 tra nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Santagata, giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE Contro
in persona del e Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del dirigente p.t. Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato il 26.07.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il e Controparte_1 Controparte_3
nonché
[...] Controparte_4 deducendo:
- di essere insegnante nella scuola pubblica con servizio, a tempo determinato, nella provincia di CP_4
- di aver prestato servizio come docente non di ruolo su supplenze brevi e/o saltuarie nel seguente periodo: anno scolastico 2019/2020 con una serie di contratti cumulando un totale di giorni 223; anno scolastico 2020/2021, aveva sottoscritto un contratto di lavoro fino al 30/06, per un totale di giorni pari a 279, il tutto per giorni 502;
- di non aver ricevuto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per il sopraindicato anno scolastico;
- che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015/2018, aveva affermato che
“il personale del comparto scuola, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione accessoria senza differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e senza differenza fra le diverse tipologie di supplenze”;
- che infatti la retribuzione del personale docente (d'ora in avanti RPD) rientrava nelle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/Ce;
- che l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15/03/01, che attribuiva la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, doveva essere interpretato nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999;
- che infatti l'istante, quale precaria, non poteva essere trattata in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, insussistenti nel caso di specie;
- che la contrattazione successiva aveva solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007) e l'emolumento aveva natura fissa e continuativa e non era collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
- di aver diritto, in relazione ai 223 giorni di lavoro per l'a.s. 2019/2020 ed ai 279 giorni di lavoro nell'a.s. 2020/2021 ad €. 2920,00. Tanto premesso e richiamata altresì l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6293/20 e la normativa contrattuale di riferimento, ha chiesto che questo giudice voglia:
1) Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
2) Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 della somma di euro 2920,00 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario per anticipo fattone. Nella contumacia del convenuto, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
***** Il ricorso è improponibile avverso l Controparte_4 rattandosi di soggetto privo di personalità giuridica.
[...]
Per il resto il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il CCNL comparto scuola del 15.03.2001 ha istituito all'art. 7 uno specifico emolumento con la denominazione di Retribuzione Professionale Docenti (RPD), riconosciuto al personale docente per lo svolgimento delle proprie mansioni. L'art. 7 del CCNL comparto scuola al comma 1 recita: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Il terzo comma prevede: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Tali disposizioni disciplinano le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso spettante al personale assunto a tempo indeterminato ed al personale con rapporto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o a termine delle attività didattiche, escludendo il compenso per gli altri lavoratori a termine. È evidente la natura fissa e continuativa del compenso la cui erogazione non è legata ad alcuna modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (cfr. Cass. Sent. 17773/2020). Appare chiaro che tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che ricomprendono anche i docenti assunti a tempo determinato per supplenze diverse da quelle annuali ovvero fino al termine delle attività didattiche posto che l'art 7 fa riferimento all'art 25 del CCNL 31.7.99 ovvero al solo ai predetti docenti precari. Orbene, indipendentemente dal dettato normativo interno, la domanda deve essere accolta in forza della applicazione diretta della Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Deve solo ricordarsi che la stessa è espressione di un principio costituzional/comunitario fondate l'Ordinamento dell'Unione europea e, quale principio fondamentale, si colloca ad un grado superiore addirittura alle disposizioni costituzionali interne deboli (residuando in capo allo Stato solo in controllo dei c.d. controlimiti: i principi generali, collocandosi in un grado più elevato dei Trattati fondanti l'UE, operano addirittura in orizzontale, nei rapporti interprivati.. La Corte di Giustizia, nella causa (Cgue 27.4.2006, Persona_1 Persona_1
.c. Fondo de Garantia Salarial (Fogasa), causa C-81/05), rispondendo al quesito se “il principio di supremazia del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale comporti, di per sé e senza necessità di disposizioni esplicite di diritto interno, l'attribuzione agli organi giurisdizionali nazionali del potere di disapplicare qualsiasi tipo di norma di diritto interno che sia contraria al diritto comunitario, indipendentemente dal rango di tale norma nella gerarchia delle fonti”, vale a dire anche una norma di rango costituzionale (v. punto 25 a) ha risposto in senso affermativo (la disapplicazione doveva comunque farsi valere nel caso di specie contro lo Stato). Ha risposto in analogo modo anche al quesito “se nell'applicare le norme di diritto interno di attuazione delle disposizioni comunitarie, essi siano vincolate dal principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, con la portata precisata dall'interpretazione fornitane dalla Corte, benché essa possa non coincidere con l'interpretazione dell'analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione spagnola quale interpretato dalla giurisprudenza del Tribunal Constitucional español (punto 25b)”. La Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella Sentenza 13.9.07, causa C- 307/05, Impact, nei punti da 60 a 68 ha affermato: Tale disposizione (la clausola 4, ndr) esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Come ha sostenuto l'Impact, il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (v., per analogia, citata sentenza Marshall, punto 52).…il divieto preciso stabilito dalla clausola 4, punto 1….. implica, rispetto al principio di non discriminazione da essa enunciato, una riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso giudice nazionale, l'applicazione di tale riserva può essere soggetta ad un sindacato giurisdizionale (v., per un esempio di un sindacato siffatto relativo alla nozione di ragioni oggettive nel contesto della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., Racc. pag. I-6057, punti 58-75), talché Per_2 la possibilità di avvalersene non impedisce di considerare che la disposizione esaminata attribuisce ai singoli diritti che possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare (v., per analogia, sentenze cit., punto 7; 10 Per_3 novembre 1992, causa C-156/91, Ernst Mundt, Racc. pag. I-5567, Persona_4 punto 15; 9 settembre 1999, causa C-374/97, Racc. pag. I-5153, punto 24, Per_5 nonché 17 settembre 2002, causa C-413/99, R, Racc. pag. I-7091, punti 85 Per_6
e 86)… la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella Sentenza 22 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09, , nei punti da 54 a 68 ha Persona_7 affermato: 54 In merito alla questione se il carattere temporaneo del servizio prestato da taluni dipendenti pubblici possa costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che la nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 di tale clausola dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza , cit., punto 57). Persona_8
55 Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza , cit., punto 58). Detti elementi possono risultare Persona_8 segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del , cit., punti 53 e 58; per quanto Persona_8 riguarda la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro, sentenza e a., cit., punti 69 e 70, nonché Per_2 ordinanza 24 aprile 2009, causa C-519/08, punto 45). Per_9
56 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 57 Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, rammentati nei punti 47 e 48 della presente sentenza. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato. Nel caso di specie, vista la vincolatività dei principi espressi o meglio della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, come interpretata/specificata, ne deriva che la ragione oggettiva utile alla differenziazione del trattamento economico deve risiedere in una ragione oggettiva diversa dall'esistenza di disposizione normativa o dalla organizzazione del servizio, ma in una oggettiva e proporzionale (principio di proporzionalità sempre presente nell'Ordinamento dell'UE) differenza del rapporto o della prestazione, ovviamente diversa dalla mera temporaneità del rapporto (che la disposizione esclude come atta a fondare una differenziazione, imponendo per questa sola ragione la uguaglianza retributiva). La ragione giustificativa della differenza è stata indicata dal convenuto nella circostanza che i supplenti brevi e saltuari non partecipano alle attività di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, alla scelta dei testi da impiegare nel corso dell'anno, alla partecipazione alle attività degli organi collegiali e specie del Consiglio d'Istituto per la definizione, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dell'offerta formativa complessiva della Scuola, comprensiva anche dei progetti, programmi ed attività d'Istituto, alla valutazione delle situazioni particolari richiedenti ausili o sussidi didattici specie per alunni portatori di handicap, alla partecipazione ai corsi di recupero dopo la fine delle lezioni al 30 giugno per gli studenti in situazione di cd. “debito formativo” e alla partecipazione alle relative verifiche o esami subito prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Orbene appare palese che tale giustificazione è inaccoglibile per la semplice circostanza che anche i docenti precari fino al termine delle attività didattiche non partecipano a tali attività, eppure percepiscono la retribuzione in esame. Ancora ulteriore giustificazione si fonda alla deduzione che l'attività dei supplenti brevi e saltuari è spesso circoscritta a brevi periodi nell'anno, gli stessi non sempre partecipano ai consigli di classe, agli scrutini finali, alle riunioni, agli incontri con i genitori e, più in generale, alle attività finalizzate all'erogazione dell'offerta formativa: anche tale deduzione è inaccoglibile posto che si tratta di eventi accidentali dipendenti dalla mera natura temporanea del rapporto di lavoro e dalla organizzazione del datore di lavoro e non attengono alla particolare natura delle funzioni ed alle caratteristiche inerenti a queste ultime. Ancora la dedotta non certa permanenza del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie attiene alla mera natura temporanea dell'incarico e non alla particolare natura delle funzioni ed alle caratteristiche inerenti a queste ultime. La dedotta circostanza che il docente di ruolo, oltre a svolgere le predette attività, è tenuto a mantenersi disponibile anche nel periodo delle ferie estive, specialmente per attività di programmazione dell'attività per l'anno scolastico successivo, ma anche per altre eventuali necessità urgenti ugualmente non attiene alla particolare natura delle funzioni ed alle caratteristiche inerenti a queste ultime bensì alla mera temporaneità del rapporto di lavoro Ne deriva che all'istante la indennità in parola deve essere corrisposta. Con analoghe conclusioni, ma diversa motivazione, si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza 20015/2018. La esistenza del rapporto di lavoro come dedotto è provato dalle buste paga in atti. Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti. In ordine al quantum può farsi utile riferimento ai conteggi depositati dall'istante che appaiono privi di errori formali o di calcolo e che fanno corretto riferimento alla retribuzione dovuta. Ne consegue la condanna del convenuto al pagamento di € 881,73 oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per lo svolgimento degli incarichi di supplenze temporanee nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il al pagamento della somma di Controparte_1
€ 2920,00 interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali), dal dì del dovuto di ciascun importo all'effettivo soddisfo.; 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in € 1314,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso €. 49,00 a tutolo di contributo unificato, con attribuzione al difensore costituito. NAPOLI, lì 5.11.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)