Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 22/12/2025, n. 23553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23553 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11992 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 23 c.p.a., con domicilio eletto presso l’indirizzo pec adrianobottini@legalmail.it;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento nr. prot. -OMISSIS-, notificato a mezzo p.e.c. il 20/8/25, mediante il quale il Consolato generale d'Italia per Scozia ed Irlanda del Nord ha negato l'accesso alle generalità (nome e cognome) di un militare appartenente all'arma dei carabinieri in servizio presso il Consolato medesimo, richieste con istanza a mezzo p.e.c. datata 29/7/25.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NN ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 agosto 2025, con cui il Consolato generale d’Italia a Edimburgo ha respinto la sua richiesta di accesso civico, formulata per chiedere “le generalità (nome e cognome) del carabiniere in servizio presso il consolato”;
Rilevato che:
(i) il ricorrente ha dedotto di voler conoscere le informazioni suddette per “ notiziare ulteriori notizie di reato all’a.g. ”;
(ii) dalla motivazione del ricorso non emerge alcuno specifico e concreto collegamento tra il predetto militare e fatti di rilevanza penale di cui notiziare l’Autorità giudiziaria, la quale del resto può compiere nell’esercizio dei propri poteri ogni necessaria attività di indagine;
(iii) secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, costituisce presupposto imprescindibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico la sua vocazione “generale”, che lo differenzia dall’accesso documentale, invece “proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente” (Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 2019);
(iv) le carenze contenutistiche che caratterizzano il ricorso, sopra meglio descritte al punto (ii), impediscono di valutare la sussistenza sia di un concreto e attuale interesse a conoscere i dati richiesti in capo al ricorrente (come del resto ammesso dal ricorrente stesso), sia di un interesse conoscitivo generale, tale da giustificare l’accoglimento della domanda di accesso civico;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto e che le spese di lite, in considerazione della limitata attività processuale svolta dalla parte resistente, costituitasi con atto di mero stile, possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NN ET, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ET | AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.