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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8586 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Grandini, come da mandato in atti
Parte attrice opponente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Federica Francesconi e dall'Avv. Matteo Panelli, come da mandato in atti
Parte convenuta opposta
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10-9-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30 luglio 2024”;
Per parte convenuta opposta: “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30 luglio 2024”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, in Parte_1
persona del leordinato allatante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2044/2023 del 22-5-
2023, a mezzo del quale il Tribunale di Firenze ha ordinato alla medesima il pagamento di euro 22.456,23, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di
[...]
a titolo di corrispettivo di lavori edili eseguiti Controparte_1
presso il cantiere di “Villa Laguidara” in Pietrasanta.
in particolare, ha dedotto che: Parte_1
- in data 22-7-2021 ha concluso un contratto di appalto con la committente Pro.ges per “i lavori di Controparte_2
adeguamento degli spazi della RSA “Nuova Villa Laguidara” in
Pietrasanta;
- sulla base del computo metrico estimativo inviato il 23-7-2021, ha subappaltato a tutti i lavori, Controparte_1
tranne la fornitura e la posa in opera degli infissi interni;
- prima di abbandonare il cantiere, nel dicembre del 2021,
l' aveva eseguito lavori per Controparte_1
28.936,89, su un totale di euro 235.174,12;
- a causa dell'inadempimento della subappaltatrice, ha dovuto sostenere maggiori costi per far ripartire i lavori in cantiere e per il loro completamento. ha, quindi, richiesto la risoluzione del contratto per Parte_1
inadempimento non di scarsa importanza, con restituzione dell'importo già pagato di euro 11.238,68, oltre al risarcimento del danno nella misura di euro 40.000,00.
2 Tanto premesso, l'attrice opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa, contrariis reiectis: previo accertamento dei fatti e dell'inadempimento grave o quanto meno di non scarsa importanza della convenuta opposta, dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto tra l'attrice opponente e la stessa convenuta opposta;
respingere la domanda avversaria e condannare la convenuta opposta alla restituzione delle somme percepite, pari a
11.238,68 €uro, oltre interessi legali;
condannare la convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in un importo complessivo non inferiore a
40.000,00 €uro e comunque nella misura che risulterà provata o determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la quale ha dedotto:
- l'inclusione, nell'oggetto dell'appalto, esclusivamente delle opere murarie e d quelle di rifinitura delle porte rei (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio);
- il completamento dei lavori di cui al contratto di sub-appalto nel dicembre 2021;
- l'assenza di contestazioni in ordine alla fattura n. 60/2022, azionata in via monitoria (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio);
- l'infondatezza delle poste risarcitorie articolate da controparte.
Parte convenuta opposta, inoltre, ha domandato la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
3 Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti.
A tal proposito, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria resa in data 20-2-2024, con la quale si è ritenuto superflua ed esplorativa la CTU richiesta da mentre sono state Parte_1
ritenute già documentate, irrilevanti, generiche e valutative le prove per testi articolate dalle parti.
3. Tanto premesso, l'opposizione merita di essere accolta unicamente per le ragioni e nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, deve essere condivisa la ricostruzione attorea, ai sensi della quale il contenuto del contratto di sub-appalto intercorso tra l'opponente (sub-committente) e l'opposta Parte_1
(sub-appaltatrice) concernesse Controparte_1
non soltanto le “opere murarie” e le “finiture” delle porte rei della
RSA “Nuova Villa Laguidara”, come indicato nella mail dell'8-9-2021
(cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta opposta: “Mi specifichi per quali lavori mi chiedi il subappalto? Inoltre l'assicurazione vostra copre anche i lavori in subappalto?”; “L'assicurazione copra tutti i nostri lavori anche in subappalto, i lavori sono opere murarie e finiture”), ma si estendesse a tutti i lavori di ristrutturazione della
RSA, tranne la fornitura e la posa in opera degli infissi interni (cfr. memoria di parte attrice opponente ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., p. 1:
“ ha effettivamente subappaltato all' Pt_1 [...]
tutti i lavori tranne la fornitura e la posa in Controparte_1
opera degli infissi interni e l Controparte_3
4
[...] ha a sua volta sub-affidato a varie imprese quei lavori che non erano di suo interesse e ciò risulta anche per tabulas”).
Una pluralità di circostanze documentali depone, infatti, per l'ampliamento dell'oggetto contrattuale originariamente concordato tra le parti nella mail dell'8-9-2021.
A tal proposito, in particolare, si può rilevare che:
- il P.O.S. - Piano Operativo di Sicurezza, predisposto dalla
“ ”, indica la stessa opposta come ditta Controparte_1
esecutrice di tutte le opere (cfr. doc. O fascicolo di parte attrice opponente, p. 14-15, inerente alla “descrizione sintetica delle opere affidate in subappalto alla : “a) Controparte_1
opere di ristrutturazione (..) Il cantiere si trova all'interno di una RSA denominata Villa Laguidara e saranno eseguite le seguenti lavorazioni: 1) intervento piano interrato – formazione di doccia a bagno per gli operatori;
2) parete palestra piano terra;
3) formazione bagno piano terra e servizio della palestra;
4) formazione di porta di comunicazione con il filtro del teatro;
5) formazione delle due camere e due bagni al piano terra lato Viareggio;
6) formazione deposito biancheria sporca al primo piano;
7) realizzazione deposito dei farmaci e stanza infermeria;
8) Formazione sala da pranzo primo piano;
9) formazione ripostiglio biancheria sporca e pulita;
10) interventi al piano secondo;
10.1) formazione di bagno assistito e camera con bagno con bagno lato monte;
10.2) formazione sala da pranzo al secondo piano;
10.3) formazione delle camere sul corpo di fabbrica lato Viareggio;
10.4) formazione di deposito;
10.5) formazione degli spogliatoi per il personale;
10.6) Pitturazione antincendio della struttura di copertura;
11) impermeabilizzazione della copertura della centrale termica;
12) sostituzione porte rei;
13)
5 sostituzione della cisterna di accumulo dell'acqua potabile;
14) pitturazione della facciata esterna della Villa Laguidara;
15) pulizia delle vetrate di ingresso (..) imprese esecutrici subappaltatrici: le attività non prevedono subappalti di fasi lavorative” = ammissione di essere stata incaricata anche per lavorazioni ulteriori;
- il DDL Ing. con nota dell'8-3-2023, conferma che la portata Per_1
delle opere eseguite dall'opposta è più ampia rispetto a quella oggetto dell'originario accordo (cfr. Doc. F fascicolo di parte attrice opponente: “In data 9/9/2021 i lavori sono stati subappaltati alla ditta
Piazza Giolitti Controparte_4
n, 286 - 51036 Larciano (PT), come da mail di autorizzazione in tale data e corrispondente notifica preliminare. I lavori eseguiti dalla ditta
sono stati: la realizzazione del bagno al piano terra, la formazione della parete per la realizzazione della palestra, la formazione della porta di collegamento con il filtro del teatro, il deposito al primo piano, l'impermeabilizzazione del locale ct. Inoltre sono stati iniziati i lavori di sostituzione delle porte rei e sostituzione della cisterna dell'acqua potabile”);
- il SAL n. 4, trasmesso dal tecnico della convenuta opposta geom. indica per tutte le lavorazioni (anche diverse Persona_2
dalle opere murarie e finiture) il prezzo applicato dalla convenuta opposta e specifica le voci (cfr. voci nn. 141, 142, 143, 242, 243,
255, 256, 266, 267, 268, 269, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 313,
352, 353, 362, 392, 393, 394) eseguite da "altra ditta" diversa dalla
“ ”; Controparte_1
- il computo metrico inviato da a Parte_1 [...]
in data 23-7-2021 fa riferimento ad opere anche Controparte_1
6 diverse rispetto a quelle murarie e alle finiture delle porte rei (cfr. doc. C fascicolo di parte attrice opponente);
Tutte le suindicate circostanze (Piano Operativo di Sicurezza, nota del DDL, SAL) portano a ritenere che il contenuto del contratto di sub-appalto sia stato ampliato rispetto a quanto concordato nella mail originaria dell'8-9-2021, andando a ricomprendere tutti i lavori di ristrutturazione della RSA (tranne la fornitura e la posa in opera degli infissi interni).
Tenuto conto del contenuto del contratto di subappalto, così come appena ricostruito, occorre rilevare il grave inadempimento dell'opposta la quale, per sua Controparte_1
stessa ammissione (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pp. 5 ss.), si è limitata ad eseguire esclusivamente una piccola porzione dei lavori subappaltati.
Da tanto discende il consequenziale accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento avanzata, a norma del combinato disposto degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c., da parte dell'opponente.
4. Alla risoluzione del contratto di subappalto non può conseguire, tuttavia, l'accoglimento della domanda di ripetizione del corrispettivo di euro 11.238,68 già versato all'appaltatrice (cfr. pagamenti tramite bonifici sub doc. N fascicolo di parte attrice opponente: euro
4.652,56 di cui alla fattura n. 84/2021; euro 3.333,12 di cui alla fattura n. 85/2021; euro 3.253,00 di cui alla fattura n. 90/2021), avanzata dall'opponente.
Costituisce, invero, ius receputum il principio secondo il quale, “nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite,
7 comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta: la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite. Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art.1458 c.c. si verifica per ciascuno dei contraenti ed in modo avulso dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, quindi, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (nei sensi suddetti, tra le tante: Cass. 19 maggio 2003
n. 7829; Cass. 11 marzo 2003 n. 3555; Cass. 14 gennaio 2002 n.
341; Cass. 4 giugno 2001 n. 7470). Ne consegue che nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, l'eccezione inadempienti non est adimplendum (consentita dall'art. 1460 c.c.) può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione già eseguita che non sia stata restituita né offerta in restituzione. Ciò precisato, questa corte ritiene, condividendo un consolidato orientamento, che nel caso di risoluzione del contratto di appalto, sebbene pronunciato per colpa dell'appaltatore, non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al
8 committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (v. Cass. 13 dicembre 1977 n. 5444)” (così Cass.
n.6181/2011; v. nello stesso senso Cass. n. 27640 del 30/10/2018).
Nel caso di specie, quindi, se, da un lato, l'opponente, in ragione della pronuncia di risoluzione, è liberata dall'obbligazione di dare ulteriore esecuzione al contratto di appalto, dall'altro, avendo tratto giovamento dalle opere già eseguite dal subappaltatore, è tenuta a pagarne il controvalore. Correlativamente, non ha diritto alla restituzione dell'importo pagato per tali opere, somma spettante a
(la quale ha vantato il relativo diritto di Controparte_1
credito in sede di comparsa di costituzione, anche attraverso l'eccezione di compensazione) a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum.
La domanda va, pertanto, respinta.
5. Per le medesime motivazioni, non può trovare accoglimento la domanda di “restituzione della somma di 27.486,90 €uro versata in conseguenza della concessione della provvisoria esecuzione” (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni dell'attrice), considerato che la pretesa azionata in via monitoria era volta ad ottenere il pagamento, a titolo di compenso, della fattura n. 60/2022 per i lavori edili eseguiti presso il cantiere della RSA, opere delle quali il committente stesso si è senz'altro giovato.
6. In ordine alla domanda di risarcimento del danno, invece, la stessa può trovare accoglimento limitatamente all'importo di euro
2.404,55, pari al maggior costo sostenuto dalla opponente per l'installazione della cisterna (euro 9.515,00; cfr. fatture sub docc. h),
9 i), j) fascicolo di parte attrice opponente) rispetto a quanto originariamente concordato con l'opposta (euro 7.110,45).
Trattandosi di debito di valore, in ordine a tale importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, a partire dal 3-7-
2023 (data di notifica dell'atto di citazione).
Al contrario, non possono trovare accoglimento le ulteriori poste risarcitorie richieste da parte attrice, e in particolare:
- il danno determinato dall'organizzazione della ripartenza del cantiere ingiustificatamente abbandonato dalla subappaltatrice, quantificato in euro 5.000,00, in quanto privo di alcuna dimostrazione in atti;
- il danno reputazionale, in alcuna misura provato dalle mail inviate dalla committente;
CP_5
- il danno determinato dall'inadempimento del geom. Persona_2
dipendente dell'opposta, all'attività di rilevazione delle misure per la contabilità, in quanto non provato il compenso aggiuntivo versato al geom. per l'espletamento di quelle stesse attività (cfr. atto di CP_6
citazione, pp. 8-9: “Ma il geom. non ha potuto Persona_2
espletare le funzioni concordate tra e l Pt_1 [...]
così che l'appaltatrice è stata costretta ad Controparte_1
assegnare le stesse funzioni ad un tecnico libero professionista, il geom. Al geom. che era già impegnato CP_7 CP_7
nel cantiere come referente di è stato corrisposto un Pt_1
compenso aggiuntivo di 750,00 €uro al mese dal dicembre del 2021 al febbraio del 2023 per un totale di 11.250,00 €uro oltre gravami fiscali”);
10 - il danno per la mancata fornitura dei materiali, in quanto non provata la maggiorazione dei prezzi sostenuta per l'acquisto (cfr. atto di citazione, p. 9: “L Controparte_1
avrebbe dovuto provvedere anche alla fornitura dei materiali da utilizzarsi nell'esecuzione dei lavori, il cui costo era compreso nei prezzi unitari concordati con ma avendo abbandonato il Pt_1
cantiere nel dicembre del 2021, i materiali occorsi successivamente sono stati approvvigionati dalla stessa che li ha dovuti Pt_1
acquistare nel 2022 a prezzi notevolmente più alti di quelli dell'anno precedente. L'aumento dei costi, che secondo molti è dipeso, almeno in buona parte, dai meccanismi dei super-bonus 110%, è quantificabile in un buon 20% da calcolarsi su un importo di circa
110.000,00 €uro”);
- il danno determinato dall'utilizzo di due operai della nel Pt_1
cantiere della RSA per la durata di cinque giorni, in quanto non provato, né nell'an, né nel quantum.
In conclusione, rispetto alla complessiva pretesa attorea, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accoglimento unicamente della domanda di risoluzione e di quella risarcitoria, nei limiti sopra esposti.
7. Considerato il parziale accoglimento delle domande riconvenzionali dell'opponente, le spese di lite vanno compensate per un 1/2. La restante quota di 1/2, liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase istruttoria (stante il mancato espletamento di attività istruttoria), va posta a carico di parte opponente, in ragione della soccombenza prevalente di quest'ultima.
11 Spese della procedura monitoria integralmente a carico dell'attrice
(cfr. Cass. n. 18125 del 21/07/2017:” In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio.).
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara la risoluzione del contratto di sub-appalto inter partes per inadempimento di Controparte_1
3. rigetta la domande di restituzione avanzate dall'opponente;
4. condanna al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 2.404,55, oltre rivalutazione ed interessi, come in parte motiva;
5. dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione compensate per 1/2;
6. pone a carico dell'opponente la quota di 1/2 delle spese di lite, da liquidarsi in euro 3.356,5 per compensi, oltre rimborso spese al
15%, Iva e CPA, come per legge;
12 7. pone le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, a carico dell'opponente.
Firenze, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8586 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Grandini, come da mandato in atti
Parte attrice opponente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Federica Francesconi e dall'Avv. Matteo Panelli, come da mandato in atti
Parte convenuta opposta
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10-9-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30 luglio 2024”;
Per parte convenuta opposta: “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30 luglio 2024”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, in Parte_1
persona del leordinato allatante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2044/2023 del 22-5-
2023, a mezzo del quale il Tribunale di Firenze ha ordinato alla medesima il pagamento di euro 22.456,23, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di
[...]
a titolo di corrispettivo di lavori edili eseguiti Controparte_1
presso il cantiere di “Villa Laguidara” in Pietrasanta.
in particolare, ha dedotto che: Parte_1
- in data 22-7-2021 ha concluso un contratto di appalto con la committente Pro.ges per “i lavori di Controparte_2
adeguamento degli spazi della RSA “Nuova Villa Laguidara” in
Pietrasanta;
- sulla base del computo metrico estimativo inviato il 23-7-2021, ha subappaltato a tutti i lavori, Controparte_1
tranne la fornitura e la posa in opera degli infissi interni;
- prima di abbandonare il cantiere, nel dicembre del 2021,
l' aveva eseguito lavori per Controparte_1
28.936,89, su un totale di euro 235.174,12;
- a causa dell'inadempimento della subappaltatrice, ha dovuto sostenere maggiori costi per far ripartire i lavori in cantiere e per il loro completamento. ha, quindi, richiesto la risoluzione del contratto per Parte_1
inadempimento non di scarsa importanza, con restituzione dell'importo già pagato di euro 11.238,68, oltre al risarcimento del danno nella misura di euro 40.000,00.
2 Tanto premesso, l'attrice opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa, contrariis reiectis: previo accertamento dei fatti e dell'inadempimento grave o quanto meno di non scarsa importanza della convenuta opposta, dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto tra l'attrice opponente e la stessa convenuta opposta;
respingere la domanda avversaria e condannare la convenuta opposta alla restituzione delle somme percepite, pari a
11.238,68 €uro, oltre interessi legali;
condannare la convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in un importo complessivo non inferiore a
40.000,00 €uro e comunque nella misura che risulterà provata o determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la quale ha dedotto:
- l'inclusione, nell'oggetto dell'appalto, esclusivamente delle opere murarie e d quelle di rifinitura delle porte rei (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio);
- il completamento dei lavori di cui al contratto di sub-appalto nel dicembre 2021;
- l'assenza di contestazioni in ordine alla fattura n. 60/2022, azionata in via monitoria (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio);
- l'infondatezza delle poste risarcitorie articolate da controparte.
Parte convenuta opposta, inoltre, ha domandato la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
3 Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti.
A tal proposito, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria resa in data 20-2-2024, con la quale si è ritenuto superflua ed esplorativa la CTU richiesta da mentre sono state Parte_1
ritenute già documentate, irrilevanti, generiche e valutative le prove per testi articolate dalle parti.
3. Tanto premesso, l'opposizione merita di essere accolta unicamente per le ragioni e nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, deve essere condivisa la ricostruzione attorea, ai sensi della quale il contenuto del contratto di sub-appalto intercorso tra l'opponente (sub-committente) e l'opposta Parte_1
(sub-appaltatrice) concernesse Controparte_1
non soltanto le “opere murarie” e le “finiture” delle porte rei della
RSA “Nuova Villa Laguidara”, come indicato nella mail dell'8-9-2021
(cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta opposta: “Mi specifichi per quali lavori mi chiedi il subappalto? Inoltre l'assicurazione vostra copre anche i lavori in subappalto?”; “L'assicurazione copra tutti i nostri lavori anche in subappalto, i lavori sono opere murarie e finiture”), ma si estendesse a tutti i lavori di ristrutturazione della
RSA, tranne la fornitura e la posa in opera degli infissi interni (cfr. memoria di parte attrice opponente ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., p. 1:
“ ha effettivamente subappaltato all' Pt_1 [...]
tutti i lavori tranne la fornitura e la posa in Controparte_1
opera degli infissi interni e l Controparte_3
4
[...] ha a sua volta sub-affidato a varie imprese quei lavori che non erano di suo interesse e ciò risulta anche per tabulas”).
Una pluralità di circostanze documentali depone, infatti, per l'ampliamento dell'oggetto contrattuale originariamente concordato tra le parti nella mail dell'8-9-2021.
A tal proposito, in particolare, si può rilevare che:
- il P.O.S. - Piano Operativo di Sicurezza, predisposto dalla
“ ”, indica la stessa opposta come ditta Controparte_1
esecutrice di tutte le opere (cfr. doc. O fascicolo di parte attrice opponente, p. 14-15, inerente alla “descrizione sintetica delle opere affidate in subappalto alla : “a) Controparte_1
opere di ristrutturazione (..) Il cantiere si trova all'interno di una RSA denominata Villa Laguidara e saranno eseguite le seguenti lavorazioni: 1) intervento piano interrato – formazione di doccia a bagno per gli operatori;
2) parete palestra piano terra;
3) formazione bagno piano terra e servizio della palestra;
4) formazione di porta di comunicazione con il filtro del teatro;
5) formazione delle due camere e due bagni al piano terra lato Viareggio;
6) formazione deposito biancheria sporca al primo piano;
7) realizzazione deposito dei farmaci e stanza infermeria;
8) Formazione sala da pranzo primo piano;
9) formazione ripostiglio biancheria sporca e pulita;
10) interventi al piano secondo;
10.1) formazione di bagno assistito e camera con bagno con bagno lato monte;
10.2) formazione sala da pranzo al secondo piano;
10.3) formazione delle camere sul corpo di fabbrica lato Viareggio;
10.4) formazione di deposito;
10.5) formazione degli spogliatoi per il personale;
10.6) Pitturazione antincendio della struttura di copertura;
11) impermeabilizzazione della copertura della centrale termica;
12) sostituzione porte rei;
13)
5 sostituzione della cisterna di accumulo dell'acqua potabile;
14) pitturazione della facciata esterna della Villa Laguidara;
15) pulizia delle vetrate di ingresso (..) imprese esecutrici subappaltatrici: le attività non prevedono subappalti di fasi lavorative” = ammissione di essere stata incaricata anche per lavorazioni ulteriori;
- il DDL Ing. con nota dell'8-3-2023, conferma che la portata Per_1
delle opere eseguite dall'opposta è più ampia rispetto a quella oggetto dell'originario accordo (cfr. Doc. F fascicolo di parte attrice opponente: “In data 9/9/2021 i lavori sono stati subappaltati alla ditta
Piazza Giolitti Controparte_4
n, 286 - 51036 Larciano (PT), come da mail di autorizzazione in tale data e corrispondente notifica preliminare. I lavori eseguiti dalla ditta
sono stati: la realizzazione del bagno al piano terra, la formazione della parete per la realizzazione della palestra, la formazione della porta di collegamento con il filtro del teatro, il deposito al primo piano, l'impermeabilizzazione del locale ct. Inoltre sono stati iniziati i lavori di sostituzione delle porte rei e sostituzione della cisterna dell'acqua potabile”);
- il SAL n. 4, trasmesso dal tecnico della convenuta opposta geom. indica per tutte le lavorazioni (anche diverse Persona_2
dalle opere murarie e finiture) il prezzo applicato dalla convenuta opposta e specifica le voci (cfr. voci nn. 141, 142, 143, 242, 243,
255, 256, 266, 267, 268, 269, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 313,
352, 353, 362, 392, 393, 394) eseguite da "altra ditta" diversa dalla
“ ”; Controparte_1
- il computo metrico inviato da a Parte_1 [...]
in data 23-7-2021 fa riferimento ad opere anche Controparte_1
6 diverse rispetto a quelle murarie e alle finiture delle porte rei (cfr. doc. C fascicolo di parte attrice opponente);
Tutte le suindicate circostanze (Piano Operativo di Sicurezza, nota del DDL, SAL) portano a ritenere che il contenuto del contratto di sub-appalto sia stato ampliato rispetto a quanto concordato nella mail originaria dell'8-9-2021, andando a ricomprendere tutti i lavori di ristrutturazione della RSA (tranne la fornitura e la posa in opera degli infissi interni).
Tenuto conto del contenuto del contratto di subappalto, così come appena ricostruito, occorre rilevare il grave inadempimento dell'opposta la quale, per sua Controparte_1
stessa ammissione (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pp. 5 ss.), si è limitata ad eseguire esclusivamente una piccola porzione dei lavori subappaltati.
Da tanto discende il consequenziale accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento avanzata, a norma del combinato disposto degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c., da parte dell'opponente.
4. Alla risoluzione del contratto di subappalto non può conseguire, tuttavia, l'accoglimento della domanda di ripetizione del corrispettivo di euro 11.238,68 già versato all'appaltatrice (cfr. pagamenti tramite bonifici sub doc. N fascicolo di parte attrice opponente: euro
4.652,56 di cui alla fattura n. 84/2021; euro 3.333,12 di cui alla fattura n. 85/2021; euro 3.253,00 di cui alla fattura n. 90/2021), avanzata dall'opponente.
Costituisce, invero, ius receputum il principio secondo il quale, “nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite,
7 comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta: la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite. Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art.1458 c.c. si verifica per ciascuno dei contraenti ed in modo avulso dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, quindi, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (nei sensi suddetti, tra le tante: Cass. 19 maggio 2003
n. 7829; Cass. 11 marzo 2003 n. 3555; Cass. 14 gennaio 2002 n.
341; Cass. 4 giugno 2001 n. 7470). Ne consegue che nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, l'eccezione inadempienti non est adimplendum (consentita dall'art. 1460 c.c.) può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione già eseguita che non sia stata restituita né offerta in restituzione. Ciò precisato, questa corte ritiene, condividendo un consolidato orientamento, che nel caso di risoluzione del contratto di appalto, sebbene pronunciato per colpa dell'appaltatore, non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al
8 committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (v. Cass. 13 dicembre 1977 n. 5444)” (così Cass.
n.6181/2011; v. nello stesso senso Cass. n. 27640 del 30/10/2018).
Nel caso di specie, quindi, se, da un lato, l'opponente, in ragione della pronuncia di risoluzione, è liberata dall'obbligazione di dare ulteriore esecuzione al contratto di appalto, dall'altro, avendo tratto giovamento dalle opere già eseguite dal subappaltatore, è tenuta a pagarne il controvalore. Correlativamente, non ha diritto alla restituzione dell'importo pagato per tali opere, somma spettante a
(la quale ha vantato il relativo diritto di Controparte_1
credito in sede di comparsa di costituzione, anche attraverso l'eccezione di compensazione) a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum.
La domanda va, pertanto, respinta.
5. Per le medesime motivazioni, non può trovare accoglimento la domanda di “restituzione della somma di 27.486,90 €uro versata in conseguenza della concessione della provvisoria esecuzione” (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni dell'attrice), considerato che la pretesa azionata in via monitoria era volta ad ottenere il pagamento, a titolo di compenso, della fattura n. 60/2022 per i lavori edili eseguiti presso il cantiere della RSA, opere delle quali il committente stesso si è senz'altro giovato.
6. In ordine alla domanda di risarcimento del danno, invece, la stessa può trovare accoglimento limitatamente all'importo di euro
2.404,55, pari al maggior costo sostenuto dalla opponente per l'installazione della cisterna (euro 9.515,00; cfr. fatture sub docc. h),
9 i), j) fascicolo di parte attrice opponente) rispetto a quanto originariamente concordato con l'opposta (euro 7.110,45).
Trattandosi di debito di valore, in ordine a tale importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, a partire dal 3-7-
2023 (data di notifica dell'atto di citazione).
Al contrario, non possono trovare accoglimento le ulteriori poste risarcitorie richieste da parte attrice, e in particolare:
- il danno determinato dall'organizzazione della ripartenza del cantiere ingiustificatamente abbandonato dalla subappaltatrice, quantificato in euro 5.000,00, in quanto privo di alcuna dimostrazione in atti;
- il danno reputazionale, in alcuna misura provato dalle mail inviate dalla committente;
CP_5
- il danno determinato dall'inadempimento del geom. Persona_2
dipendente dell'opposta, all'attività di rilevazione delle misure per la contabilità, in quanto non provato il compenso aggiuntivo versato al geom. per l'espletamento di quelle stesse attività (cfr. atto di CP_6
citazione, pp. 8-9: “Ma il geom. non ha potuto Persona_2
espletare le funzioni concordate tra e l Pt_1 [...]
così che l'appaltatrice è stata costretta ad Controparte_1
assegnare le stesse funzioni ad un tecnico libero professionista, il geom. Al geom. che era già impegnato CP_7 CP_7
nel cantiere come referente di è stato corrisposto un Pt_1
compenso aggiuntivo di 750,00 €uro al mese dal dicembre del 2021 al febbraio del 2023 per un totale di 11.250,00 €uro oltre gravami fiscali”);
10 - il danno per la mancata fornitura dei materiali, in quanto non provata la maggiorazione dei prezzi sostenuta per l'acquisto (cfr. atto di citazione, p. 9: “L Controparte_1
avrebbe dovuto provvedere anche alla fornitura dei materiali da utilizzarsi nell'esecuzione dei lavori, il cui costo era compreso nei prezzi unitari concordati con ma avendo abbandonato il Pt_1
cantiere nel dicembre del 2021, i materiali occorsi successivamente sono stati approvvigionati dalla stessa che li ha dovuti Pt_1
acquistare nel 2022 a prezzi notevolmente più alti di quelli dell'anno precedente. L'aumento dei costi, che secondo molti è dipeso, almeno in buona parte, dai meccanismi dei super-bonus 110%, è quantificabile in un buon 20% da calcolarsi su un importo di circa
110.000,00 €uro”);
- il danno determinato dall'utilizzo di due operai della nel Pt_1
cantiere della RSA per la durata di cinque giorni, in quanto non provato, né nell'an, né nel quantum.
In conclusione, rispetto alla complessiva pretesa attorea, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accoglimento unicamente della domanda di risoluzione e di quella risarcitoria, nei limiti sopra esposti.
7. Considerato il parziale accoglimento delle domande riconvenzionali dell'opponente, le spese di lite vanno compensate per un 1/2. La restante quota di 1/2, liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase istruttoria (stante il mancato espletamento di attività istruttoria), va posta a carico di parte opponente, in ragione della soccombenza prevalente di quest'ultima.
11 Spese della procedura monitoria integralmente a carico dell'attrice
(cfr. Cass. n. 18125 del 21/07/2017:” In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio.).
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara la risoluzione del contratto di sub-appalto inter partes per inadempimento di Controparte_1
3. rigetta la domande di restituzione avanzate dall'opponente;
4. condanna al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 2.404,55, oltre rivalutazione ed interessi, come in parte motiva;
5. dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione compensate per 1/2;
6. pone a carico dell'opponente la quota di 1/2 delle spese di lite, da liquidarsi in euro 3.356,5 per compensi, oltre rimborso spese al
15%, Iva e CPA, come per legge;
12 7. pone le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, a carico dell'opponente.
Firenze, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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