Sentenza breve 15 dicembre 2025
Decreto collegiale 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 15/12/2025, n. 22626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22626 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11347 del 2025, proposto da Md HA AL KH, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Roma e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 15 aprile 2025, notificato in data 4 giugno 2025, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
nonché per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Roma e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa IA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Roma in data 15 aprile 2025, notificato in data 4 giugno 2025, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ragione della mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma (“SUI”);
- con il medesimo ricorso, il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di accertare il silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma in ordine alla conclusione del sub procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e, conseguentemente, di ordinare all’Amministrazione la conclusione del procedimento con la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, pena la nomina di un Commissario ad acta ;
- il ricorrente ha dedotto, a giustificazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza alla Questura di Roma, la non imputabilità allo stesso della mancata stipulazione del contratto di soggiorno, essendosi lo stesso recato più volte presso gli Uffici della Prefettura, unitamente al nuovo datore di lavoro, attesa l’indisponibilità del datore di lavoro originario a concludere il contratto di soggiorno;
- in data 5 dicembre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e la Questura di Roma per resistere al ricorso. In particolare, la Prefettura di Roma ha eccepito, con riferimento all’asserito silenzio-inadempimento sull’istanza volta all’ottenimento dell’autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro subordinato ex art.22 del T.U.I., di aver adottato in data 18 luglio 2025 un provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata in favore del ricorrente. La Questura di Roma, invece, con apposita relazione difensiva ha rappresentato che il ricorrente avrebbe fatto pervenire una formale rinuncia alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, al fine di poter presentare una domanda di protezione internazionale presso la Questura di Venezia;
- con memoria depositata in data 8 dicembre 2025 il ricorrente ha replicato di non aver mai rinunciato alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato – né dunque al ricorso proposto avverso il provvedimento della Questura e il silenzio della Prefettura – non essendogli stato tra l’altro ancora consentito di formalizzare la domanda per protezione internazionale. Con la medesima memoria il ricorrente ha dedotto specifici motivi di censura con riguardo al citato provvedimento di revoca adottato dalla Prefettura;
- nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 - previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm. e della possibile improcedibilità del ricorso nella parte in cui si chiede l’annullamento del silenzio-inadempimento della Prefettura per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione l’intervenuto provvedimento di revoca del nulla osta da parte della Prefettura - la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura, il provvedimento oggetto del presente gravame costituisce un atto dovuto e vincolato da parte della Questura;
- in particolare, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dalla Questura in sede difensiva, è stata avanzata senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno da parte del ricorrente e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, ragione per la quale non ricorrono neppure i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione;
- pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Questura ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, comma 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- la dedotta imputabilità al datore di lavoro, e non anche al ricorrente, del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo previsto, risulta inconferente ai fini di causa, atteso il carattere vincolato del provvedimento questorile oggetto del gravame;
- l’azione avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura nell’ambito del sub procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno risulta invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la stessa Prefettura adottato in data 18 luglio 2025 un provvedimento di revoca del nulla osta e di diniego dell’autorizzazione all’ingresso del ricorrente;
- pertanto, che il ricorso sia, per le ragioni sopradette, infondato nella parte in cui si chiede l’annullamento del citato provvedimento della Questura e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui si domanda l’annullamento del silenzio-inadempimento della Prefettura in ordine alla conclusione del procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- infine, che le peculiarità della vicenda giustifichino la compensazione tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per le ragioni di cui in motivazione, lo respinge con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento di irricevibilità della domanda adottato dalla Questura di Roma e lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all’azione sul silenzio della Prefettura di Roma in relazione al sub procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LE IO, Presidente
IA NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NE | LE IO |
IL SEGRETARIO