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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17774 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico NA ZI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3217/2025 di Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
nato a [...], il [...] C.F.: e nata a [...], Parte_1 C.F._1 CP_1 il 08/04/1952 C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Stefano Casu, C.F._2
-ricorrenti -
E nato a [...] il [...] ( C.F. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 dall'Avv. Sergio Antonazzo
-resistente -
Oggetto: risoluzione contratto di comodato e rilascio immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 27 gennaio 2025 e hanno adito il Tribunale Parte_1 CP_1 esponendo che nel mese di ottobre 2022 essi concedevano al proprio figlio ospitalità per CP_2 qualche settimana nel loro immobile sito in Roma, Via Costantino Boschi, n. 20/B, interno 2 .Il resistente aveva venduto, con Rogito del 27 ottobre 2022, l'immobile di sua proprietà in CA , ove viveva, ed essendo alla ricerca di altra sistemazione aveva chiesto ai propri genitori di ospitarlo provvisoriamente. Tuttavia, trascorse alcune settimane, il resistente non provvedeva a lasciare l'immobile e, a poco a poco, la convivenza diventava sempre più complicata e a oggi insopportabile e pericolosa per i genitori stante gli atteggiamenti sempre più aggressivi assunti dal loro figlio. Ripetutamente i ricorrenti richiedevano al figlio il rilascio dell'immobile e del box e il medesimo ogni volta prometteva che se ne sarebbe andato entro pochi giorni senza invece allontanarsi. Ciò premesso i ricorrenti qualificano il rapporto negoziale intercorso tra le parti come comodato senza determinazione di durata. Pertanto, i proprietari possono richiedere la liberazione dell'immobile senza preavviso, cosa che provvedevano a fare, invano, più volte sia verbalmente che da ultimo per iscritto, con lettera raccomandata a/r del 14/10/2024 (doc. 8).
pagina 1 di 4 Ciò è confermato dalla Giurisprudenza di merito che in casi analoghi si è pronunciata in favore dei genitori, in presenza di figli adulti e autonomi economicamente.
2. Si è costituito replicando che nell'anno 2022, dopo aver venduto il proprio CP_2 immobile sito in CA, egli tornava a vivere presso l'abitazione dei genitori sita in Persona_1
20. L'immobile di Via Beschi è una villetta su tre livelli ed egli vive all'ultimo livello in
[...] maniera del tutto autonoma rispetto alla vita dei propri familiari. Contesta il resistente di aver posto in essere i comportamenti allegati dai genitori e in merito al box, evidenzia che lo stesso è stato acquistato dal nonno nel 2002 proprio per il nipote per mettere le sue macchine e le sue cose. CP_2
Ciò premesso secondo il rapporto non può essere inquadrato nel cd comodato precario CP_2 ma va, invece , qualificato come rapporto di pura e semplice ospitalità e assistenza tra genitori e figlio . Al più si dovrebbe parlare di un comodato per esigenze familiari il cui termine implicitamente previsto nella cessazione delle stesse esigenze e per il quale quindi non può essere richiesto il rilascio se non per un bisogno urgente. Il comodato di un immobile, che venga stipulato per soddisfare le esigenze della famiglia, pur inquadrabile nello schema del comodato a termine indeterminato, non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti denominato precario). Infatti, la durata del termine è desumibile per relationem dall'uso convenuto del bene. Pertanto, il comodante non può chiederne la restituzione in qualsiasi momento (art. 1810 c.c.) ma solo in caso di bisogno urgente (art. 1809 c. 2 c.c.). Non è provato un bisogno urgente dei ricorrenti essendo il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1 proprietari anche di un appartamento in Sardegna nonché di un appartamento a Rocca di Mezzo in Abruzzo dove la stessa ha più volte espresso il desiderio di trasferirsi. CP_1
3. La domanda di rilascio proposta dai ricorrenti va accolta. Ai sensi dell'art. 1810 c.c. se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede, obbligo di restituzione che sussiste immediatamente a richiesta del proprietario anche quando il proprietario abbia acconsentito all'occupazione dell'immobile soltanto per mera ospitalità. Il resistente sostiene che non sarebbe applicabile la disciplina del c.d. comodato precario in virtù dei doveri assistenziali incombenti sui genitori e della qualificabilità del rapporto come rapporto di comodato per esigenze familiari il cui termine è implicitamente previsto nella cessazione delle stesse esigenze e per il quale quindi non può essere richiesto il rilascio se non per un bisogno urgente. Tale qualificazione non può essere condivisa e, comunque, anche ove il resistente avesse dimostrato che il rapporto sia sorto con tale specifica destinazione dell'immobile , sicuramente all'attualità dovrebbe dichiararsi l'inesistenza dei presupposti di tale rapporto e l'inapplicabilità dell'art. 1809 c.c. Il comodatario che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, innanzi tutto che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. Si rende poi necessario indagare sui limiti temporali di tale comodato di natura familiare, il quale, si potrebbe giustificare soltanto in ragione della tutela accordata al figlio della coppia di ricorrenti nonostante la maggiore età raggiunta da tempo dal resistente. . Su tale aspetto , questo Giudice, condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 2020) che ha circoscritto i limiti del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337-septies c.c. pagina 2 di 4 In via generale, si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro. La Corte, pertanto, ha già operato una necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento affermando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l' inserimento del figlio nella società . E' inoltre acquisito il "principio di autoresponsabilità" tenendo conto dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica ovvero quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. In sostanza, si esige l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo. Un'analoga evoluzione di concetti, ha interessato il diritto all'abitazione della casa familiare per la quale il principio dell'autoresponsabilità ha fatto ampio ingresso tenuto conto che la scelta esistenziale personale deve essere valutata nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari dignità. In ultimo , quanto alla ripartizione tra le parti dell'onere della prova , spetta al comodatario e non al comodante l'onere di dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa Ne deriva, sempre secondo la Suprema Corte , che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Tanto premesso in generale, nella specie , è documentato e non contestato dal resistente che CP_2
sia nato il [...] e, quindi abbia più di quarant'anni di età, svolga l'attività lavorativa di
[...] pagina 3 di 4 geometra presso la Regione Lazio, e si sia reso già indipendente prima dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa andando a vivere in altro immobile poi venduto in CA. Di converso , nessuna prova ha fornito il resistente della sua non autonomia e , quindi, della esistenza delle esigenze familiari del comodato da lui stesso invocate. I ricorrenti sono quindi legittimati a reclamare la restituzione del bene non avendo il resistente dato prova - come era suo preciso onere - di vantare un titolo autonomo opponibile ai genitori ed essendo tenuto in qualità di comodatario alla restituzione per il solo fatto che gli sia stato richiesto il rilascio dell'immobile . In ordine al governo delle spese di lite, la soccombenza del resistente ne comporta la condanna al loro pagamento, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna all'immediato rilascio in favore dei ricorrenti dell'appartamento sito CP_2 in Roma, Via Costantino Boschi, n. 20/B, interno 2, nonché del box sito in Roma, Via Romagnoli, n. 2117/A, int. 1, foglio 1110, n. 342, sub 502 ;.
- condanna al pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida CP_2 in complessivi Euro 6.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
In Roma 18 dicembre 2025
Il Giudice
NA ZI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico NA ZI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3217/2025 di Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
nato a [...], il [...] C.F.: e nata a [...], Parte_1 C.F._1 CP_1 il 08/04/1952 C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Stefano Casu, C.F._2
-ricorrenti -
E nato a [...] il [...] ( C.F. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 dall'Avv. Sergio Antonazzo
-resistente -
Oggetto: risoluzione contratto di comodato e rilascio immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 27 gennaio 2025 e hanno adito il Tribunale Parte_1 CP_1 esponendo che nel mese di ottobre 2022 essi concedevano al proprio figlio ospitalità per CP_2 qualche settimana nel loro immobile sito in Roma, Via Costantino Boschi, n. 20/B, interno 2 .Il resistente aveva venduto, con Rogito del 27 ottobre 2022, l'immobile di sua proprietà in CA , ove viveva, ed essendo alla ricerca di altra sistemazione aveva chiesto ai propri genitori di ospitarlo provvisoriamente. Tuttavia, trascorse alcune settimane, il resistente non provvedeva a lasciare l'immobile e, a poco a poco, la convivenza diventava sempre più complicata e a oggi insopportabile e pericolosa per i genitori stante gli atteggiamenti sempre più aggressivi assunti dal loro figlio. Ripetutamente i ricorrenti richiedevano al figlio il rilascio dell'immobile e del box e il medesimo ogni volta prometteva che se ne sarebbe andato entro pochi giorni senza invece allontanarsi. Ciò premesso i ricorrenti qualificano il rapporto negoziale intercorso tra le parti come comodato senza determinazione di durata. Pertanto, i proprietari possono richiedere la liberazione dell'immobile senza preavviso, cosa che provvedevano a fare, invano, più volte sia verbalmente che da ultimo per iscritto, con lettera raccomandata a/r del 14/10/2024 (doc. 8).
pagina 1 di 4 Ciò è confermato dalla Giurisprudenza di merito che in casi analoghi si è pronunciata in favore dei genitori, in presenza di figli adulti e autonomi economicamente.
2. Si è costituito replicando che nell'anno 2022, dopo aver venduto il proprio CP_2 immobile sito in CA, egli tornava a vivere presso l'abitazione dei genitori sita in Persona_1
20. L'immobile di Via Beschi è una villetta su tre livelli ed egli vive all'ultimo livello in
[...] maniera del tutto autonoma rispetto alla vita dei propri familiari. Contesta il resistente di aver posto in essere i comportamenti allegati dai genitori e in merito al box, evidenzia che lo stesso è stato acquistato dal nonno nel 2002 proprio per il nipote per mettere le sue macchine e le sue cose. CP_2
Ciò premesso secondo il rapporto non può essere inquadrato nel cd comodato precario CP_2 ma va, invece , qualificato come rapporto di pura e semplice ospitalità e assistenza tra genitori e figlio . Al più si dovrebbe parlare di un comodato per esigenze familiari il cui termine implicitamente previsto nella cessazione delle stesse esigenze e per il quale quindi non può essere richiesto il rilascio se non per un bisogno urgente. Il comodato di un immobile, che venga stipulato per soddisfare le esigenze della famiglia, pur inquadrabile nello schema del comodato a termine indeterminato, non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti denominato precario). Infatti, la durata del termine è desumibile per relationem dall'uso convenuto del bene. Pertanto, il comodante non può chiederne la restituzione in qualsiasi momento (art. 1810 c.c.) ma solo in caso di bisogno urgente (art. 1809 c. 2 c.c.). Non è provato un bisogno urgente dei ricorrenti essendo il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1 proprietari anche di un appartamento in Sardegna nonché di un appartamento a Rocca di Mezzo in Abruzzo dove la stessa ha più volte espresso il desiderio di trasferirsi. CP_1
3. La domanda di rilascio proposta dai ricorrenti va accolta. Ai sensi dell'art. 1810 c.c. se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede, obbligo di restituzione che sussiste immediatamente a richiesta del proprietario anche quando il proprietario abbia acconsentito all'occupazione dell'immobile soltanto per mera ospitalità. Il resistente sostiene che non sarebbe applicabile la disciplina del c.d. comodato precario in virtù dei doveri assistenziali incombenti sui genitori e della qualificabilità del rapporto come rapporto di comodato per esigenze familiari il cui termine è implicitamente previsto nella cessazione delle stesse esigenze e per il quale quindi non può essere richiesto il rilascio se non per un bisogno urgente. Tale qualificazione non può essere condivisa e, comunque, anche ove il resistente avesse dimostrato che il rapporto sia sorto con tale specifica destinazione dell'immobile , sicuramente all'attualità dovrebbe dichiararsi l'inesistenza dei presupposti di tale rapporto e l'inapplicabilità dell'art. 1809 c.c. Il comodatario che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, innanzi tutto che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. Si rende poi necessario indagare sui limiti temporali di tale comodato di natura familiare, il quale, si potrebbe giustificare soltanto in ragione della tutela accordata al figlio della coppia di ricorrenti nonostante la maggiore età raggiunta da tempo dal resistente. . Su tale aspetto , questo Giudice, condivide quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 2020) che ha circoscritto i limiti del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337-septies c.c. pagina 2 di 4 In via generale, si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro. La Corte, pertanto, ha già operato una necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento affermando che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l' inserimento del figlio nella società . E' inoltre acquisito il "principio di autoresponsabilità" tenendo conto dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica ovvero quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi. In sostanza, si esige l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo. Un'analoga evoluzione di concetti, ha interessato il diritto all'abitazione della casa familiare per la quale il principio dell'autoresponsabilità ha fatto ampio ingresso tenuto conto che la scelta esistenziale personale deve essere valutata nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari dignità. In ultimo , quanto alla ripartizione tra le parti dell'onere della prova , spetta al comodatario e non al comodante l'onere di dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa Ne deriva, sempre secondo la Suprema Corte , che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Tanto premesso in generale, nella specie , è documentato e non contestato dal resistente che CP_2
sia nato il [...] e, quindi abbia più di quarant'anni di età, svolga l'attività lavorativa di
[...] pagina 3 di 4 geometra presso la Regione Lazio, e si sia reso già indipendente prima dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa andando a vivere in altro immobile poi venduto in CA. Di converso , nessuna prova ha fornito il resistente della sua non autonomia e , quindi, della esistenza delle esigenze familiari del comodato da lui stesso invocate. I ricorrenti sono quindi legittimati a reclamare la restituzione del bene non avendo il resistente dato prova - come era suo preciso onere - di vantare un titolo autonomo opponibile ai genitori ed essendo tenuto in qualità di comodatario alla restituzione per il solo fatto che gli sia stato richiesto il rilascio dell'immobile . In ordine al governo delle spese di lite, la soccombenza del resistente ne comporta la condanna al loro pagamento, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna all'immediato rilascio in favore dei ricorrenti dell'appartamento sito CP_2 in Roma, Via Costantino Boschi, n. 20/B, interno 2, nonché del box sito in Roma, Via Romagnoli, n. 2117/A, int. 1, foglio 1110, n. 342, sub 502 ;.
- condanna al pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida CP_2 in complessivi Euro 6.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
In Roma 18 dicembre 2025
Il Giudice
NA ZI
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