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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 94 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 22.05.2023
da
in persona del Parte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e Parte_2
difesa, dagli Avv.ti Simone Liset e Daniela Pegoraro di giusta mandato Parte_1
allegato al Ricorso in appello
- appellante -
contro
rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Diego D'Alessandro di Trieste e Annarita Bove di Bologna, giusta mandato alle liti in atti
- appellato e appellante incidentale -
Oggetto della causa: impugnazione licenziamento disciplinare (riforma sentenza Tribunale di Pordenone 100/2022 depositata in data 25.11.2022).
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 12 settembre 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
In riforma della sentenza n. 100/2022, emessa in data 29.09.2022 dal Tribunale di
Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 25.11.2022, nel
procedimento R.G. n. 306/2020, e non notificata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
adita:
- nel merito in via principale per tutti i motivi esposti nel retroesteso ricorso e nei
precedenti atti, accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento oggetto di causa, intimato dall' di al sig. Parte_1 Parte_1 Parte_1
, e, per l'effetto, rigettare ogni domanda dal Controparte_2
medesimo proposta al riguardo;
spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre
accessori di legge, integralmente rifuse.
- nel merito in via subordinata e salvo gravame per tutti i motivi esposti nel
sovraesteso ricorso e nei precedenti atti, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse
sussistere qualsivoglia profilo di illegittimità del licenziamento oggetto di causa,
rigettare comunque ogni domanda di reintegrazione del sig. Controparte_1
nel posto di lavoro, nonché ogni domanda ad essa inerente e CP_2
consequenziale; spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge,
integralmente rifuse.
- nel merito in via ulteriormente subordinata e salvo gravame per tutti i motivi esposti
nel sovraesteso ricorso e nei precedenti atti, nella denegata ipotesi di conferma della
sentenza appellata, disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite
o, in subordine, liquidare le spese da porre a carico dell'appellante in misura non
Pag.2 superiore ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore
indeterminabile e complessità media;
spese di lite del grado di appello, oltre
accessori di legge, integralmente rifuse.
Per l'appellato:
1) In via principale: rigettare l'avversario appello siccome inammissibile e/o infondato e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 100/2022 del Tribunale
di Pordenone.
2) In via subordinata: in accoglimento dell'appello incidentale condizionato e/o delle
domande qui riproposte ex art. 346 c.p.c.:
2.1) accertata e dichiarata, la nullità ai sensi dell'art. 2, DLGV 23/2015 dell'impugnato licenziamento perché discriminatorio e/o ritorsivo anche ai sensi dell'art. 15, L. 300/1970, CONDANNARE la convenuta
[...]
alla reintegrazione del ricorrente nel Parte_1
posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal medesimo in misura pari
all'ultima retribuzione mensile di riferimento anche in relazione alla domanda sull'inquadramento – in tesi € 1.870,00 netta o quanto maggiore o minore risulterà
di giustizia – dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versa-mento dei
contributi previdenziali e assistenziali.
2.2) in via subordinata: ACCERTATA E DICHIARATA l'illegittimità, ai sensi dell'art. 3, DLGV 23/2015, dell'impugnato licenziamento CONDANNARE la
convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.870,00 netta, o quanto
maggiore o minore risulterà di giustizia, oltre al preavviso contrattuale di 60 giorni
e, quindi, l'importo di € 3.000,00 netti a titolo di indennità ex art. 48 del CCNL.
3) In ogni caso: somme tutte da incrementare con interessi e rivalutazione
dall'insorgenza del singolo credito al saldo.
Pag.3 4) In ogni caso: integrale rifusione dei compensi oltre SG, CPA ed IVA nella misura
legale.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
L'appellato Sig. (d'ora in avanti per Controparte_1
brevità, Sig. , ha iniziato a lavorare per l' CP_1 Parte_1
di (d'ora in avanti per brevità, l' , ad agosto 2017
[...] Parte_1 Parte_1
con un contratto che, richiamato il CCNL dei Pubblici Esercizi, definiva il lavoratore come “custode”; successivamente ad ottobre 2019 all'esito di un confronto stragiudiziale tra le parti, al rapporto di lavoro del Sig. è stato applicato CP_1
il CCNL delle Associazioni e delle altre Organizzazioni del Terzo settore e al lavoratore, assegnate anche formalmente le più appropriate mansioni da sempre svolte in via di fatto, di “guida spirituale”.
Ciò premesso, con comunicazione datata 23.12.2019 al Sig. CP_1
veniva contestato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, quanto di seguito:
- il giorno19.12.2019 verso le 20.00 al termine della preghiera presso il Centro
Culturale Islamico di Ella prendeva il microfono in mano e si rivolgeva Parte_1
al signor rimproverandolo di disturbare la Persona_1
preghiera ed affermando che “lo avrebbe sistemato e gli avrebbe insegnato
l'educazione”. Nessuno rispondeva alle Sue provocazioni, tant'è che si Per_1
recava in bagno posto all'uscita; tuttavia Ella lo inseguiva continuando ad ingiuriarlo e proferendo le seguenti parole “peccatore, adultero, figlio di puttana, figlio di un cane” oltre ad altre ingiurie nei confronti dei genitori del Sig. Per_1
che rappresentano le offese più grandi e pesanti nella nostra cultura. A quel punto il
Sig. temendo che la situazione potesse degenerare in aggressione Parte_3
fisica, si avvicinava al Sig. per allontanarlo da Lei che lo stava continuando Per_1
a provocare verbalmente. Il signor si rivolgeva a Lei cercando di Parte_3
Pag.4 stemperare la situazione ma Ella gli si rivolgeva in tono minaccioso avvicinandosi
al con il dito puntato e, sfiorandogli il viso, gli rivolgeva le seguenti parole Parte_3
“io ti rovino, ti denuncio, ti sistemo, siete un gruppo che io sistemerò”;
e ancora sempre nella lettera di contestazione disciplinare che:
- il giorno 20.12.2019 Ella si è presentato sul posto di lavoro verso le 22.30 – 23.00
e, dunque, ben oltre l'orario di lavoro;
non solo, una volta entrato nell'aula ove si
era riunito il Comitato Esecutivo del Centro Culturale Islamico, senza permesso,
iniziava a sbattere violentemente le mani sul tavolo ove era in corso la riunione del
Comitato Esecutivo, proferendo anche una serie di minacce ed offese, anche nei confronti del Presidente, offese quali “manda via tutti quanti, sistemo io questi qua, voi che rubate i soldi”.
Quindi, senza che il lavoratore avesse comunicato le proprie giustificazioni oralmente ovvero per iscritto, con lettera datata 02.01.2020 ricevuta il 07.01.2020,
l' “valutata la gravità dei fatti contestati”, irrogava al proprio Parte_1
dipendente, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento è stato tempestivamente impugnato dal lavoratore.
A questo punto, la controversia si spostava in sede giudiziale avanti il Giudice
del Lavoro del Tribunale di Pordenone ove il lavoratore depositava, a giugno 2020, un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e successivamente, respinto il ricorso d'urgenza con provvedimento non reclamato del luglio 2020, ad agosto 2020, il lavoratore depositava il ricorso ex art. 414 c.p.c.
Nel corso del procedimento di primo grado avanti il Tribunale di Pordenone, dopo che il Giudice ebbe a tentare, in più occasioni ma sempre inutilmente, la conciliazione tra le parti, erano sentiti numerosi testi indicati dalle parti stesse;
quindi, esaurita la fase istruttoria, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 29.09.2022.
La sentenza del Tribunale, oggi impugnata, così si pronuncia:
1) Accerta e dichiara l'invalidità ed inefficacia del licenziamento comunicato con lettera raccomandata il 07 gennaio 2020 e per l'effetto, attesa la natura
discriminatoria del medesimo.
Pag.5 Visto l'art. 2 D.Lvo n° 23/2015
2) Condanna la convenuta , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare l'odierno ricorrente nel posto
di lavoro nonché a corrispondergli, a titolo di risarcimento danni, tutte le mensilità
maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale e commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.500,00 netti, previo assolvimento degli oneri previdenziali e assistenziali.
Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
3) Condanna altresì la convenuta a corrispondere all'odierno attore a Parte_1
titolo di differenze retributive l'importo capitale netto di € 3.230,00 debitamente
maggiorato di interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste
creditorie al soddisfo.
4) Condanna infine la resistente alla rifusione delle spese di lite, che Parte_1
liquida in via equitativa in complessive € 20.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso il provvedimento del Tribunale, ha proposto tempestivo e rituale appello l' per contro, l'appellato si è costituito, chiedendo la reiezione Parte_1
dell'appello e svolgendo nel contempo, appello incidentale condizionato.
Anche nel corso del procedimento di secondo grado, la Corte nell'esercizio del suo potere dovere ex artt. 185 e 420 c.p.c. invitava ripetutamente le parti a conciliare la controversia, senza che tuttavia gli inviti portassero ad una definizione amichevole
della vertenza. Preso quindi atto della impossibilità di una soluzione transattiva,
all'udienza del 12.09.2024 tenuta la discussione, la causa era decisa come da dispositivo letto nella medesima giornata.
* * *
La sentenza del Tribunale di Pordenone, dopo aver sommariamente descritto il “contesto culturale e sociale in cui si innestano gli episodi addebitati al ricorrente”,
elenca una serie di circostanze (rappresentatività dominata da membri di provenienza
Pag.6 ; maggior trasparenza nella gestione economico finanziaria Persona_2
dell'associazione; costante contrasto alle istanze di ammettere nel direttivo la componente femminile dell'associazione; tendenza a differire e rimandare la discussione del c.d. progetto giovani) che dimostrerebbero “il carattere discriminatorio dell'intimato licenziamento” spiegando poi, come “In buona sostanza la convenuta ha inteso penalizzare l' per aver quest'ultimo, CP_3 Pt_4
ispirandosi ai motivi indicati in Statuto, esercitato diritti di rango costituzionale
cercando di tutelare le etnie non arabe componenti la comunità islamica di
nonché legittimamente criticato il proprio datore di lavoro, in Parte_1
particolare la gestione dell' anche sotto il profilo economico e finanziario.”; CP_3
inoltre, continua sempre la sentenza di primo grado, “la convenuta non Parte_1
abbia adeguatamente assolto, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'onere sulla medesima gravante volto a provare la sussistenza degli episodi contestati all'odierno ricorrente”.
L'atto di appello critica innanzi tutto la pronuncia di primo grado, sotto il profilo della accertata discriminatorietà dell'intimato licenziamento, che è poi il motivo fondante della decisione assunta dal Tribunale;
scrive a tal proposito l' , Parte_1
come la decisione “sia frutto: da un lato, di un'erronea valutazione del materiale probatorio agli atti (oltre che di vizi nell'espletamento dell'istruttoria, tali da menomare il diritto di difesa dell'odierna appellante); dall'altro, di una non corretta
interpretazione e applicazione al caso di specie del concetto di discriminatorietà del
licenziamento e di una sua presumibile errata sovrapposizione da parte del Giudice con il diverso concetto di ritorsività”.
In effetti, premesso che è pacifico il dato che vuole i fattori di discriminazione rilevanti (ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza a un sindacato,
partecipazione ad attività sindacali, razza, lingua, sesso, handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali) ai sensi delle norme di diritto interno (art. 3 legge n. 108/1990, art. 4 legge n. 604/1966, art. 15 legge n. 300/1970) o comunitario (art.
Pag.7 dalla legge appunto, nel caso di specie, nessuno di questi fattori di discriminazione è
stato, non solo provato, ma nemmeno sollevato quale specifico motivo di discriminazione da parte del lavoratore.
Indipendentemente infatti dalla fondatezza o meno delle critiche rivolte dall'imam alla in tema di “democrazia” interna, ovvero partecipazione della Parte_1
componente femminile alle decisioni associative, ovvero ancora in tema di trasparenza nella gestione economica dell'ente e, indipendentemente dalla prova che il licenziamento intimato, sia da mettere in relazione con dette critiche, in ogni caso l'ambito di tale controversia, non rileva sotto il profilo del diritto discriminatorio essendo gli aspetti sopra richiamati - critiche dell'imam - fattori non rilevanti. In altre parole, il lavoratore non ha mai sostenuto, né tanto meno provato, nella fattispecie de quo, la sussistenza di un c.d. fattore di rischio tra quelli classificati dalla legge, né
tanto meno ha chiesto di fornire la prova e quindi provato, di aver comunque subito un trattamento meno favorevole rispetto a quello, anche solo in ipotesi, riservato a soggetti in condizioni analoghe e, sempre in ipotesi, non portatori del fattore di rischio. La censura alla sentenza di primo grado sotto questo profilo - insussistenza del carattere discriminatorio del licenziamento - risulta pertanto, condivisibile.
Per completezza e del resto il profilo viene trattato anche dall'appellante, nemmeno il rilievo del motivo illecito, che la domanda introduttiva del lavoratore pone in via alternativa con la discriminazione, appare adeguatamente supportato in atti.
Com'è noto e come del resto anche il Giudice del Tribunale di Pordenone segnala
(cfr. pag. 7 della sentenza), solo in caso di licenziamento discriminatorio la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, mentre in caso di motivo illecito ex art. 1345 c.c. ovvero ritorsivo, tale prova è richiesta e il relativo onere, ricade sul lavoratore.1 Ma nel caso in esame questa prova manca del tutto, essendo anzi, per
Pag.8 converso pacifico e dimostrato, che almeno nella sua realtà effettuale, nelle date precisate del 19 e 20 dicembre 2019, lo scontro, ovvero alterco, ovvero diverbio, che fonda la contestazione disciplinare, è sicuramente accaduto;
e ciò toglie ogni valenza alla ipotetica sussistenza del motivo illecito unico determinate che connota necessariamente anche il licenziamento ritorsivo.
Una volta chiarito come la intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro a mezzo del licenziamento disciplinare datato 02/07 gennaio 2020, tra l'Associazione e il Sig.
non possa farsi rientrare, né nella casistica del licenziamento CP_1
discriminatorio, né in quella del licenziamento ritorsivo, ciò ovviamente non significa che la decisione datoriale di espellere in tronco il lavoratore, sia automaticamente legittima e quindi meritevole di conferma in sede giudiziale.
Prendendo infatti in esame a questo punto il motivo di appello incidentale svolto dal lavoratore e rimanendo, com'è doveroso, ai fatti così come esposti e contestati nella lettera datata 23.12.2019 e rileggendo le deposizioni testimoniali assunte nel corso del processo di primo grado, emerge che nessun scontro fisico sia occorso la sera del
19 dicembre e nemmeno del successivo 20 dicembre. Vi è stato sicuramente un alterco, in particolare nei locali adibiti a bagni del Centro culturale islamico di e un'altra situazione conflittuale anche grave si è verificata la sera Parte_1
successiva 20 dicembre, allorché il lavoratore/imam si è introdotto, non invitato, ad una riunione del Comitato Direttive della , ma tali episodi, tutti Parte_1
confermati dai testi nella loro materialità, non sono stati seguiti da vie di fatto, le parti si sono limitate semmai a proferire minacce e ingiurie, ma nessuno ha contestato ovvero dimostrato, che esse siano venute, come si usa dire, alle mani.
Ora, poiché com'è ben noto la contestazione disciplinare cristallizza il thema
decidendum nel senso che solo dei fatti contestati, si deve ragionare ai fini della verifica della legittimità della sanzione disciplinare irrogata, e poiché al rapporto di lavoro in questione, si applica il Contratto Collettivo delle Associazioni e delle altre
licenziamento; la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo.”.
Pag.9 Organizzazioni del Terzo settore, è alla contestazione disciplinare de quo e alla normativa pattizia di categoria, che si deve guardare per individuare semmai, la giusta punizione da adottare. Risultano infatti sostanzialmente poco rilevanti tutti gli episodi successivi al 19 e 20 dicembre 20202 sui quali le parti si sono lungamente ma inutilmente dilungate, atteso che tali posteriori accadimenti, possono offrire conferme ovvero smentite del comportamento contestato, ma non è possibile fondare su detti successivi comportamenti, il giudizio di legittimità o meno della sanzione irrogata.
Ebbene, non vi è dubbio alcuno che il contratto collettivo espressamente richiami due ipotesi rilevanti per il caso di specie, prevedendo per ciascuna di esse diverse conseguenze disciplinari. L'art. 53 del CCNL “Codice disciplinare” infatti prevede che tra le mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e la retribuzione vi sia quella di “aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti dell'impresa”, mentre, lo stesso articolo, prevede tra le mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso, quella del “diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, all'interno dell'impresa”. Se dunque, come indiscutibilmente emerge dalla lettera di contestazione, al lavoratore viene contestato un comportamento ingiurioso,
accusatorio e minaccioso e se, dalla stessa contestazione e poi dalla istruttoria svolta non emerge alcun episodio di violenza fisica tra le parti - venire alle mani - allora è
giocoforza concludere che la sanzione irrogata al Sig. non è quella che CP_1
il contratto collettivo prevede, ma è più grave e pertanto illegittima. Infatti, la risoluzione del rapporto viene dal contratto collettivo legata al diverbio che sfocia nella violenza fisica, situazione che come già scritto, non è stato dimostrato sia ricorsa nel caso che ci occupa. Per contro, è anche vero che al lavoratore è stato contestato un comportamento non solo ingiurioso e accusatorio ma anche minaccioso e tale ultimo carattere, unitamente agli altri due, ha trovato conferma nella deposizione dei
Sig.ri , e Parte_5 Tes_1 Persona_3
Così ricostruita la fattispecie e rilevato come Controparte_1
ha iniziato a lavorare per l' di
[...] Parte_1
a partire da agosto 2017, il caso va disciplinato quanto all'intimato Parte_1
Pag.10 licenziamento, per mezzo delle norme di cui al decreto legislativo n. 23 del 2015 ed in particolare dell'articolo 3 (contratto a tutele crescenti). Tali disposizioni contengono una differenza significativa rispetto alla previsione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, perché nel decreto legislativo viene superata la norma statutaria nella parte in cui dispone la reintegrazione nei casi in cui il codice disciplinare preveda sanzioni di tipo conservativo per l'infrazione oggetto di contestazione, risultata sussistente. Dunque nel caso in esame, non ostante la sanzione irrogata sia più grave rispetto a quelle prevista dal contratto collettivo, ciò
non ostante in ragione della normativa applicabile al caso de quo, fermo il dato che il fatto materiale sussiste, è provato, ed ha indubbio carattere antigiuridico, il rapporto di lavoro è definitivamente cessato con l'intimazione del licenziamento e la sentenza che accerta l'illegittimità del licenziamento, deve condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (mensilità che il Giudice di primo grado ha quantificato in € 1.500,00 netti e sul punto non vi è stato appello) e ciò, tenuto conto della anzianità
di servizio dell'appellato e delle caratteristiche del datore di lavoro;
a questa indennità, essendo il licenziamento intimato in tronco illegittimo, deve anche essere aggiunta la condanna al pagamento della indennità di mancato preavviso.
Quanto alle spese di lite, così come liquidate dal Tribunale, esse risultano essere oggetto di specifico motivo di appello.
In effetti, sia la totale soccombenza della sia la somma indicata dal Parte_1
primo giudice in via equitativa a titolo di spese legali, risultano all'esito del giudizio di appello, incongrue e meritevoli di riforma. Le spese di lite vanno dunque ripartite sulla base del criterio della soccombenza e sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
Pag.11 in parziale accoglimento dell'appello proposto da di Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 100/2022 pubblicata il Parte_1
25/11/2022, e in parziale accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal Sig. contro la medesima Controparte_1
sentenza, che per l'effetto parzialmente riforma nei capi 1) 2) e 4), accerta l'illegittimità del licenziamento intimato dall appellante a Parte_1 [...]
con lettera di data 6/4/2023 e quindi, dichiarato Controparte_1
comunque risolto il rapporto di lavoro, condanna l' a Parte_6
pagare al lavoratore un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come quantificata nella sentenza di primo grado, oltre alla indennità di mancato preavviso;
conferma il capo 3) della sentenza impugnata;
respinge per il resto tutte le domande proposte dal Sig. Controparte_1
compensa per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio
[...]
e condanna l' appellante a rifondere all'appellato il restante terzo, che Parte_1
liquida nella quota in Euro 5.000,00 per il primo grado ed in Euro 3.000,00 per l'appello, oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 12.09.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 par. 3 della direttiva 78/2000/CE), una categoria tipica e tassativamente prevista 1 Cfr. Cass. n. 2414/2022 “In tema di licenziamento, nell' ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., occorre che l' intento ritorsivo del datore di lavora, la cui prova è a carico del lavoratore, sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del