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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1060/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.01.2025 da
1) nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.83, C.F. , con l'Avv. Dario Capanna, del Foro di Milano, presso il quale ha C.F._1 eletto domicilio telematico,
e
2) , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Breda n.83, C.F. , con l'Avv. Dario Capanna, del Foro di Milano,presso il quale C.F._2 ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sotto il NT IO II (BG) il
19/07/2021 (anno 2021 atto n. 516 reg. 3 parte II serie B), in separazione dei beni.
pagina 1 di 6 Separati con sentenza n. 955/2025 pubblicata il 12/93/2025 resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli minori: nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. per la separazione congiunta con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, personalmente sottoscritto e depositato in data, 27/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 C.P.C.. Emessa la sentenza di separazione, con contestuale ordinanza del 5 marzo 2025, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Nessun contributo economico mensile verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte_1
, che è economicamente autonoma e con una propria attività Parte_2 produttiva.
a) il figlio minore sarà affidato in via congiunta ad entrambi i Persona_1 coniugi/genitori (piano genitoriale doc. 11) e collocato in via prevalente con la madre sig.ra , presso la casa dei genitori della medesima , sita in Via Carlo Parte_2
Marx 495 – TO AN IO (MI);
b) il sig. resterà nella casa coniugale sita via Ernesto Breda n.83; Parte_1
c) il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio nelle giornate di lunedì e Parte_1 martedì di ogni settimana e a weekend alternati con la madre (quindi due al mese ovvero lunedì e martedì -intera giornata- con il papà – mercoledì, giovedì, venerdì con la mamma - intera giornata – weekend-dal sabato mattina al lunedì orario di entrata dell'asilo- alternati tra mamma e papà), salvo migliori accordi in base agli impegni lavorativi e sociali di entrambi i genitori;
pagina 2 di 6 d) nel corso delle vacanze estive il minore trascorrerà almeno 15 gg. consecutivi con ciascun genitore, nei periodi da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio precedente, salvo migliori accordi o derogatori che dovessero intercorrere tra le parti;
e) durante le festività natalizie a partire dall'anno 2025, ad anni alterni, il minore trascorrerà le vacanze natalizie con il padre dal 22 Dicembre fino al giorno 27 Dicembre, mentre trascorrerà con la madre il Capodanno dal pomeriggio del 27 Dicembre fino al 2 Gennaio;
resta salva la facoltà per i genitori di concordare diversamente il periodo di permanenza presso ciascuno di essi durante le vacanze natalizie e di fine anno, Epifania compresa.
f) Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, a partire dal 2025, il minore trascorrerà con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con il padre, restando comunque salva la facoltà dei genitori di concordare diversamente, in base ai propri impegni di lavoro e sociali;
g) il Signor verserà, alla signora , quale contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento diretto del minore la somma di € 400,00, somma che sarà Persona_1 versata alla signora entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio Pt_2
2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025;
h) le spese per la mensa scolastica del minore (quando dovessero essere necessarie), saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, da versarsi all'anticipatario entro il giorno 1 del mese successivo;
i) il signor si farà carico nella misura del 50 % delle spese extra assegno Parte_1 relative ai figli secondo il “Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” del 9 novembre 2016 e quindi:
j) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
k) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per pagina 3 di 6 occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
l) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
m) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
n) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione deII'automobiIe e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
o) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
pagina 4 di 6 p) I ricorrenti autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi documenti necessari per l'espatrio, autorizzando altresì l'espatrio con il minore, previo accordo tra i genitori da rendersi in forma scritta con preavviso sul viaggio estero di almeno 1 mese sulla data di partenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/07/2021 a Sotto il
NT IO II (BG). tra e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 5 di 6 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sotto il NT IO II perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.01.2025 da
1) nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.83, C.F. , con l'Avv. Dario Capanna, del Foro di Milano, presso il quale ha C.F._1 eletto domicilio telematico,
e
2) , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Breda n.83, C.F. , con l'Avv. Dario Capanna, del Foro di Milano,presso il quale C.F._2 ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sotto il NT IO II (BG) il
19/07/2021 (anno 2021 atto n. 516 reg. 3 parte II serie B), in separazione dei beni.
pagina 1 di 6 Separati con sentenza n. 955/2025 pubblicata il 12/93/2025 resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli minori: nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. per la separazione congiunta con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, personalmente sottoscritto e depositato in data, 27/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 C.P.C.. Emessa la sentenza di separazione, con contestuale ordinanza del 5 marzo 2025, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
a) Nessun contributo economico mensile verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte_1
, che è economicamente autonoma e con una propria attività Parte_2 produttiva.
a) il figlio minore sarà affidato in via congiunta ad entrambi i Persona_1 coniugi/genitori (piano genitoriale doc. 11) e collocato in via prevalente con la madre sig.ra , presso la casa dei genitori della medesima , sita in Via Carlo Parte_2
Marx 495 – TO AN IO (MI);
b) il sig. resterà nella casa coniugale sita via Ernesto Breda n.83; Parte_1
c) il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio nelle giornate di lunedì e Parte_1 martedì di ogni settimana e a weekend alternati con la madre (quindi due al mese ovvero lunedì e martedì -intera giornata- con il papà – mercoledì, giovedì, venerdì con la mamma - intera giornata – weekend-dal sabato mattina al lunedì orario di entrata dell'asilo- alternati tra mamma e papà), salvo migliori accordi in base agli impegni lavorativi e sociali di entrambi i genitori;
pagina 2 di 6 d) nel corso delle vacanze estive il minore trascorrerà almeno 15 gg. consecutivi con ciascun genitore, nei periodi da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio precedente, salvo migliori accordi o derogatori che dovessero intercorrere tra le parti;
e) durante le festività natalizie a partire dall'anno 2025, ad anni alterni, il minore trascorrerà le vacanze natalizie con il padre dal 22 Dicembre fino al giorno 27 Dicembre, mentre trascorrerà con la madre il Capodanno dal pomeriggio del 27 Dicembre fino al 2 Gennaio;
resta salva la facoltà per i genitori di concordare diversamente il periodo di permanenza presso ciascuno di essi durante le vacanze natalizie e di fine anno, Epifania compresa.
f) Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, a partire dal 2025, il minore trascorrerà con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con il padre, restando comunque salva la facoltà dei genitori di concordare diversamente, in base ai propri impegni di lavoro e sociali;
g) il Signor verserà, alla signora , quale contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento diretto del minore la somma di € 400,00, somma che sarà Persona_1 versata alla signora entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio Pt_2
2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025;
h) le spese per la mensa scolastica del minore (quando dovessero essere necessarie), saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, da versarsi all'anticipatario entro il giorno 1 del mese successivo;
i) il signor si farà carico nella misura del 50 % delle spese extra assegno Parte_1 relative ai figli secondo il “Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” del 9 novembre 2016 e quindi:
j) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
k) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per pagina 3 di 6 occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
l) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
m) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
n) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione deII'automobiIe e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
o) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
pagina 4 di 6 p) I ricorrenti autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi documenti necessari per l'espatrio, autorizzando altresì l'espatrio con il minore, previo accordo tra i genitori da rendersi in forma scritta con preavviso sul viaggio estero di almeno 1 mese sulla data di partenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/07/2021 a Sotto il
NT IO II (BG). tra e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 5 di 6 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sotto il NT IO II perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
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