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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TI RA, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 272/2022 depositato il 02/05/2022
proposto da
Comune di Quartu Sant'Elena - Via Eligio Porcu 141 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 578 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Quartu S. Elena ha notificato in data 27 gennaio 2021 al sig. Resistente_1 l'avviso di accertamento n. 578 del 13 gennaio 2021, prot.489 del 05/01/2021, per TASI anno 2015, per un importo
383,00 euro, relativo ad un immobile di sua proprietà.
Il contribuente ha presentato appello avverso l'avviso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari eccependo diversi motivi e la Commissione adita, con sentenza n. 58/2022, lo ha accolto, ritenendo decaduto il potere di accertamento del Comune, con la condanna alle spese di €. 310 e dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Il Comune ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone l'annullamento, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
All'udienza del 23.01.2026 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso ritenendo che “l'accertamento, riferito a tasi dovuta per l'anno
2015, ai sensi dell'art 1 comma 161 legge 296 del 2006 entro il 31 dicembre del quinto anno a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, nella specie 15 dicembre 2015. L'accertamento è stato emesso il 13 gennaio 2021 quando era abbondantemente scaduto il termine per la sua notifica.”
Nel caso in specie, secondo i primi giudici, “le norme sull'emergenza covid e segnatamente l'articolo 157 commi 1 e 7 escludono l'applicazione della proroga prevista alle entrate degli enti territoriali.”
Il Comune contesta la decisione dei primi giudici, ritenendo il richiamo all'art. 157, commi 1 e 7 (del decreto
Rilancio D.L. 2020, n. 34) inconferente nel caso in spece, essendo applicabile, invece, l'art. 67, 1 comma
Dl 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini per la notifica degli avvisi di tutti gli Enti Impositori di 85 giorni.
L'assunto del Comune è condiviso da questa Corte alla luce della costante giurisprudenza della Suprema
Corte, che ha affermato “ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine. (Ord. Sez. 5 N. 21765/2025).
Il motivo di gravame del Comune deve essere, pertanto, accolto.
Gli altri motivi indicati dal contribuente nel ricorso introduttivo sono stati assorbiti nella sentenza impugnata ed il contribuente non li ha riproposti con appello incidentale, né tanto meno li ha indicati nelle controdeduzioni, ad eccezione dell'ERRONEO APPREZZAMENTO DEL FATTO, in quanto il Comune non avrebbe tento conto che il fabbricato sito nel Comune di Quartu Sant'Elena, Indirizzo_1, oggetto del presente giudizio, sin dal 24.9.1987 è stato occupato abusivamente dal sig. Nominativo_1, e dallo stesso demolito nel periodo compreso tra il 18.5.2015 ed il 26.5.2015, come denunciato dal ricorrente. Anche tale eccezione non può essere accolta.
Come osserva il Comune “le doglianze del Sig. Resistente_1, non sono supportate da alcuna relazione tecnica e soprattutto non trovano riscontro nella Banca Dati dell'Agenzia del Territorio (doc. n. 3-4, allegati alle controdeduzioni di primo grado), che anzi nel novembre 2015 ha inserito in visura i dati di superficie dei fabbricati, su immobili quindi formalmente esistenti.”
Al riguardo, si osserva che i fabbricati collabenti per usufruire dell'esonero dalla tassazione ai fini IMU devono essere classificati in catasto come F2 e “l'attribuzione di questa categoria presuppone che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio;
per tale ragione, l'iscrizione in catasto avviene senza attribuzione di rendita ed al fine «della sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.m.
2 gennaio 1998, n. 28 (Cass. n. 308/2010).”
Da ciò discende, come ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 21749/2025, che solo l'iscrizione in catasto come F2 accerta che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito trattandosi di un fabbricato fatiscente e come tale può consentire la non tassazione ai fini IMU, in quanto è a privo di rendita, neppure come area edificabile.
Non essendo, pertanto, il fabbricato accatastato come F2, non può essere considerato come collabente.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello dell'ufficio, con la conferma dell'avviso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Comune, per il primo grado in €.
310, oltre il 15% per spese generali ed in €. 500, oltre il 15% per spese generali;
oneri ed accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'ufficio, con la conferma dell'avviso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Comune, per il primo grado in €. 310, oltre il
15% per spese generali ed in €. 500, oltre il 15% per spese generali;
oneri ed accessori se dovuti.
Cagliari, 23.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco LA MA EN
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TI RA, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 272/2022 depositato il 02/05/2022
proposto da
Comune di Quartu Sant'Elena - Via Eligio Porcu 141 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 07/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 578 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Quartu S. Elena ha notificato in data 27 gennaio 2021 al sig. Resistente_1 l'avviso di accertamento n. 578 del 13 gennaio 2021, prot.489 del 05/01/2021, per TASI anno 2015, per un importo
383,00 euro, relativo ad un immobile di sua proprietà.
Il contribuente ha presentato appello avverso l'avviso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari eccependo diversi motivi e la Commissione adita, con sentenza n. 58/2022, lo ha accolto, ritenendo decaduto il potere di accertamento del Comune, con la condanna alle spese di €. 310 e dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Il Comune ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone l'annullamento, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma.
All'udienza del 23.01.2026 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso ritenendo che “l'accertamento, riferito a tasi dovuta per l'anno
2015, ai sensi dell'art 1 comma 161 legge 296 del 2006 entro il 31 dicembre del quinto anno a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, nella specie 15 dicembre 2015. L'accertamento è stato emesso il 13 gennaio 2021 quando era abbondantemente scaduto il termine per la sua notifica.”
Nel caso in specie, secondo i primi giudici, “le norme sull'emergenza covid e segnatamente l'articolo 157 commi 1 e 7 escludono l'applicazione della proroga prevista alle entrate degli enti territoriali.”
Il Comune contesta la decisione dei primi giudici, ritenendo il richiamo all'art. 157, commi 1 e 7 (del decreto
Rilancio D.L. 2020, n. 34) inconferente nel caso in spece, essendo applicabile, invece, l'art. 67, 1 comma
Dl 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini per la notifica degli avvisi di tutti gli Enti Impositori di 85 giorni.
L'assunto del Comune è condiviso da questa Corte alla luce della costante giurisprudenza della Suprema
Corte, che ha affermato “ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine. (Ord. Sez. 5 N. 21765/2025).
Il motivo di gravame del Comune deve essere, pertanto, accolto.
Gli altri motivi indicati dal contribuente nel ricorso introduttivo sono stati assorbiti nella sentenza impugnata ed il contribuente non li ha riproposti con appello incidentale, né tanto meno li ha indicati nelle controdeduzioni, ad eccezione dell'ERRONEO APPREZZAMENTO DEL FATTO, in quanto il Comune non avrebbe tento conto che il fabbricato sito nel Comune di Quartu Sant'Elena, Indirizzo_1, oggetto del presente giudizio, sin dal 24.9.1987 è stato occupato abusivamente dal sig. Nominativo_1, e dallo stesso demolito nel periodo compreso tra il 18.5.2015 ed il 26.5.2015, come denunciato dal ricorrente. Anche tale eccezione non può essere accolta.
Come osserva il Comune “le doglianze del Sig. Resistente_1, non sono supportate da alcuna relazione tecnica e soprattutto non trovano riscontro nella Banca Dati dell'Agenzia del Territorio (doc. n. 3-4, allegati alle controdeduzioni di primo grado), che anzi nel novembre 2015 ha inserito in visura i dati di superficie dei fabbricati, su immobili quindi formalmente esistenti.”
Al riguardo, si osserva che i fabbricati collabenti per usufruire dell'esonero dalla tassazione ai fini IMU devono essere classificati in catasto come F2 e “l'attribuzione di questa categoria presuppone che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio;
per tale ragione, l'iscrizione in catasto avviene senza attribuzione di rendita ed al fine «della sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso», ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del d.m.
2 gennaio 1998, n. 28 (Cass. n. 308/2010).”
Da ciò discende, come ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 21749/2025, che solo l'iscrizione in catasto come F2 accerta che il fabbricato si trovi in uno stato di degrado tale da comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito trattandosi di un fabbricato fatiscente e come tale può consentire la non tassazione ai fini IMU, in quanto è a privo di rendita, neppure come area edificabile.
Non essendo, pertanto, il fabbricato accatastato come F2, non può essere considerato come collabente.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello dell'ufficio, con la conferma dell'avviso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Comune, per il primo grado in €.
310, oltre il 15% per spese generali ed in €. 500, oltre il 15% per spese generali;
oneri ed accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'ufficio, con la conferma dell'avviso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Comune, per il primo grado in €. 310, oltre il
15% per spese generali ed in €. 500, oltre il 15% per spese generali;
oneri ed accessori se dovuti.
Cagliari, 23.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco LA MA EN