Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 476
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di notifica degli atti prodromici

    La mancata costituzione del Comune impositore non consente di ritenere provata la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella.

  • Accolto
    Decadenza della pretesa

    La mancata costituzione del Comune impositore non consente di ritenere provata la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella, il che implica l'accoglimento della doglianza relativa alla decadenza.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La mancata costituzione del Comune impositore non consente di ritenere provata la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella, il che implica l'accoglimento della doglianza relativa al difetto di motivazione.

  • Accolto
    Illegittimità della sanzione irrogata

    La mancata costituzione del Comune impositore non consente di ritenere provata la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella, il che implica l'accoglimento della doglianza relativa all'illegittimità della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 476
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 476
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo