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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 3911/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Tra in persona della legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 [...]
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Pignataro;
Pt_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'assistenza e difesa dell'Avv. CP_1
BE AT;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.7.2022 parte opponente ha convenuto in giudizio - CP_1 innanzi all'intestato Tribunale - proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-
000050813, con la quale è stato intimato di pagare la comminata sanzione amministrativa di
€ 18.000,00 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, in relazione all'annualità
2013, ai sensi dell'art. 2 c. 1 bis D.L.1 n. 463/83 conv. in L. n. 638/1983.
Ha esposto di essere già venuta a conoscenza di tale irregolarità contributiva per aver ricevuto la notifica degli atti di accertamento che avevano dato origine all'atto impugnato (prot. n.
.2501.07/04/2017.0064835 dell'11.4.2017 e prot. n. .2501.07/04/2017.0064833 CP_1 CP_1 del 12.4.2017) e di aver provveduto, in conseguenza di tali notifiche, al saldo delle quote non versate (nella misura di € 544,79, come attestato dalla ricevuta del modello F24 allegata al ricorso); ritenendo, dunque, di non essere tenuta al pagamento della sanzione amministrativa, nemmeno in misura ridotta.
Concludeva chiedendo di accogliere la spiegata opposizione, con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza CP_1 territoriale e, in ogni caso, dando atto di aver proceduto all'annullamento per stralcio dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 197 del 29.12.2022; chiedeva, conseguentemente, che venisse dichiarata la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Con note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2024, parte ricorrente prendeva atto della richiesta formulata dall'Ente resistente di cessazione della materia del contendere, domandando - tuttavia - la condanna alle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
La causa non veniva istruita, essendo di natura documentale, e viene decisa all'odierna udienza.
* * *
Si rileva, preliminarmente, che il giudizio è stato correttamente incardinato davanti all'adito
Tribunale di Castrovillari, in virtù del criterio di cui all'art. 6, c. 2, D.Lgs. 150/2011, ai sensi del quale in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, che - in questo caso - è il luogo in cui ha sede la società ricorrente ovvero nel comune di O- (Comune ricadente nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale). Infatti, “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 4.4.2017).
Ciò detto, si rileva, in via assorbente, come - essendo venuta a mancare totalmente la posizione di contrasto fra le parti - debba essere dichiarata nel giudizio de quo la cessazione della materia del contendere. L'odierno giudicante, infatti, non può che prendere atto della dichiarazione di annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte di e dell'avvenuto stralcio, effettuato ai sensi della CP_1
L. n. 197/22, delle partite creditorie determinate dall'applicazione della sanzione amministrativa. Risulta, infatti, documentalmente provato (cfr. stampa estratto annullamento, allegata alla memoria difensiva di parte resistente) che l' ha disposto l'annullamento CP_1
dell'ordinanza ingiunzione OI-000050813 (con Prot. 2501.05.05.2022.0071447) oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, considerato l'intervento in corso di causa della intervenuta riforma legislativa ed il contegno processuale tenuto dall' che, già in sede di costituzione in giudizio, ha dato conto dell'intervenuto CP_1
annullamento e della rinuncia al credito sotteso all'ordinanza opposta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi -
Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge
n.113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Tra in persona della legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 [...]
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Pignataro;
Pt_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'assistenza e difesa dell'Avv. CP_1
BE AT;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.7.2022 parte opponente ha convenuto in giudizio - CP_1 innanzi all'intestato Tribunale - proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-
000050813, con la quale è stato intimato di pagare la comminata sanzione amministrativa di
€ 18.000,00 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, in relazione all'annualità
2013, ai sensi dell'art. 2 c. 1 bis D.L.1 n. 463/83 conv. in L. n. 638/1983.
Ha esposto di essere già venuta a conoscenza di tale irregolarità contributiva per aver ricevuto la notifica degli atti di accertamento che avevano dato origine all'atto impugnato (prot. n.
.2501.07/04/2017.0064835 dell'11.4.2017 e prot. n. .2501.07/04/2017.0064833 CP_1 CP_1 del 12.4.2017) e di aver provveduto, in conseguenza di tali notifiche, al saldo delle quote non versate (nella misura di € 544,79, come attestato dalla ricevuta del modello F24 allegata al ricorso); ritenendo, dunque, di non essere tenuta al pagamento della sanzione amministrativa, nemmeno in misura ridotta.
Concludeva chiedendo di accogliere la spiegata opposizione, con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza CP_1 territoriale e, in ogni caso, dando atto di aver proceduto all'annullamento per stralcio dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 197 del 29.12.2022; chiedeva, conseguentemente, che venisse dichiarata la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Con note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2024, parte ricorrente prendeva atto della richiesta formulata dall'Ente resistente di cessazione della materia del contendere, domandando - tuttavia - la condanna alle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
La causa non veniva istruita, essendo di natura documentale, e viene decisa all'odierna udienza.
* * *
Si rileva, preliminarmente, che il giudizio è stato correttamente incardinato davanti all'adito
Tribunale di Castrovillari, in virtù del criterio di cui all'art. 6, c. 2, D.Lgs. 150/2011, ai sensi del quale in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, che - in questo caso - è il luogo in cui ha sede la società ricorrente ovvero nel comune di O- (Comune ricadente nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale). Infatti, “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 4.4.2017).
Ciò detto, si rileva, in via assorbente, come - essendo venuta a mancare totalmente la posizione di contrasto fra le parti - debba essere dichiarata nel giudizio de quo la cessazione della materia del contendere. L'odierno giudicante, infatti, non può che prendere atto della dichiarazione di annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte di e dell'avvenuto stralcio, effettuato ai sensi della CP_1
L. n. 197/22, delle partite creditorie determinate dall'applicazione della sanzione amministrativa. Risulta, infatti, documentalmente provato (cfr. stampa estratto annullamento, allegata alla memoria difensiva di parte resistente) che l' ha disposto l'annullamento CP_1
dell'ordinanza ingiunzione OI-000050813 (con Prot. 2501.05.05.2022.0071447) oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, considerato l'intervento in corso di causa della intervenuta riforma legislativa ed il contegno processuale tenuto dall' che, già in sede di costituzione in giudizio, ha dato conto dell'intervenuto CP_1
annullamento e della rinuncia al credito sotteso all'ordinanza opposta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi -
Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge
n.113 del 2021.