TAR
Sentenza breve 16 febbraio 2026
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01483/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00216 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01483/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2025, proposto da EL El
LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
per l'annullamento, previa sospensione provvisoria:
a) del provvedimento prot n. P-MN/L/Q/2025/102542 emesso dalla Prefettura di N. 01483/2025 REG.RIC.
Mantova in data 22.settembre 2025, notificato in pari data, con cui è stato revocato il nulla osta alla conversione rilasciato in favore del lavoratore sig. El LI EL in data 8.06.2025 su istanza del datore di lavoro Bruno Francescon;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato e considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22.9.2025 con il quale la
Prefettura di Mantova ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato in suo favore ai sensi dell'art. 42 d.l. 73/2022 in ragione dell'inidoneità della sistemazione alloggiativa, in quanto “tale immobile risulta essere stato utilizzato per altre procedure pendenti presso questo ufficio, fino all'esaurimento dei posti disponibili”; che con il ricorso lo straniero ha sostenuto di non comprendere le ragioni dell'inidoneità dell'alloggio, atteso che il certificato di idoneità abitativa attesta una capienza di sei persone mentre il certificato di stato di famiglia dell'ospitante attesta la presenza di sole quattro persone; che con ordinanza n. 1169 del 22.12.2025 è stato quindi ordinato alla Prefettura di
Mantova di depositare in giudizio gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato oltre a una relazione sui fatti di causa; N. 01483/2025 REG.RIC.
che, con nota in data 23.1.2026, la difesa erariale ha evidenziato che la Prefettura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, depositato in giudizio, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, a spese compensate; che all'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese di lite;
Ritenuto che sia pertanto cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma
5, c.p.a., atteso che la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente risulta pienamente soddisfatta;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere compensate per 1/3, tenuto conto del sollecito e spontaneo esercizio dei poteri di riesame da parte della Prefettura, disponendo il pagamento degli ulteriori 2/3 in favore di parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01483/2025 REG.RIC.
EL AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Beatrice RI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL AB
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00216 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01483/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2025, proposto da EL El
LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
per l'annullamento, previa sospensione provvisoria:
a) del provvedimento prot n. P-MN/L/Q/2025/102542 emesso dalla Prefettura di N. 01483/2025 REG.RIC.
Mantova in data 22.settembre 2025, notificato in pari data, con cui è stato revocato il nulla osta alla conversione rilasciato in favore del lavoratore sig. El LI EL in data 8.06.2025 su istanza del datore di lavoro Bruno Francescon;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Mantova e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato e considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22.9.2025 con il quale la
Prefettura di Mantova ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato in suo favore ai sensi dell'art. 42 d.l. 73/2022 in ragione dell'inidoneità della sistemazione alloggiativa, in quanto “tale immobile risulta essere stato utilizzato per altre procedure pendenti presso questo ufficio, fino all'esaurimento dei posti disponibili”; che con il ricorso lo straniero ha sostenuto di non comprendere le ragioni dell'inidoneità dell'alloggio, atteso che il certificato di idoneità abitativa attesta una capienza di sei persone mentre il certificato di stato di famiglia dell'ospitante attesta la presenza di sole quattro persone; che con ordinanza n. 1169 del 22.12.2025 è stato quindi ordinato alla Prefettura di
Mantova di depositare in giudizio gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato oltre a una relazione sui fatti di causa; N. 01483/2025 REG.RIC.
che, con nota in data 23.1.2026, la difesa erariale ha evidenziato che la Prefettura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, depositato in giudizio, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, a spese compensate; che all'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese di lite;
Ritenuto che sia pertanto cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma
5, c.p.a., atteso che la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente risulta pienamente soddisfatta;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere compensate per 1/3, tenuto conto del sollecito e spontaneo esercizio dei poteri di riesame da parte della Prefettura, disponendo il pagamento degli ulteriori 2/3 in favore di parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01483/2025 REG.RIC.
EL AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Beatrice RI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL AB