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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 862/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AS RO MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4383/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118857652000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29320210118857652/00/000, emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione Provincia di Catania, inerente tassa automobilistica Regione Siciliana, anno 2016 autoveicolo DN462RR, pari ad € 540,51, notificata il 20.2.2023 tramite deposito presso la Casa Comunale di Aci Sant'Antonio, e ritirata il 20 marzo 2023.
Il ricorrente ritiene non dovuta la tassa intimata, sostenendo l'omessa notifica di atti prodromici all'emissione della cartella e correlati alle pretese tributarie, l'avvenuta prescrizione/decadenza delle cartelle di pagamento e del relativo tributo nella considerazione che il termine entro cui si prescrive il diritto è di tre anni e, infine,
l'errata indicazione dell'Autorità competente innanzi a cui impugnare l'atto amministrativo.
Resistono AD e Regione Sicilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Sicilia ha documentato, per quanto concerne la notifica di atti prodromici, anno 2016, l'avviso di accertamento in allegato, spedito tramite raccomandata e regolarmente notificato in data 25.10.2019, per il veicolo targato suddetto,
Successivamente è stata notificata tempestivamente la cartella.
Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
A nuula rileva l'eventuale errata indicazione dell'Autorità cui rivolgere il ricorso attesa la tempestività della proposta opposizione che ha efficacia sanante di un tale vizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti costituite liquidandole in €220,00 ciascuono oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
AR M. NA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AS RO MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4383/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118857652000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29320210118857652/00/000, emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione Provincia di Catania, inerente tassa automobilistica Regione Siciliana, anno 2016 autoveicolo DN462RR, pari ad € 540,51, notificata il 20.2.2023 tramite deposito presso la Casa Comunale di Aci Sant'Antonio, e ritirata il 20 marzo 2023.
Il ricorrente ritiene non dovuta la tassa intimata, sostenendo l'omessa notifica di atti prodromici all'emissione della cartella e correlati alle pretese tributarie, l'avvenuta prescrizione/decadenza delle cartelle di pagamento e del relativo tributo nella considerazione che il termine entro cui si prescrive il diritto è di tre anni e, infine,
l'errata indicazione dell'Autorità competente innanzi a cui impugnare l'atto amministrativo.
Resistono AD e Regione Sicilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Sicilia ha documentato, per quanto concerne la notifica di atti prodromici, anno 2016, l'avviso di accertamento in allegato, spedito tramite raccomandata e regolarmente notificato in data 25.10.2019, per il veicolo targato suddetto,
Successivamente è stata notificata tempestivamente la cartella.
Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
A nuula rileva l'eventuale errata indicazione dell'Autorità cui rivolgere il ricorso attesa la tempestività della proposta opposizione che ha efficacia sanante di un tale vizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti costituite liquidandole in €220,00 ciascuono oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
AR M. NA