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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 1930/2024
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro AR AN, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. Marone per parte ricorrente e la dott.ssa La Rosa per parte resistente.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti;
in particolare l'avv. Marone richiama, oltre alle argomentazioni esposte nel ricorso, quanto esposto nelle note autorizzate depositate. La dott.ssa La Rosa evidenzia che la ricorrente non aveva i requisiti per la prima immissione in ruolo “in sanatoria” e che non ha poi superato i successivi concorsi, regolarmente banditi.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
AR AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro AR AN pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1930/2024 R.G. promossa da , C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GUIDO MARONE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio delle dott.sse SARA Controparte_1 P.IVA_1
TI e CA LA RO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
A) accertare e dichiarare l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato reiteratamente stipulati dalla ricorrente con l'Amministrazione scolastica per lo svolgimento di incarichi di supplenza annuale a copertura di posti nell'organico di diritto e/o di fatto, relativi agli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 - 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 - 2022/23 – 2023/24 e 2024/25 in quanto costituenti comportamento abusivo in violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro CES - UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato con direttiva 1999/70/Ce, recepito con D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368; B) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dei suddetti contratti ai sensi dell'art. 36, co. 5 quater del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, nonché del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza dell'illecita reiterazione di contratti di supplenza oltre il periodo massimo consentito dall'ordinamento euro-unitario (tre anni); C) per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti Controparte_1
e patiendi (cd. danno comunitario) da liquidarsi mediante corresponsione di un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale valida per il calcolo del TFR ai sensi dell'art. 32, co. 5 della L. 4 novembre 2010 n. 183 (ora art. 28 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81) e o maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia. D) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) del contratto a tempo determinato prot. n. 6101 del 03 ottobre 2017 stipulato con l'Istituto “Calvi” di HE (PV) per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2017/18; b) del contratto a tempo determinato prot. n. 3847 del 10 ottobre 2018 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Casteggio” di Pavia, per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2018/19; - del contratto a tempo determinato prot. n. 5251 del 12 ottobre 2018 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Rivanazzano” di Pavia, per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2018/19; c) del contratto a tempo determinato prot. n. 6722 del 23 settembre 2019 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Via Marsala” di HE (PV) per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2019/2020; d) del contratto a tempo determinato prot. n. 1657 del 15 ottobre 2020 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Di Varzi” Pavia per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2020/21; e) del contratto a tempo determinato prot. n. 5339 del 07 settembre 2021 stipulato con l'Istituto Comprensivo
“HE Via Dante” di HE per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2021/22; f) del contratto a tempo determinato prot. n. 6082 del 12 settembre 2022 stipulato con l'Istituto Comprensivo
“HE Via Dante” di HE per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2022/2023; g) del contratto a tempo determinato del 01 settembre 2023 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Stradella” di Pavia per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2023/2024; h) del contratto a tempo determinato del 01 settembre 2024 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di HE per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2024/2025. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
In via definitiva e nel merito
1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. In via subordinata,
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in esito al presente giudizio, si chiede, per la determinazione delle somme dovute, di liquidare la somma minore rispetto a quella richiesta, che risulterà dovuta alla luce delle circostanze del caso concreto;
4. Compensare integralmente le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
è docente precaria, ha prestato e sta prestando servizio per il resistente in diversi Parte_1 CP_1 istituti della provincia di Pavia e per classi di concorso diverse. In particolare, dai contratti di lavoro depositati dalla ricorrente e dallo stato matricolare depositato da parte resistente risulta che ha avuto i seguenti incarichi di supplenza: Parte_1
- dal 3 ottobre 2017 al 30 giugno 2018 presso l'istituto superiore Calvi di HE, con orario completo;
- dal 4 ottobre 2018 al 9 ottobre 2018 (attraverso due contratti susseguitisi senza soluzione di continuità) presso il medesimo istituto Calvi di HE, con orario completo;
- dal 10 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 alla scuola di primo grado di Casteggio, quale docente CP_2 di sostegno, per 9 ore settimanali;
- dal 12 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 alla scuola di primo grado Brugnatelli di Rivanazzano, quale docente di sostegno, per 9 ore settimanali;
- dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020 alla scuola di primo grado Pascoli di HE;
- dal 2 ottobre 2020 al 14 ottobre 2020 alla scuola di primo grado Brugnatelli di Rivanazzano, con orario completo;
- dal 15 ottobre 2020 al 31 agosto 2021 alla scuola di primo grado di Varzi per 16 ore settimanali e, a completamento dell'orario, alla scuola di primo grado Pascoli di HE per le restanti 2 ore;
- dal 6 settembre 2021 al 31 agosto 2022 alla scuola di primo grado di Plana di HE per 12 ore settimanali e, a completamento dell'orario, alla scuola di primo grado di Casteggio per le restanti CP_2
6 ore;
- dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023 alla scuola di primo grado Plana di HE, con orario completo;
- dal primo settembre 2024 al 30 giugno 2025 alla scuola di primo grado Pertini di HE, quale docente di sostegno, con orario completo;
- dal primo settembre 2025 al 30 giugno 2026 alla scuola di primo grado Pertini di HE, quale docente di sostegno, con orario completo. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio ha lamentato l'abusiva reiterazione dei contratti di Parte_1 supplenza e ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno c.d. “eurounitario” CP_1 derivante dall'illegittima condotta censurata. Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando da un lato come solo parte dei contratti di supplenza stipulati con la ricorrente fossero per supplenze annuali e dall'altro lato come nel periodo in considerazione fossero stati banditi plurimi concorsi per l'immissione in ruolo, ai quali la ricorrente aveva partecipato senza successo.
2. L'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente, alla luce dei princìpi giurisprudenziali applicabili al caso di specie.
La ricostruzione dei princìpi giurisprudenziali che questa giudice ritiene di applicare al caso di specie può essere fatta, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., riportando un ampio stralcio di una recente sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 511/2025) che, a propria volta, richiama una pronuncia di legittimità intervenuta pochi mesi prima (Cass. n. 9049/2025). Questo è lo stralcio della pronuncia della Corte d'Appello milanese: “Sulle questioni oggetto di controversia e segnatamente sugli effetti della reiterazione delle supplenze annuali del personale docente dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 la Suprema Corte si è recentemente pronunciata nei seguenti termini: “Questa Corte, nel ricostruire il quadro normativo interno relativo al sistema di reclutamento del personale scolastico a partire dalla legge n. 124/1999 (si vedano le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla n. 22552 alla n. 22557), ha evidenziato le significative modifiche introdotte dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 ss.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma 105), ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, (art. 1, comma 113), ha inserito un limite nella reiterazione delle supplenze, prevedendo che a pag. 6/12 decorrere dal 1° settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131). L'art. 1, comma 131, della legge n. 107/2015 ha in particolare previsto: “1. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”. Tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 375, della legge n. 232/2016, il quale ha stabilito: “375. L'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016”, è stata abrogata dall'art. 4 bis del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. A fronte dell'abrogazione del termine massimo di 36 mesi anche non continuativi per la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, inizialmente riferita ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016, il limite di durata complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il singolo docente non può dunque essere esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015. 7. Né può trovare applicazione il termine di durata massima previsto dalle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato nel settore privato. Dall'art. 1 del d.l. n. 134/2009, convertito con legge n. 167 del 2009 e dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, già nel 2016 questa Corte aveva già tratto elementi che confortavano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SS.UU. n. 18353/2014) in termini di inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica (si vedano le citate sentenze del 18 ottobre 2016). Si è infatti chiarito che l'inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dai suddetti interventi riformatori, dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA. D'altronde, proprio su tale premessa la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 207 del 2013 ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, pag. 7/12 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. Analoghe considerazioni valgono dunque per l'inapplicabilità del d.lgs. n. 81/2015, che ha abrogato il d.lgs. n. 368/2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA. Pertanto, la proposta di definizione anticipata non è condivisibile nella parte in cui estende il limite dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015 con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili perché, alla luce dei suddetti interventi normativi, ai suindicati contratti non può essere applicato il principio secondo cui nel settore scolastico costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
8. Questa Corte ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, nelle citate sentenze del 18 ottobre 2016 ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994. Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo) L'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ha infatti modificato il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 prevedendo: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”. La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C122/13, da C- 61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri, la quale ha statuito: «La clausola 5, punto 1, Per_1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, pag. 8/12 quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/99, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, “il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” ed ha rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice “comune” chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo “jus superveniens” che sia intervenuto (v. anche Cass. da n. 22552/2016 alla n. 22557/2016). Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la legge n. 107/2015, il giudice delle leggi ha desunto l'esistenza “in tutti i casi che vengono in rilievo”, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo;
ha dunque evidenziato che le misure autorizzate dalla normativa comunitaria sono fra loro alternative ed ha pertanto ritenuto sufficiente l'applicazione di una sola di esse. Ha in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in cui si Per_1 legge rispettivamente: “…quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro…”; “quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono pag. 9/12 essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti. Ha pertanto evidenziato che è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela. All'indizione corretta dei concorsi è dunque legata la sussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro, nei termini evidenziati dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti nel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della suddetta clausola, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall'accordo quadro. Come ritenuto da questa Corte riguardo all'abusiva utilizzazione della contrattazione a termine nei confronti dei docenti di religione (v. Cass. n. 18698/2022), l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore. Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo. Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)” (Cass., 6 aprile 2025 n. 9049). Alla luce dei richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e da cui non ritiene di doversi discostare, appare corretto il rilievo di parte appellante, secondo cui, al fine di escludere che ricorra un'ipotesi di abusiva utilizzazione della contrattazione a termine non è sufficiente che il bandisca concorsi con cadenza triennale, ma è necessario CP_1 che tali concorsi siano idonei a consentire “il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari””.
Anche con riferimento ai contratti per i quali si deve ravvedere una situazione di abusiva reiterazione, va senz'altro condiviso l'orientamento della Corte d'Appello di Milano secondo cui: “Non può … essere accolta la pretesa di parte appellante di includere nell'illegittima successione di contratti a termine anche la supplenza conferita nell'anno scolastico 2016/2017 ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 3 maggio 1999 n. 124 con scadenza al 30 giugno, su “organico di fatto”. Va ricordato, in primo luogo, che la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo art. 4, commi 1 e 11, legge 3 maggio 1999 n. 124, nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili (c.d.
“organico di diritto”). Inoltre, anche nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, si ritiene che debbano trovare applicazioni i principi enunciati sul punto dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7 novembre 2016 n. 22552 (oltre che nelle successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 fondate sulle medesime rationes decidendi), secondo cui “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”. L'odierno appellante si è limitato al riguardo ad affermare che la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto sarebbe “fittizia”: si tratta, tuttavia, di affermazione apodittica, non supportata da alcun elemento concreto, riferito alla specifica fattispecie, da cui possa desumersi il ricorso improprio o distorto a tale tipologia di supplenze”.
Anche nel caso che ci occupa la tesi di parte ricorrente, finalizzata all'applicazione del medesimo trattamento per supplenze brevi o comunque sino al termine delle lezioni da un lato e supplenze annuali dall'altro lato, si basa su una pretesa “fictio iuris” che sarebbe costituita dall'istituto dell'organico di fatto, in quanto gli incarichi di supplenza sino al 30 giugno sarebbero, a detta del ricorrente, “sostanzialmente finalizzati a coprire cattedre effettive prive di titolare” (pag. 15 del ricorso). Tale equiparazione non può essere condivisa, essendo senz'altro corrette - in quanto basate su fatti notori - le argomentazioni di parte resistente secondo cui gli organici risentono della variabilità dei numeri degli alunni iscritti a ogni istituto, numeri che vengono determinati non solo dall'andamento della natalità, ma anche dalle scelte delle scuole (pubbliche o private), su tutto il territorio nazionale, dalle bocciature, dal numero di alunni con bisogni speciali. Parimenti può variare, anche in corso d'anno, il personale docente in servizio (si pensi a malattie, maternità, dimissioni, decessi). È, quindi, del tutto giustificato il fatto che non tutte le cattedre possano essere coperte con personale di ruolo e che sia, quindi, necessario il ricorso a supplenze, sia annuali, sia fino al termine delle attività didattiche o brevi. Il numero e la frequenza delle procedure concorsuali svolte negli anni di cui si tratta, quale emerge dai documenti depositati dall'amministrazione resistente, rendono evidente come quest'ultima abbia cercato e continui a cercare di completare gli organici di diritto con docenti a tempo indeterminato dovendo, tuttavia, fare comunque ricorso a supplenze, in via residuale. Del resto, qualora si seguisse il ragionamento di parte ricorrente esposto nelle note depositate il 26 novembre 2025, si arriverebbe alla conclusione che il resistente dovrebbe dotarsi di personale a tempo CP_1 indeterminato sovrabbondante, da utilizzare per ogni situazione imprevista, con possibilità anche di mancato utilizzo (soprattutto a lungo termine, data la notoria flessione della natalità) e, se del caso, anche assumendo docenti che non siano stati in grado di superare le prove selettive: è evidente che una simile prospettiva sarebbe contrastante con i princìpi costituzionali in merito al bilancio dello stato (art. 81 Cost.) e al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).
Lo stesso stato matricolare della ricorrente e i contratti da lei depositati evidenziano, poi, secondo quanto esposto nel primo paragrafo di questa sentenza, come le supplenze svolte nel corso degli anni abbiano riguardato istituti diversi, classi di concorso diverse (sia per posti comuni che per posti di sostegno) e anche spezzoni di ore;
pertanto è smentita la tesi di parte ricorrente sull'uso improprio dell'istituto delle supplenze secondo cui “spesso, il docente riceve le nomine a tempo determinato in modo continuativo presso la medesima sede, seguendo così la medesima classe nell'avanzamento del percorso di studi, al pari quindi del docente di ruolo” (pag. 16 del ricorso).
In considerazione di quanto sin qui esposto, si osserva che nel caso di specie vengono in rilievo solo tre contratti di supplenza annuale, in quanto tutti gli altri rapporti di lavoro indicati nel ricorso hanno avuto durata inferiore e non possono, quindi, essere tenuti in conto per la decisione. In particolare, si devono considerare le sole supplenze relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, la cui durata è complessivamente inferiore a 36 mesi (infatti il primo dei contratti ha avuto inizio il 15 ottobre e il secondo il 6 settembre, mentre solo l'ultimo ha preso avvio il primo settembre).
Ne deriva che non risulta essersi realizzato l'abuso lamentato e le domande proposte con il ricorso risultano, quindi, infondate e devono, conseguentemente, essere respinte.
3. Le spese di lite. La presenza di precedenti di merito di segno contrario rispetto alla presente decisione rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 13 dicembre 2024:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Deciso all'udienza del 19 dicembre 2025 La giudice del lavoro AR AN
VERBALE NELLA CAUSA N. 1930/2024
Oggi 19 dicembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro AR AN, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. Marone per parte ricorrente e la dott.ssa La Rosa per parte resistente.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti;
in particolare l'avv. Marone richiama, oltre alle argomentazioni esposte nel ricorso, quanto esposto nelle note autorizzate depositate. La dott.ssa La Rosa evidenzia che la ricorrente non aveva i requisiti per la prima immissione in ruolo “in sanatoria” e che non ha poi superato i successivi concorsi, regolarmente banditi.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
AR AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro AR AN pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1930/2024 R.G. promossa da , C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GUIDO MARONE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio delle dott.sse SARA Controparte_1 P.IVA_1
TI e CA LA RO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
A) accertare e dichiarare l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato reiteratamente stipulati dalla ricorrente con l'Amministrazione scolastica per lo svolgimento di incarichi di supplenza annuale a copertura di posti nell'organico di diritto e/o di fatto, relativi agli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 - 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 - 2022/23 – 2023/24 e 2024/25 in quanto costituenti comportamento abusivo in violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro CES - UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato con direttiva 1999/70/Ce, recepito con D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368; B) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dei suddetti contratti ai sensi dell'art. 36, co. 5 quater del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, nonché del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza dell'illecita reiterazione di contratti di supplenza oltre il periodo massimo consentito dall'ordinamento euro-unitario (tre anni); C) per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti Controparte_1
e patiendi (cd. danno comunitario) da liquidarsi mediante corresponsione di un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale valida per il calcolo del TFR ai sensi dell'art. 32, co. 5 della L. 4 novembre 2010 n. 183 (ora art. 28 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81) e o maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia. D) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) del contratto a tempo determinato prot. n. 6101 del 03 ottobre 2017 stipulato con l'Istituto “Calvi” di HE (PV) per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2017/18; b) del contratto a tempo determinato prot. n. 3847 del 10 ottobre 2018 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Casteggio” di Pavia, per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2018/19; - del contratto a tempo determinato prot. n. 5251 del 12 ottobre 2018 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Rivanazzano” di Pavia, per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2018/19; c) del contratto a tempo determinato prot. n. 6722 del 23 settembre 2019 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Via Marsala” di HE (PV) per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2019/2020; d) del contratto a tempo determinato prot. n. 1657 del 15 ottobre 2020 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Di Varzi” Pavia per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2020/21; e) del contratto a tempo determinato prot. n. 5339 del 07 settembre 2021 stipulato con l'Istituto Comprensivo
“HE Via Dante” di HE per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2021/22; f) del contratto a tempo determinato prot. n. 6082 del 12 settembre 2022 stipulato con l'Istituto Comprensivo
“HE Via Dante” di HE per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2022/2023; g) del contratto a tempo determinato del 01 settembre 2023 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Stradella” di Pavia per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2023/2024; h) del contratto a tempo determinato del 01 settembre 2024 stipulato con l'Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di HE per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.2024/2025. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
In via definitiva e nel merito
1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. In via subordinata,
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in esito al presente giudizio, si chiede, per la determinazione delle somme dovute, di liquidare la somma minore rispetto a quella richiesta, che risulterà dovuta alla luce delle circostanze del caso concreto;
4. Compensare integralmente le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
è docente precaria, ha prestato e sta prestando servizio per il resistente in diversi Parte_1 CP_1 istituti della provincia di Pavia e per classi di concorso diverse. In particolare, dai contratti di lavoro depositati dalla ricorrente e dallo stato matricolare depositato da parte resistente risulta che ha avuto i seguenti incarichi di supplenza: Parte_1
- dal 3 ottobre 2017 al 30 giugno 2018 presso l'istituto superiore Calvi di HE, con orario completo;
- dal 4 ottobre 2018 al 9 ottobre 2018 (attraverso due contratti susseguitisi senza soluzione di continuità) presso il medesimo istituto Calvi di HE, con orario completo;
- dal 10 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 alla scuola di primo grado di Casteggio, quale docente CP_2 di sostegno, per 9 ore settimanali;
- dal 12 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 alla scuola di primo grado Brugnatelli di Rivanazzano, quale docente di sostegno, per 9 ore settimanali;
- dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020 alla scuola di primo grado Pascoli di HE;
- dal 2 ottobre 2020 al 14 ottobre 2020 alla scuola di primo grado Brugnatelli di Rivanazzano, con orario completo;
- dal 15 ottobre 2020 al 31 agosto 2021 alla scuola di primo grado di Varzi per 16 ore settimanali e, a completamento dell'orario, alla scuola di primo grado Pascoli di HE per le restanti 2 ore;
- dal 6 settembre 2021 al 31 agosto 2022 alla scuola di primo grado di Plana di HE per 12 ore settimanali e, a completamento dell'orario, alla scuola di primo grado di Casteggio per le restanti CP_2
6 ore;
- dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023 alla scuola di primo grado Plana di HE, con orario completo;
- dal primo settembre 2024 al 30 giugno 2025 alla scuola di primo grado Pertini di HE, quale docente di sostegno, con orario completo;
- dal primo settembre 2025 al 30 giugno 2026 alla scuola di primo grado Pertini di HE, quale docente di sostegno, con orario completo. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio ha lamentato l'abusiva reiterazione dei contratti di Parte_1 supplenza e ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno c.d. “eurounitario” CP_1 derivante dall'illegittima condotta censurata. Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando da un lato come solo parte dei contratti di supplenza stipulati con la ricorrente fossero per supplenze annuali e dall'altro lato come nel periodo in considerazione fossero stati banditi plurimi concorsi per l'immissione in ruolo, ai quali la ricorrente aveva partecipato senza successo.
2. L'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente, alla luce dei princìpi giurisprudenziali applicabili al caso di specie.
La ricostruzione dei princìpi giurisprudenziali che questa giudice ritiene di applicare al caso di specie può essere fatta, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., riportando un ampio stralcio di una recente sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 511/2025) che, a propria volta, richiama una pronuncia di legittimità intervenuta pochi mesi prima (Cass. n. 9049/2025). Questo è lo stralcio della pronuncia della Corte d'Appello milanese: “Sulle questioni oggetto di controversia e segnatamente sugli effetti della reiterazione delle supplenze annuali del personale docente dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 la Suprema Corte si è recentemente pronunciata nei seguenti termini: “Questa Corte, nel ricostruire il quadro normativo interno relativo al sistema di reclutamento del personale scolastico a partire dalla legge n. 124/1999 (si vedano le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla n. 22552 alla n. 22557), ha evidenziato le significative modifiche introdotte dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 ss.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma 105), ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, (art. 1, comma 113), ha inserito un limite nella reiterazione delle supplenze, prevedendo che a pag. 6/12 decorrere dal 1° settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131). L'art. 1, comma 131, della legge n. 107/2015 ha in particolare previsto: “1. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”. Tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 375, della legge n. 232/2016, il quale ha stabilito: “375. L'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016”, è stata abrogata dall'art. 4 bis del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. A fronte dell'abrogazione del termine massimo di 36 mesi anche non continuativi per la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, inizialmente riferita ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016, il limite di durata complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il singolo docente non può dunque essere esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015. 7. Né può trovare applicazione il termine di durata massima previsto dalle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato nel settore privato. Dall'art. 1 del d.l. n. 134/2009, convertito con legge n. 167 del 2009 e dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, già nel 2016 questa Corte aveva già tratto elementi che confortavano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SS.UU. n. 18353/2014) in termini di inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica (si vedano le citate sentenze del 18 ottobre 2016). Si è infatti chiarito che l'inapplicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dai suddetti interventi riformatori, dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA. D'altronde, proprio su tale premessa la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 207 del 2013 ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, pag. 7/12 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. Analoghe considerazioni valgono dunque per l'inapplicabilità del d.lgs. n. 81/2015, che ha abrogato il d.lgs. n. 368/2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA. Pertanto, la proposta di definizione anticipata non è condivisibile nella parte in cui estende il limite dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015 con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili perché, alla luce dei suddetti interventi normativi, ai suindicati contratti non può essere applicato il principio secondo cui nel settore scolastico costituisce abuso la reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
8. Questa Corte ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, nelle citate sentenze del 18 ottobre 2016 ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. d.lgs. n. 297/1994. Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo) L'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ha infatti modificato il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 prevedendo: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”. La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C122/13, da C- 61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri, la quale ha statuito: «La clausola 5, punto 1, Per_1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, pag. 8/12 quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/99, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, “il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” ed ha rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice “comune” chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo “jus superveniens” che sia intervenuto (v. anche Cass. da n. 22552/2016 alla n. 22557/2016). Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la legge n. 107/2015, il giudice delle leggi ha desunto l'esistenza “in tutti i casi che vengono in rilievo”, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo;
ha dunque evidenziato che le misure autorizzate dalla normativa comunitaria sono fra loro alternative ed ha pertanto ritenuto sufficiente l'applicazione di una sola di esse. Ha in particolare richiamato i paragrafi 77 e 79 della sentenza in cui si Per_1 legge rispettivamente: “…quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro…”; “quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, evidenziando che tale sentenza, pur avendo precisato alcune delle misure che possono pag. 9/12 essere adottate (procedure di assunzione certe, anche nel tempo, e risarcimento del danno), non ne esclude altre, purché rispondenti ai suddetti requisiti. Ha pertanto evidenziato che è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela. All'indizione corretta dei concorsi è dunque legata la sussistenza di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'accordo quadro, nei termini evidenziati dalla Corte di giustizia, secondo cui le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti nel comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della suddetta clausola, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dall'accordo quadro. Come ritenuto da questa Corte riguardo all'abusiva utilizzazione della contrattazione a termine nei confronti dei docenti di religione (v. Cass. n. 18698/2022), l'abuso lesivo dell'Accordo quadro si verifica qualora l'insegnante sia mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema congegnato dal legislatore. Per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, l'Amministrazione è tenuta a bandire correttamente i concorsi con cadenza triennale;
tali concorsi devono essere idonei a consentire il conseguimento del bene della vita, costituito dall'immissione in ruolo. Tale idoneità non sussiste qualora le procedure concorsuali, pur bandite con la cadenza triennale prevista dalla legge, non consentano il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari (ad esempio: siano riservate a docenti in possesso dell'abilitazione e non siano state precedute da procedure abilitanti)” (Cass., 6 aprile 2025 n. 9049). Alla luce dei richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e da cui non ritiene di doversi discostare, appare corretto il rilievo di parte appellante, secondo cui, al fine di escludere che ricorra un'ipotesi di abusiva utilizzazione della contrattazione a termine non è sufficiente che il bandisca concorsi con cadenza triennale, ma è necessario CP_1 che tali concorsi siano idonei a consentire “il conseguimento immediato dell'immissione in ruolo dei precari””.
Anche con riferimento ai contratti per i quali si deve ravvedere una situazione di abusiva reiterazione, va senz'altro condiviso l'orientamento della Corte d'Appello di Milano secondo cui: “Non può … essere accolta la pretesa di parte appellante di includere nell'illegittima successione di contratti a termine anche la supplenza conferita nell'anno scolastico 2016/2017 ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 3 maggio 1999 n. 124 con scadenza al 30 giugno, su “organico di fatto”. Va ricordato, in primo luogo, che la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo art. 4, commi 1 e 11, legge 3 maggio 1999 n. 124, nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili (c.d.
“organico di diritto”). Inoltre, anche nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, si ritiene che debbano trovare applicazioni i principi enunciati sul punto dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7 novembre 2016 n. 22552 (oltre che nelle successive sentenze nn. 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 fondate sulle medesime rationes decidendi), secondo cui “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”. L'odierno appellante si è limitato al riguardo ad affermare che la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto sarebbe “fittizia”: si tratta, tuttavia, di affermazione apodittica, non supportata da alcun elemento concreto, riferito alla specifica fattispecie, da cui possa desumersi il ricorso improprio o distorto a tale tipologia di supplenze”.
Anche nel caso che ci occupa la tesi di parte ricorrente, finalizzata all'applicazione del medesimo trattamento per supplenze brevi o comunque sino al termine delle lezioni da un lato e supplenze annuali dall'altro lato, si basa su una pretesa “fictio iuris” che sarebbe costituita dall'istituto dell'organico di fatto, in quanto gli incarichi di supplenza sino al 30 giugno sarebbero, a detta del ricorrente, “sostanzialmente finalizzati a coprire cattedre effettive prive di titolare” (pag. 15 del ricorso). Tale equiparazione non può essere condivisa, essendo senz'altro corrette - in quanto basate su fatti notori - le argomentazioni di parte resistente secondo cui gli organici risentono della variabilità dei numeri degli alunni iscritti a ogni istituto, numeri che vengono determinati non solo dall'andamento della natalità, ma anche dalle scelte delle scuole (pubbliche o private), su tutto il territorio nazionale, dalle bocciature, dal numero di alunni con bisogni speciali. Parimenti può variare, anche in corso d'anno, il personale docente in servizio (si pensi a malattie, maternità, dimissioni, decessi). È, quindi, del tutto giustificato il fatto che non tutte le cattedre possano essere coperte con personale di ruolo e che sia, quindi, necessario il ricorso a supplenze, sia annuali, sia fino al termine delle attività didattiche o brevi. Il numero e la frequenza delle procedure concorsuali svolte negli anni di cui si tratta, quale emerge dai documenti depositati dall'amministrazione resistente, rendono evidente come quest'ultima abbia cercato e continui a cercare di completare gli organici di diritto con docenti a tempo indeterminato dovendo, tuttavia, fare comunque ricorso a supplenze, in via residuale. Del resto, qualora si seguisse il ragionamento di parte ricorrente esposto nelle note depositate il 26 novembre 2025, si arriverebbe alla conclusione che il resistente dovrebbe dotarsi di personale a tempo CP_1 indeterminato sovrabbondante, da utilizzare per ogni situazione imprevista, con possibilità anche di mancato utilizzo (soprattutto a lungo termine, data la notoria flessione della natalità) e, se del caso, anche assumendo docenti che non siano stati in grado di superare le prove selettive: è evidente che una simile prospettiva sarebbe contrastante con i princìpi costituzionali in merito al bilancio dello stato (art. 81 Cost.) e al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).
Lo stesso stato matricolare della ricorrente e i contratti da lei depositati evidenziano, poi, secondo quanto esposto nel primo paragrafo di questa sentenza, come le supplenze svolte nel corso degli anni abbiano riguardato istituti diversi, classi di concorso diverse (sia per posti comuni che per posti di sostegno) e anche spezzoni di ore;
pertanto è smentita la tesi di parte ricorrente sull'uso improprio dell'istituto delle supplenze secondo cui “spesso, il docente riceve le nomine a tempo determinato in modo continuativo presso la medesima sede, seguendo così la medesima classe nell'avanzamento del percorso di studi, al pari quindi del docente di ruolo” (pag. 16 del ricorso).
In considerazione di quanto sin qui esposto, si osserva che nel caso di specie vengono in rilievo solo tre contratti di supplenza annuale, in quanto tutti gli altri rapporti di lavoro indicati nel ricorso hanno avuto durata inferiore e non possono, quindi, essere tenuti in conto per la decisione. In particolare, si devono considerare le sole supplenze relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, la cui durata è complessivamente inferiore a 36 mesi (infatti il primo dei contratti ha avuto inizio il 15 ottobre e il secondo il 6 settembre, mentre solo l'ultimo ha preso avvio il primo settembre).
Ne deriva che non risulta essersi realizzato l'abuso lamentato e le domande proposte con il ricorso risultano, quindi, infondate e devono, conseguentemente, essere respinte.
3. Le spese di lite. La presenza di precedenti di merito di segno contrario rispetto alla presente decisione rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 13 dicembre 2024:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Deciso all'udienza del 19 dicembre 2025 La giudice del lavoro AR AN