CASS
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/09/2024, n. 33435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33435 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IC nato a [...] il [...] avverso l'crdinanza del 01/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/s~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33435 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 30/04/2024 Il Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LI MI ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 dicembre 2023 dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, con riferimento alla pena di anni sette e mesi due di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 luglio 2021, definitiva il 24 novembre 2022, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nel 2017 e 2018. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l'istanza non poteva essere presa in considerazione, posto che il condannato non aveva ancora espiato la pena relativa al reato associativo, ostativo alla concessione delle misure alternative alla detenzione, ai sensi dell'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.
4-bis e 50, comma 2, Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di rilevare che LI aveva già espiato due terzi della pena inflitta, utile ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che il reato ex art. 73 T.U. stup. non era stato commesso nel 2019, come erroneamente affermato nell'ordinanza impugnata, ma dal 24 ottobre al 23 novembre 2017. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della semilibertà, poiché vi erano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, in tema di misure alternative alla detenzione in favore di un soggetto condannato per i reati ostativi c.d. di prima fascia ex art.
4-bis Ord. pen., per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), non assume rilievo decisivo la collaborazione 2 con l'Autorità giudiziaria, essendo ormai demandato al giudice la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali e potenziali, con la criminalità organizzata. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, non avrebbe potuto argomentare sul fatto che la difesa avrebbe dovuto allegare la collaborazione con la giustizia del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, atteso che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto applicare l'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come sostituito dal d.l. del 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, che permette la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati ostativi rientranti nella corrispondente prima fascia "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", mentre il Tribunale ha argomentato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di concessione della semilibertà sulla mancata deduzione da parte del difensore circa la collaborazione con la giustizia. La nuova disposizione normativa è entrata in vigore prima della data in cui il Tribunale di sorveglianza ha adottato il provvedimento impugnato. In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi definiti di prima fascia, per effetto delle modificazioni apportate all'art.
4-bis Ord. pen. con il d.l. n. 162 del 2022 cit., non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, ma è demandata al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art.
4-bis, comma 2, cit. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01). Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto svolgere tale valutazione tenuto conto, inoltre, degli elementi familiari e lavorativi indicati nella memoria depositata al Tribunale di sorveglianza ed allegati al ricorso. Il giudizio del Tribunale per di più è stato formulato sulla base di considerazioni sulla pena espiata in parte erronee, atteso che il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. è stato indicato nel provvedimento impugnato come commesso nel 2019, invece il reato giudicato con la sentenza di condanna era stato commesso dal 24.10.2017 al 23.11.2017. Va rilevato, infine, che il giudice ha commesso un errore nel calcolo della pena espiata rilevante agli effetti della decisione da assumere, perché il condannato è 3 detenuto per questa causa (anni 10 di reclusione per l'art. 74 T.U. stup. più 9 mesi di reclusione in continuazione per l'art. 73 T.U. stup., ridotti per il rito ad anni 7 e mesi 2 di reclusione) dall' 11.1.2019, data in cui aveva scontato i 2/3 della pena rilevante ai sensi dell'art. 50 comma 2 Ord. pen. per accedere alla semilibertà; sicché, anche se al momento dell'istanza dell'11.8.2023 non erano decorsi i due terzi di pena, alla data della decisione (1.12.2023) tale parte di pena era stata scontata, considerando i 315 giorni di liberazione anticipata già concessi che hanno permesso di fissare la data di fine pena al 29.4.2025, con la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel ritenere che al momento della decisione (1.12.2023) non fosse integrato tale requisito, agli effetti dell'art. 50, comma 2, Ord. pen. in relazione all'art.
4-bis Ord. pen. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso il 30/04/2024
lette/s~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33435 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 30/04/2024 Il Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LI MI ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 dicembre 2023 dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, con riferimento alla pena di anni sette e mesi due di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 luglio 2021, definitiva il 24 novembre 2022, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nel 2017 e 2018. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l'istanza non poteva essere presa in considerazione, posto che il condannato non aveva ancora espiato la pena relativa al reato associativo, ostativo alla concessione delle misure alternative alla detenzione, ai sensi dell'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.
4-bis e 50, comma 2, Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di rilevare che LI aveva già espiato due terzi della pena inflitta, utile ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che il reato ex art. 73 T.U. stup. non era stato commesso nel 2019, come erroneamente affermato nell'ordinanza impugnata, ma dal 24 ottobre al 23 novembre 2017. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della semilibertà, poiché vi erano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, in tema di misure alternative alla detenzione in favore di un soggetto condannato per i reati ostativi c.d. di prima fascia ex art.
4-bis Ord. pen., per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), non assume rilievo decisivo la collaborazione 2 con l'Autorità giudiziaria, essendo ormai demandato al giudice la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali e potenziali, con la criminalità organizzata. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, non avrebbe potuto argomentare sul fatto che la difesa avrebbe dovuto allegare la collaborazione con la giustizia del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, atteso che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto applicare l'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come sostituito dal d.l. del 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, che permette la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati ostativi rientranti nella corrispondente prima fascia "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", mentre il Tribunale ha argomentato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di concessione della semilibertà sulla mancata deduzione da parte del difensore circa la collaborazione con la giustizia. La nuova disposizione normativa è entrata in vigore prima della data in cui il Tribunale di sorveglianza ha adottato il provvedimento impugnato. In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi definiti di prima fascia, per effetto delle modificazioni apportate all'art.
4-bis Ord. pen. con il d.l. n. 162 del 2022 cit., non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, ma è demandata al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art.
4-bis, comma 2, cit. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01). Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto svolgere tale valutazione tenuto conto, inoltre, degli elementi familiari e lavorativi indicati nella memoria depositata al Tribunale di sorveglianza ed allegati al ricorso. Il giudizio del Tribunale per di più è stato formulato sulla base di considerazioni sulla pena espiata in parte erronee, atteso che il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. è stato indicato nel provvedimento impugnato come commesso nel 2019, invece il reato giudicato con la sentenza di condanna era stato commesso dal 24.10.2017 al 23.11.2017. Va rilevato, infine, che il giudice ha commesso un errore nel calcolo della pena espiata rilevante agli effetti della decisione da assumere, perché il condannato è 3 detenuto per questa causa (anni 10 di reclusione per l'art. 74 T.U. stup. più 9 mesi di reclusione in continuazione per l'art. 73 T.U. stup., ridotti per il rito ad anni 7 e mesi 2 di reclusione) dall' 11.1.2019, data in cui aveva scontato i 2/3 della pena rilevante ai sensi dell'art. 50 comma 2 Ord. pen. per accedere alla semilibertà; sicché, anche se al momento dell'istanza dell'11.8.2023 non erano decorsi i due terzi di pena, alla data della decisione (1.12.2023) tale parte di pena era stata scontata, considerando i 315 giorni di liberazione anticipata già concessi che hanno permesso di fissare la data di fine pena al 29.4.2025, con la conseguenza che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel ritenere che al momento della decisione (1.12.2023) non fosse integrato tale requisito, agli effetti dell'art. 50, comma 2, Ord. pen. in relazione all'art.
4-bis Ord. pen. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso il 30/04/2024