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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 941/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
NI EL, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2488/2021 depositato il 27/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2732/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 09/11/2020
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE FIS n. T.I.A. N. 225509 TARSU/TIA 2008
- INGIUNZIONE FIS n. T.I.A. N. 225509 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, riassumeva il ricorso, precedentemente proposto con atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Patti procedimento conclusosi con la sentenza n. 254/17 di difetto di giurisdizione la Ricorrente_1, opponendo l'ordinanza ingiunzione, fondata su fatture TIA, emessa dall'ATO ME 1 spa in liquidazione, per gli anni 2008 e 2009.
Eccepiva la prescrizione del credito;
l'illegittimo utilizzo da parte dell'ATO dell'ordinanza ingiunzione,ex art. 2 RD 639/1910 ; il difetto di motivazione;
l'iva non dovuta. Notificava l'atto di citazione via pec il 16/7/2016.
L'ATO ME 1 si costituiva dinnanzi al Tribunale adito e sollevava difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario. Il tribunale di Patti, con la sentenza n. 254/17, depositata il 18/4/17 il 18/4/17, dichiarava il dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e indicava la CTP competente,con termini di legge per la riassunzione. Riassumeva tempestivamente il ricorrente. L'ato non si costituiva Il Collegio, all'udienza di merito del 5/10/2020 decideva come da dispositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Preliminarmente occorre esaminare la legittimità della riassunzione ai sensi dell'art 59 L.69/09. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
2) L'art. 59 della L.69/09 così stabilisce: comma 1" Il giudice che in materia civile, amministrativa, contabile tributaria o di giudici speciali, dichiari il proprio difetto di giurisdizione indica, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione comma 2" Se.... la domanda è riproposta al giudice ivi indicato ....sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'istaurarsi del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenza intervenute ." 3) Nel caso di specie l'atto di citazione veniva notificato via 16/7/2016. Ai sensi degli artt. 1 e 2 di cui al
Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016, nella Regione Sicilia, solo a far data 15/6/2017, sarà operante il PTT e soltanto per ricorsi notificati a partire da tale data, sarà legittima la notifica via pec.
4) La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 17941 / 2016 dopo aver stabilito che la pec, nel processo tributario,può essere utilizzata solo" laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico ha ritenuto che le notifiche effettuate in difformità devono “ ritenersi giuridicamente inesistenti, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse da questa corte ". Principi confermati dalla Cass., con ordinanza n. 18321/2017 Questo Collegio, in linea con l'interpretazione della Suprema Corte, dalla quale non ritiene discostarsi, considera inesistente e non nulla, la notifica effettuata a mezzo pec del ricorso introduttivo L'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica pregiudica al Giudicante l'esame delle pur fondate eccezioni di merito .
5) Considerata la mancata costituzione della resistente, nulla si dispone sulle spese.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la inammissibilità del ricorso con motivazione in fatto e diritto condivisa da questa Corte.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Considerata la mancata costituzione dell'appellato, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.Nulla per le spese.
Messina, 27 gennaio 2026 Il RE Il Presidente
EL IO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
NI EL, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2488/2021 depositato il 27/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2732/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 09/11/2020
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE FIS n. T.I.A. N. 225509 TARSU/TIA 2008
- INGIUNZIONE FIS n. T.I.A. N. 225509 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, riassumeva il ricorso, precedentemente proposto con atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Patti procedimento conclusosi con la sentenza n. 254/17 di difetto di giurisdizione la Ricorrente_1, opponendo l'ordinanza ingiunzione, fondata su fatture TIA, emessa dall'ATO ME 1 spa in liquidazione, per gli anni 2008 e 2009.
Eccepiva la prescrizione del credito;
l'illegittimo utilizzo da parte dell'ATO dell'ordinanza ingiunzione,ex art. 2 RD 639/1910 ; il difetto di motivazione;
l'iva non dovuta. Notificava l'atto di citazione via pec il 16/7/2016.
L'ATO ME 1 si costituiva dinnanzi al Tribunale adito e sollevava difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario. Il tribunale di Patti, con la sentenza n. 254/17, depositata il 18/4/17 il 18/4/17, dichiarava il dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e indicava la CTP competente,con termini di legge per la riassunzione. Riassumeva tempestivamente il ricorrente. L'ato non si costituiva Il Collegio, all'udienza di merito del 5/10/2020 decideva come da dispositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Preliminarmente occorre esaminare la legittimità della riassunzione ai sensi dell'art 59 L.69/09. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
2) L'art. 59 della L.69/09 così stabilisce: comma 1" Il giudice che in materia civile, amministrativa, contabile tributaria o di giudici speciali, dichiari il proprio difetto di giurisdizione indica, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione comma 2" Se.... la domanda è riproposta al giudice ivi indicato ....sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'istaurarsi del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenza intervenute ." 3) Nel caso di specie l'atto di citazione veniva notificato via 16/7/2016. Ai sensi degli artt. 1 e 2 di cui al
Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016, nella Regione Sicilia, solo a far data 15/6/2017, sarà operante il PTT e soltanto per ricorsi notificati a partire da tale data, sarà legittima la notifica via pec.
4) La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 17941 / 2016 dopo aver stabilito che la pec, nel processo tributario,può essere utilizzata solo" laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico ha ritenuto che le notifiche effettuate in difformità devono “ ritenersi giuridicamente inesistenti, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse da questa corte ". Principi confermati dalla Cass., con ordinanza n. 18321/2017 Questo Collegio, in linea con l'interpretazione della Suprema Corte, dalla quale non ritiene discostarsi, considera inesistente e non nulla, la notifica effettuata a mezzo pec del ricorso introduttivo L'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica pregiudica al Giudicante l'esame delle pur fondate eccezioni di merito .
5) Considerata la mancata costituzione della resistente, nulla si dispone sulle spese.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la inammissibilità del ricorso con motivazione in fatto e diritto condivisa da questa Corte.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Considerata la mancata costituzione dell'appellato, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.Nulla per le spese.
Messina, 27 gennaio 2026 Il RE Il Presidente
EL IO