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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NE
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 263/2024 promossa da:
residente in S. Michele di Mondovì in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1 corrente in S. Michele di Mondovì rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo BERTERO e Monia SACCHI con domicilio eletto in CARMAGNOLA, giusta procura speciale in atti
RICORRENTE contro sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in EO , difeso e CP_2 rappresentato da avv Gabriele Morreale Agnello per procura in atti .
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE in proprio e quale legale rappresentante opponeva: Parte_1 CP_3
a) ORDINANZA-INGIUNZIONE di n. OI-001617836 emessa nei confronti di e CP_2 Parte_1 notificata il 15/2/2024 ( che produceva come doc. 1)
b) ORDINANZA – INGIUNZIONE N. OI-001618758 emessa nei confronti di e notificata il CP_2 CP_1
15/02/2024 ( che produceva come doc. 2) che comminavano alla ricorrente in proprio e alla società la sanzione pari ad € 16.836,10 per la CP_1 violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto – legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), come conseguenti a atti di accertamento prot. n. 2700.21/01/2019.0017717 e prot. n. CP_2 CP_2
2700.21/01/2019.0017718 notificati il 7/2/19 (come da doc 3 e 4) con i quali veniva contestata alla società CP_1
e alla Sig.ra in proprio la violazione della suddetta disposizione con contestuale richiesta di
[...] Parte_1 pagamento per € 8.414,08;
Osservava che i contributi richiesti si riferiscono all'anno 2017 e le relative cartelle esattoriali n. pagina 1 di 4 337-2017-00094387 e 337-2017-000173425 venivano in un primo tempo rateizzate con AL e, successivamente, rottamate con rate regolarmente pagate
Assumeva le seguenti conclusioni
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, annullare le ordinanze-ingiunzioni ora impugnate per intervenuta decadenza così come esposto sub A o, in subordine, rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge e così in € 12.627,12 così come esposto sub B. Con il ristoro delle spese di giudizio.” si costituiva resistendo al ricorso. CP_2
Senza espletamento di attività istruttoria la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva.
Risulta per tabulas che in data 28/1/2019 venivano emessi n. 2 atti di accertamento ( NN finali 990 e 989 ) regolarmente notificati il 7.2.2019, con i quali venivano contestati alla ricorrente anche quale legale rappresentante della le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con CP_1 modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché nei termini indicati non risultavano eseguiti i pagamenti da parte della ricorrente, venivano emesse n. due Ordinanze Ingiunzioni oggetto di ricorso
Parte ricorrente chiede l'annullamento delle Ordinanze-Ingiunzione sostenendo che non sarebbe tempestivamente notificato l'atto di accertamento e quindi si sarebbe verificata decadenza e prescrizione .
Orbene l'eccezione appare infondata: è provato infatti che la ricorrente abbia ricevuto sia degli avvisi di addebito nn finali 87000 e 25000, sia dei successivi atti di accertamento – oltre che come detto le successive Ordinanza
Ingiunzione.
Ed invero le considerazioni svolte in ordine al termine entro il quale l può procedere alla irrogazione delle CP_2 sanzioni, termine non determinato dalla L. 689/81 che è disciplina speciale rispetto a quella prevista dalla L. 241/90, non paiono conferenti: è la parte stessa che osserva come sull'art. 18, che non prevede il termine entro il quale il procedimento amministrativo di irrogazione deve concludersi, vennero sollevate eccezioni di incostituzionalità dal T. di Venezia e la Consulta si è pronunciata con la sentenza n.151/2021 che ha respinto l'eccezione, ma ha osservato di non poter intervenire invitando il legislatore a mettere un limite temporale accettabile al potere sanzionatorio della
P.A.
Quanto poi al termine prescrizionale, correttamente fa rilevare che con l'articolo 3, comma 6, del decreto CP_2 legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67- una particolare figura di illecito amministrativo (soggiacente ai criteri e alla disciplina di cui al capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante, come da relativa rubrica, “Le sanzioni amministrative”) collegata al mancato versamento di contributi previdenziali è stata reintrodotta nel nostro Ordinamento giuridico, a seguito dell'intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, cit.
Ciò posto, dunque, ai sensi dell'art. 2947, co. 3, C.C., “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile…”. Pertanto alla data di pagina 2 di 4 commissione degli illeciti e alla data della depenalizzazione, la prescrizione era quella stabilita per il reato ex art 157
C.P., che così stabilisce: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria…”. Inoltre, ai sensi dell'art. 160, co. 3, C.P.,
“La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi;
ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale…”, mentre -giusta norma ex art. 161, co. 2, C.P.- “…Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105…”.
Giova ricordare poi che la sentenza della Cassazione Penale . n. 649 / 2016 ha affermato che “…Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983,
(modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro
10.000 annui), si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo”.
Alla luce dei suesposti princìpi deve ritenersi perciò pacifico che, nel caso di specie, il termine di prescrizione è di sei anni -delitto punito con reclusione fino a tre anni- e che però, in presenza di atti interruttivi, detto termine è di sette anni e 6 mesi (aumento di un quarto): per quanto disposto dal richiamato art. 2947, co. 3, C.C., ne consegue perciò che il termine di prescrizione per le somme oggetto di omissione è di sette anni e sei mesi;
il dies a quo di tale termine va poi individuato sulla base di quanto affermato in forza della sentenza n. 10424 / 2018, Cass Pen., SS.UU.
È quindi evidente che nessuna decadenza e/o prescrizione si è verificata nel caso di specie.
Ma non solo;
è documentato che ha posto in essere atti interruttivi dei suddetti termini prescrizionali: nel corso CP_2 del 2019 sono stati emessi e regolarmente notificati alla ricorrente idonei atti di accertamento, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute a titolo di quote a carico dei lavoratori, in riferimento alle annualità di cui in atti per la gestione dell'impresa di cui ella era rappresentante legale. Tanto precisato al riguardo, non essendo stati effettuati i versamenti richiesti -relativi alle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori e non versate dalla ditta de qua-, non è stata applicata la causa di non punibilità, con conseguente applicazione del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 160, co. 3, C.P.
Quanto poi alla domanda di rideterminazione della sanzione amministrativa, non pare ne sussistano i presupposti, alla luce delle considerazioni svolte.
Il ricorso va quindi respinto.
Spese come da soccombenza. pagina 3 di 4
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, C
- Respinge il ricorso di in proprio e quale legale rappresentante di I.C.Q. Parte_1
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese processuali liquidate in euro 1.349,00 oltre CP_2 accessori di legge
- Motivazione in gg 60
EO, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NE
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 263/2024 promossa da:
residente in S. Michele di Mondovì in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1 corrente in S. Michele di Mondovì rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo BERTERO e Monia SACCHI con domicilio eletto in CARMAGNOLA, giusta procura speciale in atti
RICORRENTE contro sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in EO , difeso e CP_2 rappresentato da avv Gabriele Morreale Agnello per procura in atti .
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE in proprio e quale legale rappresentante opponeva: Parte_1 CP_3
a) ORDINANZA-INGIUNZIONE di n. OI-001617836 emessa nei confronti di e CP_2 Parte_1 notificata il 15/2/2024 ( che produceva come doc. 1)
b) ORDINANZA – INGIUNZIONE N. OI-001618758 emessa nei confronti di e notificata il CP_2 CP_1
15/02/2024 ( che produceva come doc. 2) che comminavano alla ricorrente in proprio e alla società la sanzione pari ad € 16.836,10 per la CP_1 violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto – legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), come conseguenti a atti di accertamento prot. n. 2700.21/01/2019.0017717 e prot. n. CP_2 CP_2
2700.21/01/2019.0017718 notificati il 7/2/19 (come da doc 3 e 4) con i quali veniva contestata alla società CP_1
e alla Sig.ra in proprio la violazione della suddetta disposizione con contestuale richiesta di
[...] Parte_1 pagamento per € 8.414,08;
Osservava che i contributi richiesti si riferiscono all'anno 2017 e le relative cartelle esattoriali n. pagina 1 di 4 337-2017-00094387 e 337-2017-000173425 venivano in un primo tempo rateizzate con AL e, successivamente, rottamate con rate regolarmente pagate
Assumeva le seguenti conclusioni
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, annullare le ordinanze-ingiunzioni ora impugnate per intervenuta decadenza così come esposto sub A o, in subordine, rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge e così in € 12.627,12 così come esposto sub B. Con il ristoro delle spese di giudizio.” si costituiva resistendo al ricorso. CP_2
Senza espletamento di attività istruttoria la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva.
Risulta per tabulas che in data 28/1/2019 venivano emessi n. 2 atti di accertamento ( NN finali 990 e 989 ) regolarmente notificati il 7.2.2019, con i quali venivano contestati alla ricorrente anche quale legale rappresentante della le violazioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con CP_1 modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché nei termini indicati non risultavano eseguiti i pagamenti da parte della ricorrente, venivano emesse n. due Ordinanze Ingiunzioni oggetto di ricorso
Parte ricorrente chiede l'annullamento delle Ordinanze-Ingiunzione sostenendo che non sarebbe tempestivamente notificato l'atto di accertamento e quindi si sarebbe verificata decadenza e prescrizione .
Orbene l'eccezione appare infondata: è provato infatti che la ricorrente abbia ricevuto sia degli avvisi di addebito nn finali 87000 e 25000, sia dei successivi atti di accertamento – oltre che come detto le successive Ordinanza
Ingiunzione.
Ed invero le considerazioni svolte in ordine al termine entro il quale l può procedere alla irrogazione delle CP_2 sanzioni, termine non determinato dalla L. 689/81 che è disciplina speciale rispetto a quella prevista dalla L. 241/90, non paiono conferenti: è la parte stessa che osserva come sull'art. 18, che non prevede il termine entro il quale il procedimento amministrativo di irrogazione deve concludersi, vennero sollevate eccezioni di incostituzionalità dal T. di Venezia e la Consulta si è pronunciata con la sentenza n.151/2021 che ha respinto l'eccezione, ma ha osservato di non poter intervenire invitando il legislatore a mettere un limite temporale accettabile al potere sanzionatorio della
P.A.
Quanto poi al termine prescrizionale, correttamente fa rilevare che con l'articolo 3, comma 6, del decreto CP_2 legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67- una particolare figura di illecito amministrativo (soggiacente ai criteri e alla disciplina di cui al capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante, come da relativa rubrica, “Le sanzioni amministrative”) collegata al mancato versamento di contributi previdenziali è stata reintrodotta nel nostro Ordinamento giuridico, a seguito dell'intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, cit.
Ciò posto, dunque, ai sensi dell'art. 2947, co. 3, C.C., “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile…”. Pertanto alla data di pagina 2 di 4 commissione degli illeciti e alla data della depenalizzazione, la prescrizione era quella stabilita per il reato ex art 157
C.P., che così stabilisce: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria…”. Inoltre, ai sensi dell'art. 160, co. 3, C.P.,
“La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi;
ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale…”, mentre -giusta norma ex art. 161, co. 2, C.P.- “…Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105…”.
Giova ricordare poi che la sentenza della Cassazione Penale . n. 649 / 2016 ha affermato che “…Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983,
(modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro
10.000 annui), si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo”.
Alla luce dei suesposti princìpi deve ritenersi perciò pacifico che, nel caso di specie, il termine di prescrizione è di sei anni -delitto punito con reclusione fino a tre anni- e che però, in presenza di atti interruttivi, detto termine è di sette anni e 6 mesi (aumento di un quarto): per quanto disposto dal richiamato art. 2947, co. 3, C.C., ne consegue perciò che il termine di prescrizione per le somme oggetto di omissione è di sette anni e sei mesi;
il dies a quo di tale termine va poi individuato sulla base di quanto affermato in forza della sentenza n. 10424 / 2018, Cass Pen., SS.UU.
È quindi evidente che nessuna decadenza e/o prescrizione si è verificata nel caso di specie.
Ma non solo;
è documentato che ha posto in essere atti interruttivi dei suddetti termini prescrizionali: nel corso CP_2 del 2019 sono stati emessi e regolarmente notificati alla ricorrente idonei atti di accertamento, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute a titolo di quote a carico dei lavoratori, in riferimento alle annualità di cui in atti per la gestione dell'impresa di cui ella era rappresentante legale. Tanto precisato al riguardo, non essendo stati effettuati i versamenti richiesti -relativi alle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori e non versate dalla ditta de qua-, non è stata applicata la causa di non punibilità, con conseguente applicazione del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 160, co. 3, C.P.
Quanto poi alla domanda di rideterminazione della sanzione amministrativa, non pare ne sussistano i presupposti, alla luce delle considerazioni svolte.
Il ricorso va quindi respinto.
Spese come da soccombenza. pagina 3 di 4
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, C
- Respinge il ricorso di in proprio e quale legale rappresentante di I.C.Q. Parte_1
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese processuali liquidate in euro 1.349,00 oltre CP_2 accessori di legge
- Motivazione in gg 60
EO, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 4 di 4