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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1855/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Di Montechiaro - Via Fiorentino 89 92020 Palma Di Montechiaro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, N.28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2024 00021906 08 000 IMU 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2024 00021906 08 000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe di sentenza.
Assume: il difetto di notifica degli atti prodromici;
la decadenza della pretesa ex art.1 co.161 L.296/2006; il difetto di motivazione;
l'illegittimità della sanzione irrogata.
Si è costituito ADER che assume la carenza di legittimazione passiva quanto ai rilievi attinenti il merito della pretesa e l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Con ordinanza 22.10.2025 la ricorrente è stata onerata della chiamata in causa del Comune di Palma di Montechiaro, convenuto. La chiamata risulta ritualmente effettuata con pec di notifica nel termine concesso.
Il Comune di Palma di Montechiaro non si è costituito.
All' udienza del 18.2.2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata costituzione del Comune impositore non consente di ritenere provata la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella.
La cartella va annullata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente ed a carico del Comune convenuto in € 1.000,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. che si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria.
Si compensano le spese tra la ricorrente e la convenuta ADER.
P.Q.M.
annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna il Comune di Palma di Montechiaro alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. che si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria;
compensa le spese tra la ricorrente e la convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione. Agrigento, 18.2.2026 Il giudice Cesare Zucchetto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1855/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Di Montechiaro - Via Fiorentino 89 92020 Palma Di Montechiaro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, N.28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2024 00021906 08 000 IMU 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2024 00021906 08 000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe di sentenza.
Assume: il difetto di notifica degli atti prodromici;
la decadenza della pretesa ex art.1 co.161 L.296/2006; il difetto di motivazione;
l'illegittimità della sanzione irrogata.
Si è costituito ADER che assume la carenza di legittimazione passiva quanto ai rilievi attinenti il merito della pretesa e l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Con ordinanza 22.10.2025 la ricorrente è stata onerata della chiamata in causa del Comune di Palma di Montechiaro, convenuto. La chiamata risulta ritualmente effettuata con pec di notifica nel termine concesso.
Il Comune di Palma di Montechiaro non si è costituito.
All' udienza del 18.2.2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata costituzione del Comune impositore non consente di ritenere provata la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella.
La cartella va annullata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente ed a carico del Comune convenuto in € 1.000,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. che si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria.
Si compensano le spese tra la ricorrente e la convenuta ADER.
P.Q.M.
annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna il Comune di Palma di Montechiaro alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. che si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria;
compensa le spese tra la ricorrente e la convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione. Agrigento, 18.2.2026 Il giudice Cesare Zucchetto