TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/10/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop del lavoro dott.ssa AN RI, all'udienza a trattazione scritta dell' 08/10/2025, ha pronunziato, depositando telematicamente il dispositivo e la contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai n.823/2025 e n.825/2024 RG vertenti
TRA
nato il [...] a [...], CF , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MO NT giusta procura generale per atto del Notaio dott. del 21 luglio Persona_1
2015, elettivamente domiciliato in Messina via T. Capra is. 301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
ESISTENTE
OGGETTO: Assegno ordinario invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
R
R Con ricorso depositato in data 17/02/2025 parte ricorrente esponeva che aveva presentato, in data 13.02.2024, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa ma che, disposta ctu medico legale, non era stata accertata, in capo al ricorrente, una invalidità superiore ai due terzi.
In data 23.01.2025 parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il ctu aveva sottovalutato l'effettivo quadro patologico di cui era portatore il ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della ctu medico legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e CP_ condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 12.04.2025 contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art.445 bis c.p.c. veniva disposto la rinnovazione della CTU.
È utile premettere che ai sensi dell'art.445 bis comma IV, c.p.c.,”Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione tende ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Depositata la ctu, in data odierna veniva celebrata l'udienza a trattazione scritta, e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa.
Nel caso di specie le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.
Il c.t.u. ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il sig. affetto da infermità, analiticamente descritte Parte_1
nella relazione, ed in particolare da: ”BPCO in fumatore ed interstiziopatia polmonare, cardiopatia ipertensiva in pregresso intervento di chiusura di FOP, poliartrosi con discopatie lombari, encefalopatia vascolare cronica, gozzo nodulare.” ed ha accertato che dette patologie non determinano complessivamente uno stato invalidante nella misura superiore ai due terzi.
Le conclusioni cui giunge il c.t.u. sono coerenti con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata né parte ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente né ha formulato osservazioni, nel termine assegnatole, alla bozza della relazione trasmessa dal consulente a mezzo pec.
Tali conclusioni, peraltro sostanzialmente conformi a quelle cui era pervenuto il c.t.u. nominato nella fase sommaria e rimaste indenni da censure specifiche, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Per quanto sopra, il ricorso proposto dal sig. a respinto. Parte_1
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art.152 disp. Att. C.p.c. come modificato dall'art.42 del d.l.n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77del d.lgs.n. 115/2002.
Le spese relative alla c.t.u., liquidate come da separati provvedimenti, restano definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da on ricorso ex 445 Parte_1
CP_ bis cpc e con ricorso depositato in data 17/02/2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' i costi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 09/10/2025 Il Gop
AN RI