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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16932 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr. EF NA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52865 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
Parte_1 to in Pagani (Sa), via Piave n. 26, presso lo studio dell' Avv. Massimiliano Tramontano che lo rappresenta e difende con procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
in persona del sindaco p.t. CP_1 omiciliata in via Giovanni Pierluigi da CP_1
Palestrina n. 47, presso lo studio dell'Avv. Pietro Bonanni che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all' Avv. Nicola Sabato , con procura allegata comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. CP_2
domiciliata in viale Carso n. 57, presso lo CP_1 studio dell' Avv. Luigi Marin la rappresenta e difende con delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_3 ciliata in viale Bruno Buozzi n. 19, presso CP_1 lo studio dell' Avv. Giorgio ali che la rappresenta e difende con delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: per parte attrice: “in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del e/o della Controparte_4 CP_2
e/o della del sinist Parte_2 per l'effet in persona del Sindaco Controparte_4
p.t., nella sua qualità di proprietario della strada, e/o la in CP_2 persona del legale rappresentante p.t, e/o la del Parte_2 legale rappresentante p.t., nella loro qua cessionarie, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore, per complessivi €. 44.614,41 comprensivi del danno biologico permanente e temporaneo, nonché delle spese mediche sostenute , ovvero, nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale sulla somma rivalutata”; con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario;
per “in via preliminare: dichiarare la carenza di CP_1 legitti e per l'effetto estrometterla dal presente CP_1 giudizio;
nel merito: accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità di nella produzione del sinistro per cui è causa;
in via subordinata CP_1 are la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in via ulteriormente subordinata nel merito: ridurre la somma richiesta da parte attrice per i motivi di cui in narrativa ed anche tenendo conto della condotta colposa del danneggiato da valutarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in via residuale nel merito: accertare e dichiarare che le società CP_2
e/o . rispettivamente in qualità di
[...] Pt_2 Parte_2 appaltatrici del servizio di sorveglianza e del servizio di pronto intervento e manutenzione ordinaria della sede stradale ove si è verificato il dedotto sinistro, sono obbligate a manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza CP_1 pregiudizievole possa derivarle dalla pr sia e, per l'effetto, condannarle, in solido fra loro e/o ciascuna per quanto di ragione, ad indennizzare direttamente la parte attrice o, comunque, ad indennizzare
[...] di tutte le somme, comprese le spese di giudizio, che dovesse corrisp CP_1
attrice medesima”; con vittoria delle spese di lite.;
per : “ in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la CP_2 care azione processuale passiva in capo alla per i CP_2 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, disporne l'estro izio, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese processuali;
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
in via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso di parte attrice nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c., e comunque ridurre il risarcimento a quel che verrà provato in corso di causa, per i motivi esposti”; con vittoria delle spese di lite.
per : “preliminarmente accertare e dichiarare l'illegittima Controparte_3 chia ni della società e, per l'effetto, Controparte_3 estrometterla immediatamente dal presente giudizio nel merito accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia condotta colposa in capo alla società sistemi e, per l'effetto, rigettare tutte le domande spiegate nei CP_3 suoi confronti;
s l merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta del conducente e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare una corresponsabilità del conducente nella causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura ritenuta di giustizia;
in via gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto”; con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio, dinnanzi all' intestato Tribunale, CP_1 in persona del sindaco p.t., in perso CP_2
in persona d e di sentirle condannare Controparte_3
i danni patiti a causa dell'incidente occorsogli in data 9.09.2022 Asseriva che, il 9.9.2022, alle ore 16.15 ca., mentre guidava uno scooter elettrico, targato X8R6VM, noleggiato con l'applicativo “Cooltra”, giunto in via San Gregorio 1/23, alle spalle del Colosseo, rovinava a terra a causa della presenza sul manto stradale di una buca di piccole dimensioni, posta al centro della carreggiata, in prossimità di un tombino, non segnalata e non visibile anche per la presenza di traffico intenso. A seguito dell' accaduto subiva lesioni personali a cagione delle quali veniva trasportato, a mezzo ambulanza, presso il P.S. dell'Ospedale
“San Giovanni Addolorata”, ove gli veniva diagnosticata: “frattura spiroide della metadiafisi distale della tibia sinistra con coinvolgimento del malleolo mediale. Frattura spiroide e scomposta della metadiafisi prossimale del perone sinistro ”; rientrato nella città di origine, veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico. Si costituiva in giudizio in persona del sindaco p.t. ,la CP_1 quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, alla data del sinistro, la sorveglianza dell'area era affidata alla mentre il servizio di pronto CP_2 intervento e manutenzio della stessa sede stradale era stata appaltata a sulle quale gravava un obbligo CP_3 CP_3 custodiale di na a salvaguardia della pubblica incolumità.
In punto di diritto deduceva l'inconfigurabilità in concreto degli elementi tipici costituenti la responsabilità ex art. 2051 c.c. e la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2043 c.c.
Nel merito, argomentava circa il difetto di prova a sostegno degli assunti attorei, in mancanza di un verbale redatto dalla pubblica autorità attestante le condizioni del tratto di strada;
disconosceva valenza probatoria al rilievo fotografico riproducente la asserita anomalia del manto stradale, che comunque per come raffigurata non poteva certo costituire insidia e trabocchetto. Riconduceva la responsabilità del sinistro alla incauta condotta di guida dell'attore - verosimilmente poco avvezzo alla conduzione di un ciclomotore elettrico in ambiti cittadini assai trafficati - considerando le ottimali condizioni di visibilità dell'asserito dissesto;
rilevava che il sinistro si era verificato in pieno giorno, con luce naturale, in assenza di condizioni climatiche avverse, su un tratto di strada rettilineo e privo di ostacoli. Contestava quindi la fondatezza, in punto di fatto e diritto, della domanda attorea e deduceva la abnormità della pretesa risarcitoria. In ogni caso esercitativa domanda riconvenzionale di manleva nei confronti delle appaltatrici convenute in giudizio. Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., la quale CP_2 deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, per non essere in alcun modo custode, ancorché in concessione, delle strade capitoline;
rappresentava, quindi, di essere vincolata al convenuto Ente da un contratto ad oggetto la sorveglianza e il monitoraggio, finalizzato alla programmazione della manutenzione stradale, da cui erano scaturite specifiche obbligazioni di segnalazione correttamente adempiute. Nello specifico dava atto di aver segnalato, in data 16.05.2022, ore . 19:22 (cronologico ID 439167) il dissesto stradale da cui era originata la pretesa attorea, con annotazione: “avvallamento pericoloso in mezzo alla carreggiata” e l'attribuzione del grado di severità
“Intermedia”. Sicché sia che erano stati notiziati, CP_1 Controparte_3 attraverso nel , dell'esistenza del dissesto stradale e la circostanza era stata palesata all'attore. Nel merito, contestava le asserzioni attoree e deduceva il difetto di prova a sostegno della pretesa creditoria. Ravvisava nella condotta disattenta dello stesso danneggiato, in spregio al dovere generale di ragionevole cautela e di autoresponsabilità, l'esimente del caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale rilevante agli effetti dell'art. 2051 c.c. Contestava la quantificazione della richiesta risarcitoria, sorretta da una consulenza di parte priva di valenza probatoria, e le spese mediche ritenute inconferenti. Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., la Controparte_3 quale deduceva il pro gittimazione passiva e l'estraneità dell' attore al rapporto contrattuale intercorso con l'ente territoriale, con la conseguente improponibilità dell'azione diretta svolta nei propri confronti. Avversava la fondatezza, in punto di fatto e diritto, della domanda attorea ed evidenziava il difetto di prova a sostegno di essa. Riconduceva l'evento lesivo, in tutto o in parte, alla disattenzione dell'attore, incauto ed imperito conducente di un veicolo elettrico su un manto stradale composto da sanpietrini e per ciò stesso richiedente una abilità ed attenzione supplettiva rispetto ad altre strade, e con a bordo un'altra persona, quindi necessitante di un equilibrio ulteriore nella conduzione del mezzo ultraleggero. Contestava la quantificazione della richiesta risarcitoria e le spese mediche ritenute eccessive e sfornite di valido sostegno probatorio. Rappresentava di aver sempre e correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, avendo preso in carico l'intervento da eseguire nella attività di manutenzione da programmare. Alla prima udienza, tenutasi in data 11.4.2024, venivano ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti. All'udienza del 18.10.2024, si dava seguito all'interrogatorio formale dell' attore e veniva assunta la prova testimoniale di e Testimone_1
; con ordinanza resa all'esito, o Testimone_2 CTU medico legale. All'udienza del 12.12.2024, venivano espletati i quesiti medico legali. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 30.5.2025, veniva fissata al 7.11.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta CP_1
Come è noto, in caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario, presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura del bene, si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest' ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni causati ai terzi (Cass. sent. 23 luglio 2012, n.12811; Cass. sent. 20.9.2011 n. 19129; Cass. sent. 16.5.2008 n. 12425).
Il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto dello scopo istituzionale dell'ente territoriale – quale quello di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà – e non contempla, quale effetto giuridico tipico, la traslazione della qualità di custode e della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Orbene è indubbio che il tratto di strada fosse aperto al pubblico transito né mai si è efficacemente dibattuto, nel corso del giudizio, su una ipotesi difforme né è stata articolata prova sul punto. Merita, invece, accoglimento l'eccezione del difetto di azione diretta, sollevata dalle convenute appaltatrici.
Difatti l'attore è soggetto terzo ed estraneo ai contratti di appalti, di cui l'ente territoriale deduce l'inadempimento svolgendo domanda riconvenzionale cd. “trasversale”, con la conseguenza che non si può decretare la estromissione dal giudizio di e CP_2
dovendosi in ogni caso valutare la fondatezza delle Controparte_3 doglianze sporte. Nel merito la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti esposti a seguire. Nel caso in esame la regola di giudizio è posta dall'art. 2051 c.c., fattispecie astratta nel cui perimetro viene sussunta la vicenda de qua. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024”. L' attore, a cui spettava provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del convenuto, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, ha assolto all'onere probatorio. Il teste ha confermato le circostanze Testimone_2 dedotte nell'atto introduttivo, dichiarando: “Si, stava percorrendo quella strada, era una giornata “normale” ( non nuvolosa, non c'era il sole “vivo”), c'erano altre macchine e pedoni ( dal lato del marciapiede); le macchine erano avanti e dietro di noi e ai nostri lati e procedevano ( ricordo nello specifico i bus rossi turistici). La buca era non proprio al centro. Non ricordo quante corsie ci fossero, ma ricordo che era una unica direzione ovverosia un unico senso di marcia”. Al contempo, la convenuta- pur evocando, ad elidere la propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, il caso fortuito
- non ha offerto la dimostrazione positiva del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere il nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (“il fatto integrante il "caso fortuito" è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, me ramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale” ( cfr. Cass. ord. n. 26142/2023). Sennonché, ritiene il decidente che in capo all'attore sia rinvenibile un comportamento non adeguatamente diligente, nella percorrenza del tratto stradale, benché il suo contegno colposo non integri gli estremi del caso fortuito ( “sussistenza di un fatto(fortuito in senso stretto) o di un atto( del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo coma, c.p., come causa esclusiva di tale evento”- cfr. Cass. ord. n.. 28041/2024- Cass. sent. n.26142/2023; Cass. ord. n. 20943/2022; cfr. Cass. ord, n. 30394/23). Il sinistro per cui è causa è avvenuto nel mese di settembre, durante il giorno, in assenza di condizioni climatiche avverse ( “ era una giornata “normale” ( non nuvolosa, non c'era il sole Tes_2
“vivo”). Il dissesto stradale, per come raffigurato nell'allegato ( sub 8) rilievo fotografico, appare ampio ed evidente. Ragionando, invece, nell'ottica della prevenibilità e prevedibilità della situazione di potenziale pericolo, non può sottacersi che l'attore risiede in un altro Comune, e risulta più che verosimile che si trovasse per la prima volta a percorrere quel tratto stradale “ non c'era mai andato”). Tes_2
Per tali ragioni, si ritiene che il verificarsi del sinistro e le conseguenze da esso derivanti siano addebitabili nella misura del 50% all' attore. Il decidente, quanto all'entità del danno biologico subito, condivide ampiamente le conclusioni a cui è pervenuto il dott.
[...] ritenendole valide e improntate a rigorismo scientifico e Per_1 corretta metodologia medico legale. Il CTU ha accertato, dopo aver esperito gli opportuni accertamenti e verificato gli atti e la documentazione prodotta, che le lesioni causalmente collegate al sinistro hanno postumi permanenti valutati nella misura del 8%. e determinato una inabilità temporanea totale di giorni 33, una inabilità temporanea, relativa in giorni 88, al 50%.
Pertanto in applicazione delle Tabelle edite dal Tribunale di Roma nell'anno 2025, considerata l' età dell' attore all' epoca del sinistro ( anni 25) , debbono essere liquidate a titolo di risarcimento del danno €. 15.930,18 per l' invalidità permanente;
€. 10.029,25 per l' invalidità temporanea totale e parziale.
La somma, pari ad €. 25.059,43 deve essere aumentata del 10 %, ossia dell'importo di €.
2.505.94 al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo). E' infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti “per comodità di sintesi” biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che “il giudice dovrà qualora di avvalga delle note tabelle” (intendendosi quelle giurisprudenziali), “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. All'importo complessivo, devono essere sommate le spese che il decidente ritiene congrue e giustificate, per complessivi €. 890, 10 (€. 13,10; €. 366,00 ; €. 25,00; €. 25,00; €. 40,00; €. 82,00; €. 25,00; €. 314,00), per il totale di €. 28.455,47, importo che viene ridotto in €. 14.227,73, considerata la quota di responsabilità (50%) da assegnarsi all'attore nella causazione dell' evento lesivo. Circa il ristoro delle ulteriori spese mediche allegate ( sub. 13), si osserva che l'indicazione sugli scontrini della Farmacia “Violante” del nominativo , soggetto sconosciuto e in Parte_3 prima istanza non riferibile all'attore, non consente di comprendere la ragione degli importi ivi indicati. Alla cifra di €. 14.227,73 deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (settembre 2022) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass.Sez. Un.1712\95 , Cass, n.10300\01; Cass.n. 18445\05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è “consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio”. A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del risarcimento dovuto all'epoca del sinistro: €. 13.296,94 e valore attuale: €. 14.227,73), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato del 2% (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane). Deve perciò riconoscersi a tale titolo, in via equitativa, l'ulteriore somma di €. 825,74, per complessivi €. 15.053,47. Non merita accoglimento la domanda di manleva svolta da verso CP_1 CP_2
Il compendio probatorio, documentale e raccolto a seguito della espletata prova testimoniale, dà atto del corretto adempimento delle obbligazioni gravanti sulla detta appaltatrice, in ragione della vigenza del contratto ( cfr. in all. al n. 3) ad oggetto la sorveglianza ed il monitoraggio finalizzato alla programmazione della manutenzione stradale delle strade della grande viabilità, ricadenti nei municipi da a e sedi tramviarie. CP_5 CP_6
Risulta agli atti che il dissesto, da cui è originato il sinistro de quo era stato segnalato, in data 16.05.2022, alle ore 19:22, con la annotazione “avvallamento pericoloso in mezzo alla carreggiata lat,long (N,E): 41.88697,12.4898” ed indice di severità “intermedia” ( cfr. in all. al n.5); circostanza, peraltro, confermata dal teste Tes_1
(“avevamo segnalato la anomalia della strada, caricando il dato sulla
[...] piattaforma STAR del avevamo dato il grado di “ severità CP_4 intermedia”. Noi non ci occupiamo della manutenzione;
segnaliamo sulla piattaforma e da quel momento non ce ne occupiamo più noi. La severità intermedia prevede un intervento manutentivo entro 36 ore dalla segnalazione”). Preso atto della intervenuta segnalazione dell'avvallamento pericoloso ben quattro mesi prima, la appaltatrice del servizio di pronto intervento e manutenzione ordinaria del tratto di strada in questione, avrebbe ben potuto, ed anzi dovuto provvedere alle riparazioni occorrenti. Merita, pertanto, accoglimento la domanda di manleva esercitata da verso in persona del CP_1 Controparte_3
l.r.p.t. Le spese di lite in favore di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n.147 del 13.08.2022 prendendo a riferimento il valore della causa “ da €.. 5.201,00 ad €. 26.000,00” nello scaglione “complessità media”. Le spese di lite in favore di vengono liquidate CP_2 come da dispositivo, in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n.147 del 13.08.2022 prendendo a riferimento il valore della causa “ da da €.. 5.201,00 ad €. 26.000,00” nello scaglione “complessità media”.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa:
1.- accoglie la domanda e, per l' effetto, condanna CP_1 in persona del Sindaco p.t., al risarcimento in favore somma di €. 15.053,47 oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo;
2.- condanna in persona del Sindaco p.t. alla rifusione CP_1 in favore di p spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in €. 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A , per compenso ed €. 237,00 per spese, con attribuzione al procuratore antistatario;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1 in persona del Sindaco p.t.;
4.- accoglie la domanda di manleva svolta da in CP_1 persona del Sindaco p.t. e per l' effetto condann Controparte_3
in persona del l.r.p.t., a manlevare e tenere inden CP_1 in persona del Sindaco p.t. di quanto tenuto a corrispondere in virtù della presente sentenza;
5.- non accoglie la domanda di manleva svolta da in CP_1 persona del Sindaco p.t, verso in pe . e CP_2 condanna in persona del p.t, alla rifusione CP_1 CP_7 in favore persona del l.r. e spese di giudizio CP_2 che liquida si processuali in €. 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A . Così deciso in Roma , in data 1.12.2025 Trattasi di controversia ex art. 59 lett. D) D.P..R. 131 del 1986.
Il giudice
EF NA