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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2024, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 27.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7135/2022 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Dario Adile Calogero,
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia e Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Meliadò.
Oggetto: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2022 premetteva di aver svolto, alle Parte_1 dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'attività di docente a tempo determinato, nell'a.s.
2017/2018 presso l'I.C. Agnesi di Desio (MB); nell'a.s. 2018/2029 presso l'I.C. Via Tolstoj 1 di Desio
(MB); nell'a.s. 2019/2020 presso l'I.C. Villa Lina-Ritiro di Messina;
nell'a.s. 2020/2021 presso l'I.C. Villa
Lina-Ritiro di Messina;
nell'a.s. 2021/2022 presso l'I.C. E. Drago di Messina.
Lamentava che dal 2017 al 2021 non ha mai beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Evidenziava come il diritto al Bonus Docente fosse stato riconosciuto anche ai precari, tanto dal
Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 16.03.2022, quanto dalla CGUE, con ordinanza del 18.05.2022.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto ad usufruire della carta del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, pari ad € 500,00 annui e, per l'effetto, di condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle la complessiva somma di € 2.500,00, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, costituitosi in giudizio con memoria del 06.06.2023, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 2984 n. 4 c.c. del diritto a percepire qualsiasi importo maturato con riferimento all'a.s. 2017/2018. Nel merito, contestava in fatto ed in diritto i motivi del ricorso.
Chiedeva, quindi, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'assegnazione della carta docente per l'a.s. 2017/2018; di dichiarare comunque l'intervenuta estinzione del diritto per mancata richiesta del beneficio della carta docente nei termini di legge;
di rigettare per il resto il ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 27.11.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo tribunale (sent. n. 2047/2023).
Con riguardo al merito, si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il AR
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
[...] corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro ON sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo
2 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il AR attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La
Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
3 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18.05.2022, nella causa C-450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
4 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
5 Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2017/2018 dal
11.10.2017 al 30.06.2018, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Agnesi di Desio (MB); nell'a.s. 2018/2019 dal 15.10.2018 al 30.06.2019, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Via Tolstoj 1 di Desio (MB); nell'a.s.
2019/2020 dal 24.10.2019 al 30.06.2020, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Villa Lina-Ritiro di Messina, nell'a.s. 2020/2021 dal 24.09.2020 al 31.08.2021, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Villa Lina-Ritiro di
Messina, nell'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Villa Lina-
Ritiro di Messina.
La ricorrente, pertanto, ha prestato servizio in ragione di contratti a tempo determinato con scadenza al
30 giugno o al 31 agosto svolgendo attività di docenza, in via continuativa, per l'intera annualità scolastica considerata (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente).
Va quindi rilevata la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente non essendosi il
Ministero costituito entro il termine di cui all'art. 416 c.p.c.
Deve dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022.
Ella ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per le relative annualità.
L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo la ricorrente attualmente insegnante interno al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad € 500,00 annui.
Il ricorso va dunque parzialmente accolto e il Ministero dell'Istruzione e del Merito va condannato a costituire in favore di la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Parte_1 docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022.
La novità delle questioni esaminate e i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano la compensazione tra le parti di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015
6 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta
Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del pro tempore, alla rifusione della restante quota in favore di che liquida CP_2 Parte_1
– già ridotte - in € 656,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Messina, 28.11.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Claudia Sonia Farina Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 27.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7135/2022 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Dario Adile Calogero,
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia e Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Meliadò.
Oggetto: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2022 premetteva di aver svolto, alle Parte_1 dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'attività di docente a tempo determinato, nell'a.s.
2017/2018 presso l'I.C. Agnesi di Desio (MB); nell'a.s. 2018/2029 presso l'I.C. Via Tolstoj 1 di Desio
(MB); nell'a.s. 2019/2020 presso l'I.C. Villa Lina-Ritiro di Messina;
nell'a.s. 2020/2021 presso l'I.C. Villa
Lina-Ritiro di Messina;
nell'a.s. 2021/2022 presso l'I.C. E. Drago di Messina.
Lamentava che dal 2017 al 2021 non ha mai beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Evidenziava come il diritto al Bonus Docente fosse stato riconosciuto anche ai precari, tanto dal
Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 16.03.2022, quanto dalla CGUE, con ordinanza del 18.05.2022.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto ad usufruire della carta del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, pari ad € 500,00 annui e, per l'effetto, di condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle la complessiva somma di € 2.500,00, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, costituitosi in giudizio con memoria del 06.06.2023, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 2984 n. 4 c.c. del diritto a percepire qualsiasi importo maturato con riferimento all'a.s. 2017/2018. Nel merito, contestava in fatto ed in diritto i motivi del ricorso.
Chiedeva, quindi, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'assegnazione della carta docente per l'a.s. 2017/2018; di dichiarare comunque l'intervenuta estinzione del diritto per mancata richiesta del beneficio della carta docente nei termini di legge;
di rigettare per il resto il ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 27.11.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. precedente di questo tribunale (sent. n. 2047/2023).
Con riguardo al merito, si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il AR
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
[...] corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro ON sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo
2 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il AR attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La
Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
3 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18.05.2022, nella causa C-450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
4 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
5 Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2017/2018 dal
11.10.2017 al 30.06.2018, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Agnesi di Desio (MB); nell'a.s. 2018/2019 dal 15.10.2018 al 30.06.2019, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Via Tolstoj 1 di Desio (MB); nell'a.s.
2019/2020 dal 24.10.2019 al 30.06.2020, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Villa Lina-Ritiro di Messina, nell'a.s. 2020/2021 dal 24.09.2020 al 31.08.2021, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Villa Lina-Ritiro di
Messina, nell'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022, per 24 ore settimanali, presso l'I.C. Villa Lina-
Ritiro di Messina.
La ricorrente, pertanto, ha prestato servizio in ragione di contratti a tempo determinato con scadenza al
30 giugno o al 31 agosto svolgendo attività di docenza, in via continuativa, per l'intera annualità scolastica considerata (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente).
Va quindi rilevata la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente non essendosi il
Ministero costituito entro il termine di cui all'art. 416 c.p.c.
Deve dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022.
Ella ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per le relative annualità.
L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo la ricorrente attualmente insegnante interno al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad € 500,00 annui.
Il ricorso va dunque parzialmente accolto e il Ministero dell'Istruzione e del Merito va condannato a costituire in favore di la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Parte_1 docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022.
La novità delle questioni esaminate e i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano la compensazione tra le parti di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il diritto di a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015
6 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta
Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del pro tempore, alla rifusione della restante quota in favore di che liquida CP_2 Parte_1
– già ridotte - in € 656,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Messina, 28.11.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Claudia Sonia Farina Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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