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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1154/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4547/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16840/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 7 e pubblicata il 01/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 TARI 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 788/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'interessato proponeva ricorso avverso l'intimazione 09720179006309074000 di cui in epigrafe, notificata in data 28.04.2017, in relazione a cartelle di pagamento emesse in riferimento alle somme, ivi specificate, pretese a titolo di IRAP-IRPEF dell'anno 2007 (cartella n. 097 2010 0372 430807 000 – ruolo 2010/550405),
IRPEF dell'anno 2012 (cartella n. 097 2015 0202 832674 000 - ruolo 2015/252416), IRAP-IRPEF dell'anno
2001 (cartella n. 097 2006 0037 448317 000 - ruolo 2006/300234), Tassa Rifiuti dell'anno 2002 (cartella n.
097 2003 1023 675764 000 - ruolo 2003/4626), Tassa Rifiuti dell'anno 2007 (cartella n. 097 2008 0251 90736
000 - ruolo 2008/2610).
In particolare il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di notificazione dei ruoli e della cartella-precetto, la nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella-precetto e dei ruoli in essa trasfusi per difetto di notificazione degli avvisi di accertamento quali atti presupposti, ha eccepito la prescrizione delle pretese impositive, comprensive di sanzioni ed interessi o la decadenza dell'amministrazione dal potere di richiedere il pagamento delle stesse, sostenendo l'operatività della prescrizione quinquennale di cui all' art.2948, n.4 c.c.., non operando mai, in assenza di titolo giudiziale, la c.d. conversione della prescrizione, da quinquennale in decennale, ex art.2953 c.c. Il contribuente eccepiva poi, l'inefficacia e l 'inopponibilità del titolo esecutivo non notificato per violazione dell'art.21 bis della legge 241/90 e la violazione dei termini perentori per l'irrogazione delle sanzioni, previsti dagli artt.16 e 16 bis del D.L.gs.472/1997. Infine eccepiva la violazione dei limiti costituzionali della imposizione tributaria, previsti dall'art.53 della Carta Costituzionale.
Con memoria conclusionale depositata in data 31.08.2018, il ricorrente ha inoltre formulato un nuovo motivo di ricorso eccependo l'estinzione ope legis delle pretese tributarie e dei titoli ai sensi dell'art.1 comma 540, della legge 24.12.2012 n.288.
Costituito il contradditorio, la Commissione tributaria di prime cure preliminarmente dichiarava inammissibile, perché domanda nuova formulata fuori dai casi previsti dall'art.24 del D. Lgs.546/92, la doglianza dedotta nella memoria conclusionale e relativa alla estinzione delle pretese tributarie e dei titoli ai sensi dell'art. 1, comma 540, della legge 24.12.2012 n.288, quindi accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando prescritto il credito portato nella cartella n. 09720060037448317000 (ruolo n. 2006/300234), relativo alla tassa rifiuti per l'anno di imposta 2001, erroneamente indicato come anno di imposta 2002 e, per il resto, inammissibile il ricorso.
Proponeva appello il contribuente reiterando le proprie richiesta ma la Commissione tributaria regionale rigettava anche l'appello.
Ricorreva quindi l'interessato per cassazione e la Suprema Corte accoglieva l'impugnazione quanto al primo ed assorbente motivo di ricorso, avendo i giudici del secondo grado elaborato in sentenza un percorso motivazionale ed un dispositivo del tutto diversi da quelli del procedimento effettivamente incardinato dal contribuente. A seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, il contribuente procede alla riassunzione del procedimento, reiterando le domande ed eccezioni elaborate per il giudizio d'appello con richiesta di annullamento della pretesa erariale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e Riscossione reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di rigetto dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero, quanto alle eccepite invalidità degli atti presupposti e il decorso del termine prescrizionale, anche relativamente alle sanzioni, parzialmente non accolte dalla Corte di primo grado - sulle quali peraltro l'atto di riassunzione opera un genericissimo richiamo, e pertanto i relativi motivi di impugnazione sono del tutto inammissibili perché privi di alcun confronto con il percorso motivazionale dell'appellata sentenza - corretta appare la decisione dei Giudici di prime cure, alle cui condivisibili argomentazioni - di fatto non contestate in sede di riassunzione - ci si riporta integralmente.
L'appellante, in realtà, insiste molto nel censurare la disattesa istanza di declaratoria di estinzione ope legis delle pretese tributarie e dei titoli, ai sensi dell'art.1 commi 537 - 540, della legge 24.12.2012 n.288.
La norma recita:
"537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi".
Nel caso in esame, il contribuente, da una parte ha impugnato le intimazioni a lui notificate, eccependo l'invalidità delle notificazioni degli atti presupposti, e quindi invocando il decorso del termine prescrizionale, dall'altra - quasi contestualmente - ha promosso istanza ai sensi dell'art.1 comma 540. Poiche' l'Ufficio non ha risposto espressamente alla detta istanza, (anche se sostanzialmente lo ha fatto costituendosi nel giudizio), il contribuente insiste per l'estinzione delle pretese tributarie.
Va preliminarmente accolto il motivo di appello con cui l'appellante contesta la dichiarata inammissibilità della domanda ex art. 540, della legge 24.12.2012 n.288, in quanto, secondo i giudici di prime cure, formulata tardivamente in violazione dell'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992.
Ed invero, la norma in esame espressamente prevede, in caso di mancato avvio da parte dell'ente creditore della comunicazione di cui al comma 539 entro 220 giorni dall'istanza, l'annullamento "di diritto" delle partite di cui al comma 537 con automatico discarico dei relativi ruoli. Trattasi, a ben vedere, di una forma di estinzione con effetto ope legis, il cui riconoscimento e la consequenziale applicazione prescindono dalla domanda di parte e può essere assunta, anche ex officio, in ogni stato e grado del procedimento, sempre che ne ricorrano i presupposti, come si dirà in seguito.
Ha quindi errato il giudice di primo grado a non pronunciarsi in merito, rilevando una inammissibilità della domanda in realtà infondata.
Nondimeno, la stessa istanza deve ritenersi priva di fondamento.
Ed invero, insegna la giurisprudenza (ordinanza Cass. Sez. 5 n. 30841/2024) che il punto normativo da cui prendere le mosse è il citato comma 538, che definisce in modo rigoroso il perimetro delle ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, ossia, come detto, nel caso in cui il credito sia interessato: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore.
A tali ipotesi si aggiunge, alla lettera f), quale formula di chiusura, il caso in cui il credito sia colpito «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
La previsione - rilevano i giudici di legittimità - è stata già interpretata dalla Corte Suprema (v. Cass. Sez.
5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Il Supremo Collegio, quindi, condivide tale principio di diritto e ulteriormente precisa che, non solo a tal fine va considerata anche una risposta tardiva, ma l'effetto di annullamento non può che dipendere dal contenuto delle istanze, ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta, oggetto di richiesta di sospensione, ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) - f) del comma 538.
Infatti, in tema di riscossione mediante ruolo non pare dubbio (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10939 del
23/04/2024) che al contribuente sia riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. Ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. a) - f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie.
A differenza però di quanto prospetta il contribuente, che ritiene sia scattato nella fattispecie un automatico discarico dei ruoli, per effetto delle modifiche introdotte dall'art.1 del d.lgs. n.159/2015, il comma 540 cit. prevede una norma interpretativa e transitoria che specifica «l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito». Dunque, non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, come nel caso in esame. La ratio legis è chiara e condivisibile e mira ad evitare che le istanze di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, avanzate da parte contribuente, siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l'annullamento automatico del ruolo.
Sulle premesse del ragionamento che precede, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria.» (ordinanza Cass. Sez. 5 n. 30841/2024).
Nel caso in esame, avendo il contribuente avanzato l'istanza ex art. 1 comma 540 L.n. 228/2012 quasi contestualmente al ricorso giurisdizionale, da una parte ha conosciuto indirettamente la risposta dell'Amministrazione attraverso la sua costituzione in giudizio con deposito di controdeduzioni, ma al di là dell'aspetto sostanziale del comportamento dell'Ufficio, non può ritenersi operante l'annullamento di diritto del credito erariale per l'omessa specifica risposta formale, essendo la questione relativa alla effettiva maturazione del termine prescrizionale - causa potenzialmente estintiva ai fini del discarico ai sensi della lettera a) del comma 538 della norma citata - ancora sottoposta al vaglio giurisdizionale. L'appello, così come riassunto, non meita accoglimento.
Si ritiene sussistano gravi motivi che giustificano la compensazione complessiva delle spese di giustizia, comprensive di quella del grado di legittimità, alla luce di un parziale accoglimento di un motivo dell'impugnazione e della complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte, pronunciandosi in sede di riassunzione, respinge l'appello e compensa le spese anche per i precedenti gradi giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4547/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16840/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 7 e pubblicata il 01/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 TARI 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179006309074000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 788/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'interessato proponeva ricorso avverso l'intimazione 09720179006309074000 di cui in epigrafe, notificata in data 28.04.2017, in relazione a cartelle di pagamento emesse in riferimento alle somme, ivi specificate, pretese a titolo di IRAP-IRPEF dell'anno 2007 (cartella n. 097 2010 0372 430807 000 – ruolo 2010/550405),
IRPEF dell'anno 2012 (cartella n. 097 2015 0202 832674 000 - ruolo 2015/252416), IRAP-IRPEF dell'anno
2001 (cartella n. 097 2006 0037 448317 000 - ruolo 2006/300234), Tassa Rifiuti dell'anno 2002 (cartella n.
097 2003 1023 675764 000 - ruolo 2003/4626), Tassa Rifiuti dell'anno 2007 (cartella n. 097 2008 0251 90736
000 - ruolo 2008/2610).
In particolare il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di notificazione dei ruoli e della cartella-precetto, la nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella-precetto e dei ruoli in essa trasfusi per difetto di notificazione degli avvisi di accertamento quali atti presupposti, ha eccepito la prescrizione delle pretese impositive, comprensive di sanzioni ed interessi o la decadenza dell'amministrazione dal potere di richiedere il pagamento delle stesse, sostenendo l'operatività della prescrizione quinquennale di cui all' art.2948, n.4 c.c.., non operando mai, in assenza di titolo giudiziale, la c.d. conversione della prescrizione, da quinquennale in decennale, ex art.2953 c.c. Il contribuente eccepiva poi, l'inefficacia e l 'inopponibilità del titolo esecutivo non notificato per violazione dell'art.21 bis della legge 241/90 e la violazione dei termini perentori per l'irrogazione delle sanzioni, previsti dagli artt.16 e 16 bis del D.L.gs.472/1997. Infine eccepiva la violazione dei limiti costituzionali della imposizione tributaria, previsti dall'art.53 della Carta Costituzionale.
Con memoria conclusionale depositata in data 31.08.2018, il ricorrente ha inoltre formulato un nuovo motivo di ricorso eccependo l'estinzione ope legis delle pretese tributarie e dei titoli ai sensi dell'art.1 comma 540, della legge 24.12.2012 n.288.
Costituito il contradditorio, la Commissione tributaria di prime cure preliminarmente dichiarava inammissibile, perché domanda nuova formulata fuori dai casi previsti dall'art.24 del D. Lgs.546/92, la doglianza dedotta nella memoria conclusionale e relativa alla estinzione delle pretese tributarie e dei titoli ai sensi dell'art. 1, comma 540, della legge 24.12.2012 n.288, quindi accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando prescritto il credito portato nella cartella n. 09720060037448317000 (ruolo n. 2006/300234), relativo alla tassa rifiuti per l'anno di imposta 2001, erroneamente indicato come anno di imposta 2002 e, per il resto, inammissibile il ricorso.
Proponeva appello il contribuente reiterando le proprie richiesta ma la Commissione tributaria regionale rigettava anche l'appello.
Ricorreva quindi l'interessato per cassazione e la Suprema Corte accoglieva l'impugnazione quanto al primo ed assorbente motivo di ricorso, avendo i giudici del secondo grado elaborato in sentenza un percorso motivazionale ed un dispositivo del tutto diversi da quelli del procedimento effettivamente incardinato dal contribuente. A seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, il contribuente procede alla riassunzione del procedimento, reiterando le domande ed eccezioni elaborate per il giudizio d'appello con richiesta di annullamento della pretesa erariale.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e Riscossione reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di rigetto dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero, quanto alle eccepite invalidità degli atti presupposti e il decorso del termine prescrizionale, anche relativamente alle sanzioni, parzialmente non accolte dalla Corte di primo grado - sulle quali peraltro l'atto di riassunzione opera un genericissimo richiamo, e pertanto i relativi motivi di impugnazione sono del tutto inammissibili perché privi di alcun confronto con il percorso motivazionale dell'appellata sentenza - corretta appare la decisione dei Giudici di prime cure, alle cui condivisibili argomentazioni - di fatto non contestate in sede di riassunzione - ci si riporta integralmente.
L'appellante, in realtà, insiste molto nel censurare la disattesa istanza di declaratoria di estinzione ope legis delle pretese tributarie e dei titoli, ai sensi dell'art.1 commi 537 - 540, della legge 24.12.2012 n.288.
La norma recita:
"537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi".
Nel caso in esame, il contribuente, da una parte ha impugnato le intimazioni a lui notificate, eccependo l'invalidità delle notificazioni degli atti presupposti, e quindi invocando il decorso del termine prescrizionale, dall'altra - quasi contestualmente - ha promosso istanza ai sensi dell'art.1 comma 540. Poiche' l'Ufficio non ha risposto espressamente alla detta istanza, (anche se sostanzialmente lo ha fatto costituendosi nel giudizio), il contribuente insiste per l'estinzione delle pretese tributarie.
Va preliminarmente accolto il motivo di appello con cui l'appellante contesta la dichiarata inammissibilità della domanda ex art. 540, della legge 24.12.2012 n.288, in quanto, secondo i giudici di prime cure, formulata tardivamente in violazione dell'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992.
Ed invero, la norma in esame espressamente prevede, in caso di mancato avvio da parte dell'ente creditore della comunicazione di cui al comma 539 entro 220 giorni dall'istanza, l'annullamento "di diritto" delle partite di cui al comma 537 con automatico discarico dei relativi ruoli. Trattasi, a ben vedere, di una forma di estinzione con effetto ope legis, il cui riconoscimento e la consequenziale applicazione prescindono dalla domanda di parte e può essere assunta, anche ex officio, in ogni stato e grado del procedimento, sempre che ne ricorrano i presupposti, come si dirà in seguito.
Ha quindi errato il giudice di primo grado a non pronunciarsi in merito, rilevando una inammissibilità della domanda in realtà infondata.
Nondimeno, la stessa istanza deve ritenersi priva di fondamento.
Ed invero, insegna la giurisprudenza (ordinanza Cass. Sez. 5 n. 30841/2024) che il punto normativo da cui prendere le mosse è il citato comma 538, che definisce in modo rigoroso il perimetro delle ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, ossia, come detto, nel caso in cui il credito sia interessato: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore.
A tali ipotesi si aggiunge, alla lettera f), quale formula di chiusura, il caso in cui il credito sia colpito «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
La previsione - rilevano i giudici di legittimità - è stata già interpretata dalla Corte Suprema (v. Cass. Sez.
5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Il Supremo Collegio, quindi, condivide tale principio di diritto e ulteriormente precisa che, non solo a tal fine va considerata anche una risposta tardiva, ma l'effetto di annullamento non può che dipendere dal contenuto delle istanze, ossia dalla concreta riconducibilità della fattispecie concreta, oggetto di richiesta di sospensione, ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) - f) del comma 538.
Infatti, in tema di riscossione mediante ruolo non pare dubbio (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10939 del
23/04/2024) che al contribuente sia riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. Ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. a) - f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie.
A differenza però di quanto prospetta il contribuente, che ritiene sia scattato nella fattispecie un automatico discarico dei ruoli, per effetto delle modifiche introdotte dall'art.1 del d.lgs. n.159/2015, il comma 540 cit. prevede una norma interpretativa e transitoria che specifica «l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito». Dunque, non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, come nel caso in esame. La ratio legis è chiara e condivisibile e mira ad evitare che le istanze di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, avanzate da parte contribuente, siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l'annullamento automatico del ruolo.
Sulle premesse del ragionamento che precede, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria.» (ordinanza Cass. Sez. 5 n. 30841/2024).
Nel caso in esame, avendo il contribuente avanzato l'istanza ex art. 1 comma 540 L.n. 228/2012 quasi contestualmente al ricorso giurisdizionale, da una parte ha conosciuto indirettamente la risposta dell'Amministrazione attraverso la sua costituzione in giudizio con deposito di controdeduzioni, ma al di là dell'aspetto sostanziale del comportamento dell'Ufficio, non può ritenersi operante l'annullamento di diritto del credito erariale per l'omessa specifica risposta formale, essendo la questione relativa alla effettiva maturazione del termine prescrizionale - causa potenzialmente estintiva ai fini del discarico ai sensi della lettera a) del comma 538 della norma citata - ancora sottoposta al vaglio giurisdizionale. L'appello, così come riassunto, non meita accoglimento.
Si ritiene sussistano gravi motivi che giustificano la compensazione complessiva delle spese di giustizia, comprensive di quella del grado di legittimità, alla luce di un parziale accoglimento di un motivo dell'impugnazione e della complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte, pronunciandosi in sede di riassunzione, respinge l'appello e compensa le spese anche per i precedenti gradi giudizio.