Articolo 139 del Codice della navigazione
Articolo 138Articolo 140
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21 aprile 1942
Art. 139.
(Stazzatura all'estero).

Il ministro per le comunicazioni puo' autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o piu' viaggi fra porti stranieri prima di approdare nel Regno.

La stazzatura all'estero puo', previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto del Regno, entro il termine stabilito dal regolamento.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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