Ordinanza collegiale 15 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 11 novembre 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza V.E. Orlando, 41;
contro
- il Comune di Marsala, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocatessa Angela Maria Ammoscato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del giorno 11 agosto 2022, di rigetto dell’istanza prot. -OMISSIS-di ritiro in autotutela del diniego di sanatoria n. -OMISSIS- e dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-
- del provvedimento di diniego di sanatoria n.-OMISSIS-
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
e per la condanna
- al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per l’equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti la memoria di costituzione in giudizio e i relativi allegati, del Comune di Marsala;
Vista l’ordinanza collegiale n.-OMISSIS-
Vista l’ordinanza collegiale n.-OMISSIS-
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AT;
Uditi, nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza.
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 29 ottobre 2022 e depositato il 15 novembre successivo, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di proprietari di un fabbricato adibito a civile abitazione e di un garage siti nel territorio del Comune di Marsala, in contrada Rina, censiti al catasto terreni al foglio -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento privo di numero di protocollo dell’11 agosto 2022, con il quale il Comune di Marsala ha rigettato l’istanza di ritiro in autotutela, presentata il 20 luglio 2022, del diniego di sanatoria n. -OMISSIS- e dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-
I provvedimenti del 1993 e del 1996 traevano origine dalla domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente il 30 aprile 1986, ai sensi della legge n. 47 del 1985 e della legge regionale n. 37 del 1985, per il fabbricato realizzato sul terreno di proprietà.
La sanatoria era stata negata in quanto l’immobile risultava ricadere, secondo l’istruttoria svolta all’epoca, entro la fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia prevista dall’art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78 del 1976 e, inoltre, poiché, sulla base della dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso -OMISSIS- in data 11 giugno 1982, l’immobile risultava ultimato nel 1978, dunque in epoca successiva all’entrata in vigore del divieto assoluto di edificazione; il solo garage era stato invece ritenuto sanabile in quanto esterno alla fascia vincolata.
Con la successiva ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, il Comune di Marsala aveva ingiunto la rimozione delle opere, comprese quelle ritenute parzialmente sanabili, all’esito dell’istruttoria svolta nel procedimento repressivo.
Entrambi i provvedimenti erano stati impugnati con il ricorso n. R.G. -OMISSIS-, successivamente dichiarato perento.
Con istanza presentata il 7 luglio 2022 e protocollata il 20 luglio 2022, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento in autotutela dei provvedimenti del 1993 e del 1996, deducendone l’illegittimità alla luce di una relazione tecnica di parte redatta nel 2016, che attesterebbe la presenza dell’immobile già nel 1976 e a distanza superiore a 150 metri dalla battigia.
Tale istanza è stata riscontrata dal Comune di Marsala con la nota dell’11 agosto 2022, oggetto di impugnazione, con la quale è stata confermata la correttezza dell’istruttoria svolta in origine, ribadendosi sia la collocazione dell’immobile entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, sia l’epoca di realizzazione posteriore al 1976, con conseguente esclusione dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno dedotto plurimi motivi di illegittimità.
Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.a. e vizi procedimentali”, hanno sostenuto che la nota dell’11 agosto 2022 costituirebbe un nuovo provvedimento lesivo, adottato in assenza di contraddittorio procedimentale, da un soggetto incompetente e in carenza di adeguata istruttoria.
Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dell’art. 18 della legge n. 865 del 1971 e dell’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976”, hanno contestato l’applicazione del vincolo di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, sostenendo l’anteriorità della costruzione dell’edificio al 31 dicembre 1976 e una distanza dalla battigia superiore a quella gravata dal vincolo d’inedificabilità assoluta, chiedendo, in ogni caso, l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio al fine di tale accertamento.
Con il terzo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 12, della legge n. 47 del 1985 e degli artt. 8 e 23 della legge regionale n. 37 del 1985 – eccesso di potere”, hanno dedotto la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria e l’illegittimità della sanzione demolitoria, da sostituire con la sanzione pecuniaria.
Nel corso del giudizio, con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-è stata rilevata la pendenza dinanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1991, sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, e ha avvisato le parti della sussistenza dei presupposti per la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il giudizio è stato conseguentemente sospeso ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 e 80 c.p.a., con fissazione del termine per la riassunzione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 72 del 25 marzo – 23 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate, confermando la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1991 e la natura interpretativa della disposizione, chiarendo che il divieto di edificazione nella fascia dei 150 metri dalla battigia operava sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 78 del 1976.
A seguito di tale pronuncia, i ricorrenti hanno depositato istanza di prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., ribadendo l’interesse alla decisione di merito e insistendo sulle questioni di fatto relative all’epoca di realizzazione dell’immobile, alla distanza dalla battigia e sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio.
All’esito della riassunzione, il Comune di Marsala, già costituitosi in giudizio il 24 ottobre 2025, ha depositato memoria difensiva insistendo nelle eccezioni preliminari formulate in sede di costituzione, tra cui la natura meramente comunicativa o confermativa della nota dell’11 agosto 2022 e la tardività dell’impugnazione dei provvedimenti del 1993 e del 1996, ed ha ribadito nel merito che l’immobile ricadrebbe entro la fascia dei 150 metri dalla battigia e che la dichiarazione sostitutiva resa dal ricorrente nel 1982 costituirebbe prova dirimente dell’epoca di realizzazione successiva all’entrata in vigore della legge regionale n. 78 del 1976.
I ricorrenti hanno replicato insistendo nelle domande e deduzioni già formulate; il Comune resistente ha ulteriormente argomentato in ordine alla tesi della natura non provvedimentale dell’atto impugnato.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è inammissibile.
Con la nota dell’11 agosto 2022, oggetto di impugnazione, il Comune di Marsala si è limitato a riscontrare l’istanza di ritiro in autotutela presentata dai ricorrenti, ribadendo i principi di diritto e le condizioni di fatto riscontrate, senza riaprire l’istruttoria, senza riesaminare nel merito la vicenda edilizia sottesa e senza introdurre alcuna nuova determinazione autoritativa incidente sulla sfera giuridica degli interessati.
Essa, pertanto, non integra l’esercizio di un potere di secondo grado, né può essere qualificata come atto di conferma propria, ma costituisce una mera conferma del diniego di sanatoria n. -OMISSIS- e dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ormai inoppugnabili.
Così come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’atto meramente confermativo, in quanto privo di autonoma valenza provvedimentale e non produttivo di nuovi effetti giuridici, non è suscettibile di autonoma impugnazione, non potendo essere utilizzato quale strumento per rimettere in discussione, in via mediata e tardiva, provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili.
Ne consegue che il ricorso avverso tale atto va dichiarato inammissibile, non essendovi un provvedimento amministrativo in senso proprio idoneo a fondare lo scrutinio giurisdizionale.
In tale quadro, risultano inammissibili tutti i motivi articolati dai ricorrenti, compresi quelli afferenti alla datazione dell’immobile, alla sua collocazione rispetto alla fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, nonché alla dedotta necessità di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica d’ufficio, poiché essi si risolvono nella riproposizione di doglianze già rivolte contro il diniego di sanatoria n. -OMISSIS- e l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con ricorso dichiarato perento e dunque non più suscettibili di sindacato giurisdizionale in quanto ormai inoppugnabili.
Quanto al dedotto vizio di incompetenza, va osservato che esso non è stato articolato come autonoma e specifica censura, ma risulta evocato in modo meramente assertivo nell’ambito del primo motivo, senza l’indicazione dell’organo che sarebbe stato asseritamente competente all’adozione dell’atto, né delle disposizioni normative o degli atti organizzativi da cui desumere la dedotta carenza di potere in capo al soggetto che ha sottoscritto la nota dell’11 agosto 2022.
In mancanza di tali elementi essenziali, la doglianza si risolve in una contestazione generica, priva dei requisiti minimi di specificità e autosufficienza richiesti ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non consentendo al giudice di individuare con precisione il parametro di legittimità asseritamente violato.
Ne consegue che la censura di incompetenza è inammissibile, sia perché articolata in termini meramente assertivi e privi dei necessari requisiti di specificità, sia perché, in ogni caso, la deduzione di tale vizio presuppone l’esistenza di un provvedimento amministrativo in senso proprio, che nella specie difetta, trattandosi di atto privo di natura provvedimentale.
Per mera completezza, va aggiunto che le ulteriori censure di merito articolate dai ricorrenti, quand’anche ritenute ammissibili, sarebbero comunque infondate, alla luce della natura assoluta e inderogabile del vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, come interpretato in modo costante dalla giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, definitivamente chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2025, nonché in difetto di prova rigorosa circa l’anteriorità dell’opera al 31 dicembre 1976 e la sua estraneità alla fascia vincolata.
L’inammissibilità della domanda impugnatoria determina altresì l’inammissibilità della domanda risarcitoria, atteso che l’accesso alla tutela risarcitoria presuppone, in via indefettibile, l’esistenza di un provvedimento amministrativo in senso proprio, suscettibile di sindacato giurisdizionale ai fini dell’accertamento della sua illegittimità, presupposto che nella specie difetta.
C) Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e alla complessità della controversia, nonché all’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Marsala, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC BR, Presidente
Anna AT, Consigliere, Estensore
SA EF, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AT | SC BR |
IL SEGRETARIO