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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/10/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1065/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE EN TO - Presidente
VI IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1065/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Cipolla Raimondo) Parte_1
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...] (Avv. Albanese Angela) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 17.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/04/2022, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 9.05.2013, matrimonio con dalla cui Controparte_1 unione erano nati due figli, ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale a causa delle sue tendenze ludopatiche, che lo avevano portato a sperperare le risorse della famiglia e per le condotte vessatorie commesse a danno di essa ricorrente.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza presidenziale del 13.07.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sé stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 17.06.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
In ordine ai dedotti maltrattamenti, la ricorrente non ha formulato alcuna prova a sostegno della propria tesi.
Né può attribuirsi rilevanza al fatto che, a seguito delle denunce di è stato Pt_1 avviato un procedimento penale per maltrattamenti, essendo tale giudizio ancora pendente. Quanto alle tendenze ludopatiche del convenuto, va rilevato che la ricorrente non ha formulato alcuna prova atta a dimostrare che le stesse siano state la causa della crisi coniugale. Passando all'affidamento dei figli minori, deve innanzitutto rilevarsi che non si è proceduto all'ascolto dei figli e (oggi rispettivamente Persona_1 Persona_2 di 12 e 8 anni) non essendovi alcun contrasto tra le parti in merito al loro collocamento presso la madre ed essendo il convenuto attinto dalla misura cautelare personale dell'obbligo di dimora per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Lo stato di detenzione di ha giustificato, nelle more del giudizio, la CP_1 previsione dell'affido esclusivo in favore della madre.
In questa sede, ritiene il Collegio che tale regime debba essere confermato in quanto le condotte addebitate al padre, per la loro gravità, costituiscono sicura fonte di pregiudizio per i minori e giustificano la deroga al regime ordinario.
Pertanto, i figli minori vanno affidati in via esclusiva alla madre con diritto di visita da parte del padre in forma protetta, presso i Servizi Sociali del Comune di Aragona, secondo un calendario di incontri che gli operatori di tale Servizio predisporranno, compatibilmente con le restrizioni derivanti dalla misura cautelare in atto e con le disposizioni impartire dal giudice penale.
Con riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, merita conferma l'ordinanza presidenziale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro e del fatto che sebbene gravato dalla misura dell'obbligo di dimora, CP_1 non è comunque esonerato dal dovere di contribuzione verso i figli ed ha peraltro concluso chiedendo, sul punto, la conferma dell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, verserà a a titolo di concorso nel Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei due figli minori, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro
350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e alla prole con lei Parte_1 convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata ad Parte_1
Agrigento il 15/05/1994 e nato ad [...] il [...]; Controparte_1
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affida i figli minori esclusivamente a con diritto di visita da parte Parte_1 del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
incarica, all'uopo, i Servizi Sociali del Comune di Aragona di predisporre un calendario di incontri tra padre e figli, compatibilmente con le restrizioni derivanti dalla misura cautelare in atto e le disposizioni impartire dal giudice penale;
pone a carico di l'obbligo di pagare a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale a e alla prole che con lei convive;
Parte_1
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 9.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI IC SE EN TO
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE EN TO - Presidente
VI IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1065/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Cipolla Raimondo) Parte_1
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...] (Avv. Albanese Angela) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 17.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/04/2022, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 9.05.2013, matrimonio con dalla cui Controparte_1 unione erano nati due figli, ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale a causa delle sue tendenze ludopatiche, che lo avevano portato a sperperare le risorse della famiglia e per le condotte vessatorie commesse a danno di essa ricorrente.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza presidenziale del 13.07.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sé stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 17.06.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
In ordine ai dedotti maltrattamenti, la ricorrente non ha formulato alcuna prova a sostegno della propria tesi.
Né può attribuirsi rilevanza al fatto che, a seguito delle denunce di è stato Pt_1 avviato un procedimento penale per maltrattamenti, essendo tale giudizio ancora pendente. Quanto alle tendenze ludopatiche del convenuto, va rilevato che la ricorrente non ha formulato alcuna prova atta a dimostrare che le stesse siano state la causa della crisi coniugale. Passando all'affidamento dei figli minori, deve innanzitutto rilevarsi che non si è proceduto all'ascolto dei figli e (oggi rispettivamente Persona_1 Persona_2 di 12 e 8 anni) non essendovi alcun contrasto tra le parti in merito al loro collocamento presso la madre ed essendo il convenuto attinto dalla misura cautelare personale dell'obbligo di dimora per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Lo stato di detenzione di ha giustificato, nelle more del giudizio, la CP_1 previsione dell'affido esclusivo in favore della madre.
In questa sede, ritiene il Collegio che tale regime debba essere confermato in quanto le condotte addebitate al padre, per la loro gravità, costituiscono sicura fonte di pregiudizio per i minori e giustificano la deroga al regime ordinario.
Pertanto, i figli minori vanno affidati in via esclusiva alla madre con diritto di visita da parte del padre in forma protetta, presso i Servizi Sociali del Comune di Aragona, secondo un calendario di incontri che gli operatori di tale Servizio predisporranno, compatibilmente con le restrizioni derivanti dalla misura cautelare in atto e con le disposizioni impartire dal giudice penale.
Con riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, merita conferma l'ordinanza presidenziale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro e del fatto che sebbene gravato dalla misura dell'obbligo di dimora, CP_1 non è comunque esonerato dal dovere di contribuzione verso i figli ed ha peraltro concluso chiedendo, sul punto, la conferma dell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, verserà a a titolo di concorso nel Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei due figli minori, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro
350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e alla prole con lei Parte_1 convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata ad Parte_1
Agrigento il 15/05/1994 e nato ad [...] il [...]; Controparte_1
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affida i figli minori esclusivamente a con diritto di visita da parte Parte_1 del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
incarica, all'uopo, i Servizi Sociali del Comune di Aragona di predisporre un calendario di incontri tra padre e figli, compatibilmente con le restrizioni derivanti dalla misura cautelare in atto e le disposizioni impartire dal giudice penale;
pone a carico di l'obbligo di pagare a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale a e alla prole che con lei convive;
Parte_1
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 9.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI IC SE EN TO
(atto firmato digitalmente)