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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2921/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000517813000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'intimazione di pagamento n. n. 29520259000517813000, notificata il 5.3.25, recante una pretesa complessiva di euro 270.576,57, in relazione alle seguenti dieci cartelle esattoriali:
- cartella esattoriale n. 29520130006727106000 presuntivamente notificata il 15/05/2013 di euro 8.247,98 per Irpef oltre interessi e sanzioni anno 2009, in relazione alla quale è stata eccepita la mancata notifica, con prescrizione della pretesa.
- Cartelle esattoriali n. 295201700022131264000 e n. 29520180005667419000, annullate relativamente alle sanzioni ed interessi dalla sentenza n. 6561/2024 di questa Corte di Giustizia Tributaria, sì che il nuovo titolo era costituito dalla predetta sentenza, tuttavia non menzionata nell'intimazione;
- Cartelle esattoriali 29520180014144769000 – 2952020001023924000 – 29520230004680112000 –
29520230004680213000 – 29520230028579900000 – intimaz. Pag.to n. TYXIPPD03972021 e n.
TYXIPCM00098/2023, integralmente annullate dalla prefata sentenza n. 6561/24.
Ha invocato, al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione (sent. N. 33318 del 17/12/2019) secondo cui:
“Il venir meno dell'atto prodromico comporta la caducazione della cartella di pagamento. In tema di riscossione dei tributi, la cartella di pagamento emessa per riscuotere un credito tributario diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo prodromico dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria”.
Ha concluso per l'annullamento dell'intimazione, previa sospensione in via cautelare.
L'ADER si è costituita, documentando che la cartella 29520130006727106000 era stata notificata il 15.5.13,
a mani proprie, e che tale notifica era stata seguita, in data 15.6.22, da quella dell'intimazione di pagamento
N. 29520229002499976000 con consegna dell'atto a mani della medesima destinataria e, in data 21.10.2024, dall'intimazione di pagamento N. 29520249006330835. Per il resto, ha dedotto che la sentenza n. 6561/24 non incideva sulla legittimità della intimazione quivi impugnata, anche perché tale pronuncia, contenente evidenti errori in diritto, era stata impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado.
Il ricorrente ha specificato le sue difese con successive memorie illustrative.
Alla camera di consiglio del 10.7.25, è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riferimento alla cartella n. 29520130006727106000, non può che rilevarsi che è stata acquisita la prova della notifica di essa cartella e delle due suddette, successive intimazioni, con efficacia interruttiva della prescrizione.
Quanto ai restanti titoli, occorre prendere atto dell'efficacia caducante spiegata dalla sentenza n. 6561/24
(avente efficacia esecutiva, ancorché gravata di appello), la quale, nel pronunciarsi sulla legittimità di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato sugli stessi titoli, ha annullato la relativa pretesa, nei limiti sopra chiariti.
Al riguardo- ribadendo l'orientamento già fatto proprio da questa Sezione (v. sent. n. 4636/24, richiamata dalla difesa del ricorrente) – si osserva che, qualora il tale decisum della precedente sentenza caducante fosse stato ancorato al riscontro di vizi propri dell'atto (nella specie, il preavviso di iscrizione ipotecaria) impugnato in quel giudizio (quali, ad esempio, il difetto di motivazione o altro vizio di forma), tali da non incidere sul merito della pretesa tributaria, avrebbe potuto ammettersi la possibilità, per l'esattore, di escutere essa pretesa mediante l'emissione di successive intimazioni, in relazione alle medesime cartelle, non travolte dalla pronuncia di accoglimento;
per contro, il primo decidente ha accolto, in quel giudizio, eccezioni incentrate sulla prescrizione della pretesa ovvero sul difetto di notifica delle cartelle: trattasi delle medesime questioni che vengono in rilievo in questa sede, le quali non possono, pertanto, essere poste nuovamente in discussione, pena la violazione del principio del ne bis in idem. A fronte di un tale pronunciamento, l'AdER non avrebbe potuto legittimamente emettere una successiva intimazione, in relazione alle medesime pretesa tributarie, proprio perché il tenore della pronuncia richiamata è tale da travolgere non solo l'intimazione impugnata ma anche le sottostanti obbligazioni tributarie. Ha ragione, pertanto, il contribuente a dolersi di tale riproposizione della pretesa. Né rileva la circostanza del mancato passaggio in giudicato della suddetta sentenza, impugnata dal riscossore, atteso che l'efficacia esecutiva di detta sentenza precludeva comunque la possibilità di azionare nuovamente il medesimo credito.
Resta ferma, ovviamente, la possibilità che, in caso di riforma della predetta sentenza, l'ADER escuta la pretesa, facendo valere l'actio iudicati ovvero, ancor prima, gli effetti esecutivi della eventuale sentenza d'appello favorevole ad essa parte.
Restano, comunque, dovuti i tributi di cui alle cartelle esattoriali n. 295201700022131264000 e n.
29520180005667419000, annullati dal precedente pronunciamento limitatamente a sanzioni ed interessi.
La differente richiesta della difesa di parte privata, volta a conseguire un annullamento integrale di questa pretesa, cozza con il fermo insegnamento della S.C., a mente del quale “Il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria.” (Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3080 del 09/02/2021).
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti, sebbene in misura non equiordinata (risultando l'esito del giudizio per la gran parte favorevole al contribuente), ed il fatto che l'esito del presente processo sia condizionato da vicende inerenti un diverso giudizio, tuttora in corso di celebrazione, giustificano una parziale compensazione delle spese di lite in ragione del 50%; la restante parte va dunque posta a carico dell'ADER.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alle pretese già annullate con sentenza di questa
Corte n. 6561/24, rigettandolo nel resto.
Compensa le spese tra le parti in ragione del 50%, condannando ADER al pagamento della restante parte, liquidata in € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il Presidente estensore
DR AN
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2921/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000517813000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'intimazione di pagamento n. n. 29520259000517813000, notificata il 5.3.25, recante una pretesa complessiva di euro 270.576,57, in relazione alle seguenti dieci cartelle esattoriali:
- cartella esattoriale n. 29520130006727106000 presuntivamente notificata il 15/05/2013 di euro 8.247,98 per Irpef oltre interessi e sanzioni anno 2009, in relazione alla quale è stata eccepita la mancata notifica, con prescrizione della pretesa.
- Cartelle esattoriali n. 295201700022131264000 e n. 29520180005667419000, annullate relativamente alle sanzioni ed interessi dalla sentenza n. 6561/2024 di questa Corte di Giustizia Tributaria, sì che il nuovo titolo era costituito dalla predetta sentenza, tuttavia non menzionata nell'intimazione;
- Cartelle esattoriali 29520180014144769000 – 2952020001023924000 – 29520230004680112000 –
29520230004680213000 – 29520230028579900000 – intimaz. Pag.to n. TYXIPPD03972021 e n.
TYXIPCM00098/2023, integralmente annullate dalla prefata sentenza n. 6561/24.
Ha invocato, al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione (sent. N. 33318 del 17/12/2019) secondo cui:
“Il venir meno dell'atto prodromico comporta la caducazione della cartella di pagamento. In tema di riscossione dei tributi, la cartella di pagamento emessa per riscuotere un credito tributario diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo prodromico dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria”.
Ha concluso per l'annullamento dell'intimazione, previa sospensione in via cautelare.
L'ADER si è costituita, documentando che la cartella 29520130006727106000 era stata notificata il 15.5.13,
a mani proprie, e che tale notifica era stata seguita, in data 15.6.22, da quella dell'intimazione di pagamento
N. 29520229002499976000 con consegna dell'atto a mani della medesima destinataria e, in data 21.10.2024, dall'intimazione di pagamento N. 29520249006330835. Per il resto, ha dedotto che la sentenza n. 6561/24 non incideva sulla legittimità della intimazione quivi impugnata, anche perché tale pronuncia, contenente evidenti errori in diritto, era stata impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado.
Il ricorrente ha specificato le sue difese con successive memorie illustrative.
Alla camera di consiglio del 10.7.25, è stata accolta l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riferimento alla cartella n. 29520130006727106000, non può che rilevarsi che è stata acquisita la prova della notifica di essa cartella e delle due suddette, successive intimazioni, con efficacia interruttiva della prescrizione.
Quanto ai restanti titoli, occorre prendere atto dell'efficacia caducante spiegata dalla sentenza n. 6561/24
(avente efficacia esecutiva, ancorché gravata di appello), la quale, nel pronunciarsi sulla legittimità di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato sugli stessi titoli, ha annullato la relativa pretesa, nei limiti sopra chiariti.
Al riguardo- ribadendo l'orientamento già fatto proprio da questa Sezione (v. sent. n. 4636/24, richiamata dalla difesa del ricorrente) – si osserva che, qualora il tale decisum della precedente sentenza caducante fosse stato ancorato al riscontro di vizi propri dell'atto (nella specie, il preavviso di iscrizione ipotecaria) impugnato in quel giudizio (quali, ad esempio, il difetto di motivazione o altro vizio di forma), tali da non incidere sul merito della pretesa tributaria, avrebbe potuto ammettersi la possibilità, per l'esattore, di escutere essa pretesa mediante l'emissione di successive intimazioni, in relazione alle medesime cartelle, non travolte dalla pronuncia di accoglimento;
per contro, il primo decidente ha accolto, in quel giudizio, eccezioni incentrate sulla prescrizione della pretesa ovvero sul difetto di notifica delle cartelle: trattasi delle medesime questioni che vengono in rilievo in questa sede, le quali non possono, pertanto, essere poste nuovamente in discussione, pena la violazione del principio del ne bis in idem. A fronte di un tale pronunciamento, l'AdER non avrebbe potuto legittimamente emettere una successiva intimazione, in relazione alle medesime pretesa tributarie, proprio perché il tenore della pronuncia richiamata è tale da travolgere non solo l'intimazione impugnata ma anche le sottostanti obbligazioni tributarie. Ha ragione, pertanto, il contribuente a dolersi di tale riproposizione della pretesa. Né rileva la circostanza del mancato passaggio in giudicato della suddetta sentenza, impugnata dal riscossore, atteso che l'efficacia esecutiva di detta sentenza precludeva comunque la possibilità di azionare nuovamente il medesimo credito.
Resta ferma, ovviamente, la possibilità che, in caso di riforma della predetta sentenza, l'ADER escuta la pretesa, facendo valere l'actio iudicati ovvero, ancor prima, gli effetti esecutivi della eventuale sentenza d'appello favorevole ad essa parte.
Restano, comunque, dovuti i tributi di cui alle cartelle esattoriali n. 295201700022131264000 e n.
29520180005667419000, annullati dal precedente pronunciamento limitatamente a sanzioni ed interessi.
La differente richiesta della difesa di parte privata, volta a conseguire un annullamento integrale di questa pretesa, cozza con il fermo insegnamento della S.C., a mente del quale “Il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria.” (Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 3080 del 09/02/2021).
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti, sebbene in misura non equiordinata (risultando l'esito del giudizio per la gran parte favorevole al contribuente), ed il fatto che l'esito del presente processo sia condizionato da vicende inerenti un diverso giudizio, tuttora in corso di celebrazione, giustificano una parziale compensazione delle spese di lite in ragione del 50%; la restante parte va dunque posta a carico dell'ADER.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alle pretese già annullate con sentenza di questa
Corte n. 6561/24, rigettandolo nel resto.
Compensa le spese tra le parti in ragione del 50%, condannando ADER al pagamento della restante parte, liquidata in € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il Presidente estensore
DR AN