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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona della dott.ssa AR OS ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestualmente motivata nella causa nrg 984/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dal Parte_1 funzionario Luigi Malfettani di cui alla allegata delega ai sensi degli artt. 21 D.Lgs. 251/2004 e 9 D.Lgs. 149/2015. ricorrente contro
Parte_2
e contro
, Controparte_1
convenuti-contumaci
Motivi della decisione
Con verbali di accertamento e notificazione del 16/7/2019 i Funzionari dell' di Parte_1 verificavano che l'appalto datato 17/9/2018, intercorso fra Pt_1 Controparte_1
(appaltatrice) e la titolare dell'impresa individuale “New Center 2000 di Parte_2
(committente), avente ad oggetto servizi di pulizia costituenti l'oggetto Parte_2 dell'attività aziendale della New Center 2000”
Risultando il contratto di appalto certificato ex art. 80 del d.lgs. n. 276/2003, con atto prot. 2152 in data 14/12/2018, dalla Commissione di certificazione istituita presso la Universitas Mercatorum, l'ITL, al fine di contestarne gli effetti, ha promosso il tentativo di conciliazione obbligatorio di conciliazione ex art. 80 c.4 del citato d.lgs., con esito negativo.
Con il presente ricorso -certamente procedibile- ITL chiede accertarsi la nullità/inesistenza/inefficacia della certificazione per difformità tra il programma negoziale certificato le parti e quello effettivamente realizzato in sede di esecuzione del contratto di appalto, fin dal momento della sua stipula, essendo volto a celare una somministrazione illecita di mano d'opera. I convenuti nonostante la regolarità delle notifiche dei ricorsi son rimasti contumaci.
La causa può essere decisa allo stato degli atti sulla base degli esiti del verbale di accertamento ITL, dei documenti depositati in giudizio e delle esaustive, convergenti ed inequivoche dichiarazioni in atti rese dalle persone informate escusse agli Ispettori verbalizzanti,
In data 17.09.2018 il (“committente”) stipulava con “appaltatore”) “contratto Parte_2 CP_2
d'appalto per servizi” relativo al periodo 18.9.2018 – 31.1.2028 (doc. 5).
In forza di tale contratto venivano impiegate due lavoratrici e Parte_3 Parte_4 con contratto a tempo determinato, orario parziale, per lo svolgimento di mansioni di pulizie.
Con il verbale di accertamento gli Ispettori disconoscevano la genuinità dell'appalto in questione, ritenendo che il rapporto in esame celasse una somministrazione vietata di mano d'opera da parte di società non autorizzata.
Come è noto, nonostante l'abrogazione della legge nr. 1369 /1960 permane nell'ordinamento il divieto di interposizione illecita di manodopera, sebbene sussistano casi, normativamente previsti, di dissociazione tra datore di lavoro formale ed utilizzatore della prestazione. Si tratta di casi normativamente previsti dalla legge e riconducibili agli istituti del distacco, della somministrazione di manodopera e dell'appalto.
Al di fuori di essi il divieto di avvalersi di manodopera altrui è ancora vigente e la sua violazione ha come sanzione l'imputazione del rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore della prestazione, considerato l'effettivo datore di lavoro.
Come è noto, il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro in base ad una serie di elementi quali, l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore - la quale può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto - dall'assunzione del rischio di impresa da parte del medesimo appaltatore e, soprattutto dallo svolgimento dell'attività in autonomia tecnica e organizzativa rispetto al committente, assumendo l'appaltatore l'alea economica delle attività oggetto del contratto di appalto, anche con riferimento al personale impiegato ( art 29 D.lvo n. 276/2003) .
Oggetto invece del contratto di somministrazione di lavoro è la sola fornitura di manodopera ad un soggetto giuridico definito "utilizzatore" da parte di soggetto giuridico autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di lavoro. La somministrazione di lavoro, stipulabile solo in presenza di soggetti con determinate caratteristiche (artt. 20 e ss d.lvo 276/2003), è caratterizzata dall'assenza dell'impegno in capo al somministratore di organizzazione i mezzi e della gestione a proprio rischio delle attività oggetto del contratto commerciale.
Fondamentale quindi per poter verificare se ci si trovi innanzi ad un caso di appalto illecito è dunque accertare se l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei suoi dipendenti e mantenga un rischio di impresa.
Per quanto riguarda il primo elemento ossia l'organizzazione dei mezzi necessari, essa può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Sono così possibili appalti cd “smaterializzati o Labor intensive” nei quali oggetto dell'organizzazione del lavoro è appunto il fattore lavoro più che i mezzi strumentali necessari per l'esercizio dell'impresa (tra le altre, Cassazione Sez- lavoro 7820/2013). Deve invece ravvisarsi un'operazione di intermediazione illecita di mano d'opera nel caso in cui il potere direttivo ed organizzativo sia interamente affidato al committente (Cass. Sez. lav. 12551/2020).
Con riferimento ai cosiddetti appalti leggeri o labor intensive, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è necessario che in capo all'appaltatore sussista almeno un potere di coordinamento dei lavoratori addetti all'appalto, mentre non è richiesta un'organizzazione dei mezzi di lavoro, spesso affidati dallo stesso utilizzatore della prestazione.
Nondimeno occorre che l'appaltatore non sia privo di una struttura organizzativa vera e propria e che non si sia in presenza di un'impresa fittizia creata o quantomeno appositamente finalizzata all'esecuzione di una specifica prestazione per conto di un determinato utilizzatore.
Gli elementi di genuinità dell'appalto, secondo la giurisprudenza anche più recente, restano quindi a) l'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo;
b) l'esistenza a carico degli appaltatori di un rischio di impresa;
c) l'organizzazione del lavoro dei dipendenti da parte dell'appaltatore.
Nel caso in esame, dalla documentazione di lavoro richiesta alla e Controparte_1 prodotta in giudizio dall'ITL ( cfr. LUL relativo alle predette lavoratrici, contratti di assunzione;
contratto di appalto per servizi;
certificazione del contratto d'appalto adottato dalla “Commissione Universitas Mercatorum”), dalle dichiarazioni testimoniali rese dalle stesse lavoratrici interessate dall'accertamento, nonché da quelle rese dallo stesso sig. parimenti prodotte dall'ITL Parte_2
(docc. 7-9), emerge la non genuinità del contratto d'appalto di servizi e oggetto di certificazione, in quanto le parti mediante esso hanno dissimulato la diversa fattispecie della somministrazione illecita di manodopera.
Ed infatti, dal materiale probatorio suindicato, risulta che:
-le lavoratrici e hanno prestato la propria attività come addette alle pulizie Pt_4 Pt_3 esclusivamente sotto le direttive impartite dal sig. titolare della New Center 2000, Parte_2 Contro restando i rapporti con la limitati ad alcuni adempimenti relativi all'assunzione ed al pagamento a mezzo bonifico della retribuzione;
- le stesse erano inserite stabilmente nell'organico aziendale della New Center 2000, prestando con cadenza settimanale la propria attività di addette alle pulizie condominiali, con una durata della prestazione lavorativa variabile e pari solitamente a 5/6 ore giornaliere. Esse hanno dapprima sostenuto un colloquio con il che impartiva loro le direttive, non esistendo alcun referente Parte_2 della M&G con il quale esse si potessero rapportare sul posto di lavoro;
- era il solo il ad autorizzare ferie e permessi, a predisporre i turni di lavoro delle due Parte_2 lavoratrici, a stabilire l'orario di lavoro da osservare e i luoghi dove recarsi insieme al personale dipendente della New Center 2000, che svolgeva le medesime mansioni di pulizia (docc. 7,8)
Tutto ciò contrasto con l'art.
5.2 del contratto di appalto, a cu sensi “resta in ogni caso inteso che l'organizzazione dei mezzi, in relazione alle esigenze del servizio e in specie il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs n. 276/2003, spettano esclusivamente all'appaltatore il quale assume la gestione del servizio a proprio rischio…”.
- inoltre non ha assunto alcun rischio economico in merito alla Controparte_3 realizzazione del “servizio” dedotto nel contratto certificato, in quanto si è limitata in concreto a fornire una prestazione di manodopera, senza apprestare alcuna adeguata organizzazione di mezzi, finanziari e umani, in quanto le lavoratrici e utilizzavano Parte_3 Parte_4 esclusivamente mezzi ed attrezzature della New Center;
M Controparte_2 [...]
(v. doc. 6: punto 7.3 del disciplinare tecnico allegato al contratto di appalto); Controparte_3
(cfr s.i.t., sub docc. 7 e 8). non risulta, del resto, avere alcuna specializzazione o know-how Controparte_1 nell'ambito deli servizi di pulizia, che non rientrano nel suo oggetto sociale, a differenza dell'impresa committente che opera nel settore delle pulizie di edifici e condomini e giardinaggio. La M& G ha ad oggetto sociale l'esercizio di servizi di consulenza aziendale strategica e organizzativa, servizi del tutto estranei ai servizi che sé impegnata a fornire nel c. di appalto.
In sostanza la i è limitata alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, agendo come CP_2 un'Agenzia di somministrazione, pur senza averne i requisiti, perché non iscritta in apposito albo.
Infine rilevano le stesse dichiarazioni rese agli ispettori dal confermative del fatto che la Parte_2 ha soltanto fornito alla New Center 2000 forza lavoro: “Conosco la Controparte_3
Contro società che mi manda qualche lavoratore, mi forniscono esclusivamente la manodopera, mi sono avvalso di due persone, e (….) sono io che dico loro dove Parte_3 Parte_4 andare e cosa fare, vengono in ufficio e dico loro dove andare. Loro vengono con noi, sono
Contro trasportate sui nostri mezzi. Le lavoratrici della mettono a disposizione solo le loro energie
Contro lavorative, tutti gli strumenti di lavoro e le direttive sono dati da me. Le lavoratrici della effettuano le pulizie al pari dei miei dipendenti. Esse si segnano le ore su un foglio e a fine mese io
Contro firmo il foglio e lo mandiamo alla che ci fattura in base alle ore effettuate.” (cfr .doc.9).
Pertanto, dai documenti, dalle convergenti dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, unitamente all'ammissione del risulta che l'attività prestata di fatto si è svolta con modalità del tutto Parte_2 differenti da quelle descritte nel contratto di appalto e oggetto della certificazione.
La certificazione oggetto del presente giudizio rilasciata dalla Universitas Mercatorum risulta pertanto viziata sotto il profilo della divergenza tra il programma certificato e la sua concreta attuazione e non può produrre gli effetti di cui all'art. 79 D.lvo n.276/2003 .
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente
[...]
Controparte_1
Vengono invece compensate tra ITL e come da richiesta dell'ITL per Parte_2
l'acquiescenza dallo stesso dimostrata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara la difformità tra il contratto d'appalto intercorso fra e Controparte_1 [...] titolare dell'impresa New Center 2000 di certificato dalla Parte_2 Parte_2
Commissione di certificazione istituita presso l'Università Mercatorum e di cui all'atto di certificazione prot. 2152 del 14/12/2018 e la successiva attuazione del medesimo;
dichiara pertanto la nullità dell'atto di certificazione emesso dalla Commissione di certificazione presso l'Università Mercatorum, prot. 2152 del 14/12/2018, con conseguente ripristino dell'efficacia sanzionatoria delle violazioni contestate con i verbali unici emessi in data 16/7/2019 dall'ITL; condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere Controparte_1 all' le spese di lite che si liquidano in euro 1030,00, oltre spese Parte_1 generali;
spese compensate tra ITL e . Parte_2
Genova, 20/11/2025
Il Giudice
AR OS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona della dott.ssa AR OS ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestualmente motivata nella causa nrg 984/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dal Parte_1 funzionario Luigi Malfettani di cui alla allegata delega ai sensi degli artt. 21 D.Lgs. 251/2004 e 9 D.Lgs. 149/2015. ricorrente contro
Parte_2
e contro
, Controparte_1
convenuti-contumaci
Motivi della decisione
Con verbali di accertamento e notificazione del 16/7/2019 i Funzionari dell' di Parte_1 verificavano che l'appalto datato 17/9/2018, intercorso fra Pt_1 Controparte_1
(appaltatrice) e la titolare dell'impresa individuale “New Center 2000 di Parte_2
(committente), avente ad oggetto servizi di pulizia costituenti l'oggetto Parte_2 dell'attività aziendale della New Center 2000”
Risultando il contratto di appalto certificato ex art. 80 del d.lgs. n. 276/2003, con atto prot. 2152 in data 14/12/2018, dalla Commissione di certificazione istituita presso la Universitas Mercatorum, l'ITL, al fine di contestarne gli effetti, ha promosso il tentativo di conciliazione obbligatorio di conciliazione ex art. 80 c.4 del citato d.lgs., con esito negativo.
Con il presente ricorso -certamente procedibile- ITL chiede accertarsi la nullità/inesistenza/inefficacia della certificazione per difformità tra il programma negoziale certificato le parti e quello effettivamente realizzato in sede di esecuzione del contratto di appalto, fin dal momento della sua stipula, essendo volto a celare una somministrazione illecita di mano d'opera. I convenuti nonostante la regolarità delle notifiche dei ricorsi son rimasti contumaci.
La causa può essere decisa allo stato degli atti sulla base degli esiti del verbale di accertamento ITL, dei documenti depositati in giudizio e delle esaustive, convergenti ed inequivoche dichiarazioni in atti rese dalle persone informate escusse agli Ispettori verbalizzanti,
In data 17.09.2018 il (“committente”) stipulava con “appaltatore”) “contratto Parte_2 CP_2
d'appalto per servizi” relativo al periodo 18.9.2018 – 31.1.2028 (doc. 5).
In forza di tale contratto venivano impiegate due lavoratrici e Parte_3 Parte_4 con contratto a tempo determinato, orario parziale, per lo svolgimento di mansioni di pulizie.
Con il verbale di accertamento gli Ispettori disconoscevano la genuinità dell'appalto in questione, ritenendo che il rapporto in esame celasse una somministrazione vietata di mano d'opera da parte di società non autorizzata.
Come è noto, nonostante l'abrogazione della legge nr. 1369 /1960 permane nell'ordinamento il divieto di interposizione illecita di manodopera, sebbene sussistano casi, normativamente previsti, di dissociazione tra datore di lavoro formale ed utilizzatore della prestazione. Si tratta di casi normativamente previsti dalla legge e riconducibili agli istituti del distacco, della somministrazione di manodopera e dell'appalto.
Al di fuori di essi il divieto di avvalersi di manodopera altrui è ancora vigente e la sua violazione ha come sanzione l'imputazione del rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore della prestazione, considerato l'effettivo datore di lavoro.
Come è noto, il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro in base ad una serie di elementi quali, l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore - la quale può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto - dall'assunzione del rischio di impresa da parte del medesimo appaltatore e, soprattutto dallo svolgimento dell'attività in autonomia tecnica e organizzativa rispetto al committente, assumendo l'appaltatore l'alea economica delle attività oggetto del contratto di appalto, anche con riferimento al personale impiegato ( art 29 D.lvo n. 276/2003) .
Oggetto invece del contratto di somministrazione di lavoro è la sola fornitura di manodopera ad un soggetto giuridico definito "utilizzatore" da parte di soggetto giuridico autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di lavoro. La somministrazione di lavoro, stipulabile solo in presenza di soggetti con determinate caratteristiche (artt. 20 e ss d.lvo 276/2003), è caratterizzata dall'assenza dell'impegno in capo al somministratore di organizzazione i mezzi e della gestione a proprio rischio delle attività oggetto del contratto commerciale.
Fondamentale quindi per poter verificare se ci si trovi innanzi ad un caso di appalto illecito è dunque accertare se l'appaltatore eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei suoi dipendenti e mantenga un rischio di impresa.
Per quanto riguarda il primo elemento ossia l'organizzazione dei mezzi necessari, essa può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Sono così possibili appalti cd “smaterializzati o Labor intensive” nei quali oggetto dell'organizzazione del lavoro è appunto il fattore lavoro più che i mezzi strumentali necessari per l'esercizio dell'impresa (tra le altre, Cassazione Sez- lavoro 7820/2013). Deve invece ravvisarsi un'operazione di intermediazione illecita di mano d'opera nel caso in cui il potere direttivo ed organizzativo sia interamente affidato al committente (Cass. Sez. lav. 12551/2020).
Con riferimento ai cosiddetti appalti leggeri o labor intensive, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è necessario che in capo all'appaltatore sussista almeno un potere di coordinamento dei lavoratori addetti all'appalto, mentre non è richiesta un'organizzazione dei mezzi di lavoro, spesso affidati dallo stesso utilizzatore della prestazione.
Nondimeno occorre che l'appaltatore non sia privo di una struttura organizzativa vera e propria e che non si sia in presenza di un'impresa fittizia creata o quantomeno appositamente finalizzata all'esecuzione di una specifica prestazione per conto di un determinato utilizzatore.
Gli elementi di genuinità dell'appalto, secondo la giurisprudenza anche più recente, restano quindi a) l'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo;
b) l'esistenza a carico degli appaltatori di un rischio di impresa;
c) l'organizzazione del lavoro dei dipendenti da parte dell'appaltatore.
Nel caso in esame, dalla documentazione di lavoro richiesta alla e Controparte_1 prodotta in giudizio dall'ITL ( cfr. LUL relativo alle predette lavoratrici, contratti di assunzione;
contratto di appalto per servizi;
certificazione del contratto d'appalto adottato dalla “Commissione Universitas Mercatorum”), dalle dichiarazioni testimoniali rese dalle stesse lavoratrici interessate dall'accertamento, nonché da quelle rese dallo stesso sig. parimenti prodotte dall'ITL Parte_2
(docc. 7-9), emerge la non genuinità del contratto d'appalto di servizi e oggetto di certificazione, in quanto le parti mediante esso hanno dissimulato la diversa fattispecie della somministrazione illecita di manodopera.
Ed infatti, dal materiale probatorio suindicato, risulta che:
-le lavoratrici e hanno prestato la propria attività come addette alle pulizie Pt_4 Pt_3 esclusivamente sotto le direttive impartite dal sig. titolare della New Center 2000, Parte_2 Contro restando i rapporti con la limitati ad alcuni adempimenti relativi all'assunzione ed al pagamento a mezzo bonifico della retribuzione;
- le stesse erano inserite stabilmente nell'organico aziendale della New Center 2000, prestando con cadenza settimanale la propria attività di addette alle pulizie condominiali, con una durata della prestazione lavorativa variabile e pari solitamente a 5/6 ore giornaliere. Esse hanno dapprima sostenuto un colloquio con il che impartiva loro le direttive, non esistendo alcun referente Parte_2 della M&G con il quale esse si potessero rapportare sul posto di lavoro;
- era il solo il ad autorizzare ferie e permessi, a predisporre i turni di lavoro delle due Parte_2 lavoratrici, a stabilire l'orario di lavoro da osservare e i luoghi dove recarsi insieme al personale dipendente della New Center 2000, che svolgeva le medesime mansioni di pulizia (docc. 7,8)
Tutto ciò contrasto con l'art.
5.2 del contratto di appalto, a cu sensi “resta in ogni caso inteso che l'organizzazione dei mezzi, in relazione alle esigenze del servizio e in specie il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs n. 276/2003, spettano esclusivamente all'appaltatore il quale assume la gestione del servizio a proprio rischio…”.
- inoltre non ha assunto alcun rischio economico in merito alla Controparte_3 realizzazione del “servizio” dedotto nel contratto certificato, in quanto si è limitata in concreto a fornire una prestazione di manodopera, senza apprestare alcuna adeguata organizzazione di mezzi, finanziari e umani, in quanto le lavoratrici e utilizzavano Parte_3 Parte_4 esclusivamente mezzi ed attrezzature della New Center;
M Controparte_2 [...]
(v. doc. 6: punto 7.3 del disciplinare tecnico allegato al contratto di appalto); Controparte_3
(cfr s.i.t., sub docc. 7 e 8). non risulta, del resto, avere alcuna specializzazione o know-how Controparte_1 nell'ambito deli servizi di pulizia, che non rientrano nel suo oggetto sociale, a differenza dell'impresa committente che opera nel settore delle pulizie di edifici e condomini e giardinaggio. La M& G ha ad oggetto sociale l'esercizio di servizi di consulenza aziendale strategica e organizzativa, servizi del tutto estranei ai servizi che sé impegnata a fornire nel c. di appalto.
In sostanza la i è limitata alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, agendo come CP_2 un'Agenzia di somministrazione, pur senza averne i requisiti, perché non iscritta in apposito albo.
Infine rilevano le stesse dichiarazioni rese agli ispettori dal confermative del fatto che la Parte_2 ha soltanto fornito alla New Center 2000 forza lavoro: “Conosco la Controparte_3
Contro società che mi manda qualche lavoratore, mi forniscono esclusivamente la manodopera, mi sono avvalso di due persone, e (….) sono io che dico loro dove Parte_3 Parte_4 andare e cosa fare, vengono in ufficio e dico loro dove andare. Loro vengono con noi, sono
Contro trasportate sui nostri mezzi. Le lavoratrici della mettono a disposizione solo le loro energie
Contro lavorative, tutti gli strumenti di lavoro e le direttive sono dati da me. Le lavoratrici della effettuano le pulizie al pari dei miei dipendenti. Esse si segnano le ore su un foglio e a fine mese io
Contro firmo il foglio e lo mandiamo alla che ci fattura in base alle ore effettuate.” (cfr .doc.9).
Pertanto, dai documenti, dalle convergenti dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, unitamente all'ammissione del risulta che l'attività prestata di fatto si è svolta con modalità del tutto Parte_2 differenti da quelle descritte nel contratto di appalto e oggetto della certificazione.
La certificazione oggetto del presente giudizio rilasciata dalla Universitas Mercatorum risulta pertanto viziata sotto il profilo della divergenza tra il programma certificato e la sua concreta attuazione e non può produrre gli effetti di cui all'art. 79 D.lvo n.276/2003 .
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente
[...]
Controparte_1
Vengono invece compensate tra ITL e come da richiesta dell'ITL per Parte_2
l'acquiescenza dallo stesso dimostrata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara la difformità tra il contratto d'appalto intercorso fra e Controparte_1 [...] titolare dell'impresa New Center 2000 di certificato dalla Parte_2 Parte_2
Commissione di certificazione istituita presso l'Università Mercatorum e di cui all'atto di certificazione prot. 2152 del 14/12/2018 e la successiva attuazione del medesimo;
dichiara pertanto la nullità dell'atto di certificazione emesso dalla Commissione di certificazione presso l'Università Mercatorum, prot. 2152 del 14/12/2018, con conseguente ripristino dell'efficacia sanzionatoria delle violazioni contestate con i verbali unici emessi in data 16/7/2019 dall'ITL; condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere Controparte_1 all' le spese di lite che si liquidano in euro 1030,00, oltre spese Parte_1 generali;
spese compensate tra ITL e . Parte_2
Genova, 20/11/2025
Il Giudice
AR OS