Art. 83
(Vendita o distruzione delle cose deperibili)
1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose.
Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti.
3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al difensore.
(Vendita o distruzione delle cose deperibili)
1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose.
Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti.
3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al difensore.