Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 22/4/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.6003/2023 del
Ruolo generale a.c. (cui è stato riunito il giudizio recante N.R.G. 6607/2023) vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Gabriella Parte_1
Lauretta, presso il cui studio elett.te domicilia in Trecase (NA) alla Via Vesuvio n. 53 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Filippo Doni, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 678,23, erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2004 e della somma di euro 678,55 erogata , sempre a titolo di indennità di disoccupazione agricola, per il periodo dal
1/1/2005 al 31/12/2005, importi che, a dire dell , erano stati corrisposti CP_2 indebitamente e la cui restituzione è stata richiesta con i provvedimenti di indebito notificati nel maggio del 2021.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall e come riconosciuto anche dal difensore della ricorrente, CP_1 successivamente all'instaurazione del giudizio l' ha provveduto ad annullare i CP_2 provvedimenti di indebito notificati alla e ad abbandonare la relativa azione Pt_1 di recupero.
Poiché l'annullamento dei provvedimenti di indebito è avvenuto solo dopo il deposito della domanda giudiziale (cfr. documentazione in atti), per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese CP_1 processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con separati ricorsi del 4/10/2023, successivamente riunti, nei Parte_1 confronti dell così provvede: a)dichiara cessata la materia del contendere;
CP_1
b)condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi CP_1 euro 450,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 18/2/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco