Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana Zaccara, all'udienza di discussione del 26 giugno 2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3794 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2024 e promossa da (C.F.: Parte_1
) elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. C.F._1
BERTONI ENRICO che la rappresenta giusta procura – ricorrente -
contro
(C.F.: ) domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
LUPPI ALBERTO che la rappresenta giusta procura – resistente - .
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato la sig.ra intimava alla Parte_1
società lo sfratto per morosità dall'immobile sito in CP_1
Desenzano del Garda (BS), Via T. Albinoni n.448 ad uso foresteria,
assumendo il mancato pagamento da parte della società conduttrice dei canoni di locazione.
la morosità nella quantificazione, ma assumendo di non dover pagare i canoni in quanto la basculante del garage locato era più bassa dell'altezza di
2 metri, come indicato in un cartello posizionato all'ingresso dei box.
Emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art.426 .c.p.c. ed esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 26 giugno 2025 .
La domanda di di risoluzione del contratto di locazione Parte_1
deve essere accolta perché il comportamento della società conduttrice costituisce un inadempimento grave ed importante, non potendo parte conduttrice sospendere interamente i pagamenti del canone di locazione,
tenuto conto altresì che il vizio lamentato da parte conduttrice riguarda esclusivamente l'altezza del box, dove non entra un veicolo acquistato dopo la conclusione del contratto, nulla contestando invece sull'abitazione locata
( fra tutte Cass. n. 12103/2020).
Del tutto generiche e irrilevanti appaiono le ulteriori contestazioni di parte convenuta intimata in ordine ai rapporti con altri vicini.
Il mancato pagamento dei canoni nel termine indicato nel contratto, ravvisa un comportamento che assume il carattere della gravità che giustifica la risoluzione del rapporto locatizio per inadempimento del conduttore.
Pertanto la domanda della ricorrente di risoluzione del Parte_1
contratto di locazione deve essere accolta, con la condanna al pagamento dei canoni non corrisposti. Si deve ritenere inammissibile la domanda di parte ricorrente di risarcimento danni a seguito del rilascio dell'immobile in quanto domanda nuova, aggiuntiva e non meramente modificativa delle domande contenute nell'intimazione di sfratto per morosità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara risolto per colpa della società , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, il contratto di locazione di cui è causa e per gli effetti la condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose,
anche interposte, ed a piena disposizione di l'immobile Parte_1
sito in Desenzano del Garda (BS), Via T. Albinoni n. 448, ad uso foresteria, con cantina e autorimessa entro la data del 27 maggio 2024, confermando l'ordinanza del 26 marzo 2024;
2) condanna altresì la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
dei canoni di locazione scaduti e non versati per la somma complessiva di €
5.000,00, con gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la società , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, a rifondere le spese legali che si liquidano in € 1.701,00, di cui
€ 851,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Brescia, 26 giugno 2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana Zaccara