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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 65/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Massa e ZI (PT) alla via Machiavelli n. 1/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Cappabianca, presso lo studio del quale elegge domicilio in TE RM (PT) alla Piazza C. Battisti n. 4;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(PT) alla via 24 Maggio n. 87, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Mazzeo, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta Romana n. 9;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 5.1.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 11.6.1995 in TE RM con CP_1
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 22.8.2016, omologava la separazione consensuale delle parti.
Il ricorrente deduceva che, dal tempo della separazione, i coniugi avevano sempre vissuto separati, così che erano maturate le condizioni per addivenire al divorzio. Deduceva, poi, che la resistente, nel dicembre 2022, gli notificava ricorso per sequestro giudiziario del patrimonio mobiliare, sostenendo di non esserne mai stata a conoscenza, circostanza falsa, atteso che la stessa aveva anche acconsentito alla sottoscrizione di buoni postali dematerializzati.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza previsione di alcun contributo di mantenimento a carico delle parti, e con mantenimento del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente,
a carico del padre convivente.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.8.2023, si costituiva in giudizio , la quale, preliminarmente, evidenziava come CP_1 il Tribunale avesse accolto il proprio ricorso per sequestro giudiziario del patrimonio mobiliare del ricorrente, rappresentato da n. 251 buoni postali fruttiferi accesi presso , con valore originario di € 200.000. CP_2
La ricorrente deduceva che le parti si erano sposate nel 1995 in regime di comunione dei beni. Nel 1997 nasceva il figlio e, nel 2001, si era vista Per_1 costretta a chiedere il part time dal proprio lavoro di infermiera, per oltre quattro anni, per assolvere all'accudimento della prole e della casa. Per oltre 20 anni, la resistente investiva le proprie risorse nella cura della famiglia e della casa, e il ricorrente non la metteva mai a conoscenza della effettiva consistenza del proprio patrimoniale comune. La ricorrente, difatti, destinava il proprio stipendio alle spese correnti, mentre il ricorrente si dedicava integralmente alla propria attività imprenditoriale, i cui introiti impiegava per effettuare cospicui investimenti mobiliari all'insaputa della moglie. La ricorrente, priva di alternative abitative dopo la separazione, accendeva un finanziamento per far fronte alle spese legali della separazione e reperire un appartamento, per poi
2 essere costretta a reperire un nuovo appartamento nel 2017 e, successivamente, nel 2020, a trasferirsi nell'attuale abitazione in locazione, con conseguenti spese cui ha fatto fronte con un ulteriore finanziamento. È gravata, quindi, da due finanziamenti, per € 406 e € 158 mensili, e da canone locativo di € 520, somme che, detratte dallo stipendio di € 1800, le garantiscono liquidità non superiore a
€ 700 mensili.
Il ricorrente, invece, è privo di spese abitative, è titolare di un'impresa che negli ultimi due anni ha raddoppiato i propri ricavi, non è più gravato dagli oneri di mantenimento del figlio maggiorenne che lavora nella sua ditta. Inoltre, il ricorrente ha accumulato, grazie al contributo della moglie, un rilevante patrimonio mobiliare.
Pertanto, la ricorrente, nulla opponendo al divorzio, richiedeva disporsi assegno divorzile in proprio favore pari ad € 500 mensili.
In data 28.9.2023, le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito del deposito di note scritte, con ordinanza del 12.2.2024, rigettava la richiesta di assegno divorzile e rimetteva le parti dinanzi al Giudice
Istruttore.
Istruita la causa a mezzo di indagini di Polizia Tributaria, la stessa giungeva all'udienza del 16.1.2025, nella quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. Le parti hanno un figlio, di anni 28. Per_1
Il ricorrente assume che il figlio maggiorenne non sia economicamente autosufficiente, in quanto è inquadrato presso la propria ditta solo come collaboratore familiare percependo un piccolo introito (cfr. doc.12 allegato alle note del 1.2.2024), e propone di assumere su di sé tutti gli oneri relativi al suo mantenimento.
3 La resistente deduce che, in realtà, il figlio maggiorenne sarebbe, ormai, autonomo.
La questione non appare avere rilievo, in questo giudizio, tenuto conto che non vi sono domande per il versamento di un contributo a carico di uno dei due genitori.
4. La ricorrente domanda assegno divorzile in proprio favore pari ad € 500 mensili.
Sul punto, occorre, innanzitutto, osservare che l'assegno divorzile può assolvere ad una funzione assistenziale, la quale ricorre se l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una vita autonoma e dignitosa e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui si trova (cfr. Cass. Civ., 16.5.2023, n. 13420).
La resistente svolge attività di infermiera, dalla quale percepisce stipendio di circa € 1.800 mensili (cfr. buste paga sub doc.10 allegato alla comparsa), importo calcolato già detratta la rata di finanziamento di € 158 mensili (cfr. docc. 15/17 allegati alla comparsa, dichiarazioni dei redditi da cui risulta reddito netto di circa € 1.800 mensili).
La stessa, difatti, ha allegato di essere gravata di due finanziamenti per € 406 mensili (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa) e per € 158 mensili (cfr. doc.10 allegato alla comparsa), oltre che di ulteriore finanziamento (cfr. doc.5 allegato alla comparsa); e di corrispondere € 600 mensili a titolo di canone di locazione
(cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale)
Tenuto conto, quindi, della retribuzione percepita dalla resistente, pari a circa €
1.800 mensili, non può dirsi che la stessa non possegga le risorse sufficienti per soddisfare le proprie normale esigenze di vita, sia pure considerando il canone di locazione e l'altra rata di finanziamento su di lei incombenti.
L'assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, può assolvere una funzione compensativa, presupponendo, in tal caso, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. Cass.
Civ., 20.4.2023, n. 10614).
4 La resistente fonda la propria domanda, principalmente, sulla circostanza che l'ex marito dispone di un ingente patrimonio mobiliare, costituito da n.251 buoni fruttiferi accesi presso , del controvalore attuale di € CP_2
445.000.
La questione è oggetto di un parallelo giudizio civile pendente tra le parti, nel quale la resistente ha richiesto, ottenendolo, il sequestro giudiziario dei buoni postali (cfr. doc.3 allegato al ricorso), e il Tribunale di Pistoia, con sentenza del
24.2.2024 (oggetto di impugnazione tutt'ora pendente) rigettava la domanda della sig.ra (cfr. doc.1 allegato alla memoria integrativa del ricorrente). CP_1
La resistente, va osservato, non ha fornito prova che la sperequazione reddituale esistente, correlata principalmente a tale patrimonio mobiliare del ricorrente, sia correlata al contributo da lei fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune.
La resistente, come sopra chiarito, svolge attività di infermiera sin dal 1988 e, per alcuni anni, dal 2001 al 2005, ha svolto attività lavorativa part time (cfr. docc. 4 e 5 allegati alla comparsa).
La stessa assume di avere integralmente destinato tutti i suoi guadagni nella cura della famiglia, e vorrebbe provare la circostanza tramite l'estratto del conto corrente relativo all'anno 2015 (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa), ovvero l'anno antecedente l'intervenuta separazione, giusto decreto di omologa del
24.8.2016.
Non si vede, allora, come ritenere provato che il patrimonio oggi di titolarità del ricorrente, sia, in qualche misura, derivato dai sacrifici economici compiuti dalla resistente, solo basandosi sulle spese da quest'ultima sostenute durante l'anno antecedente la separazione, a fronte di un matrimonio durato circa 20 anni.
Né, d'altro canto, la circostanza che la resistente abbia lavorato part-time per quattro anni appare essere dirimente, considerato trattarsi di un limitato periodo di tempo - a fronte degli oltre 20 anni di durata del matrimonio - all'esito del quale la stessa ha ripreso, a tempo pieno, la propria attività lavorativa, senza che ciò abbia influito sulle proprie prospettive professionali. La resistente, quindi, per gran parte della vita coniugale ha lavorato a tempo pieno, e ciò appare confliggere con l'affermazione per cui si sarebbe dedicata in via prevalente alla gestione della famiglia e della casa.
5 Né sono state ammesse le prove testimoniali di parte resistente, essendo l'unico capitolo rilevante sul punto del tutto generico (vedi il capitolo 4, D.C.V. che per tutta la durata della convivenza matrimoniale la sig.ra ha impiegato il CP_1
proprio stipendio per il mantenimento della famiglia e della casa e il sig.
si preoccupava di gestire le risorse finanziarie e i rapporti con gli Parte_1
istituti bancari), e vertendo gli altri capitoli sulla conoscenza da parte della sig.ra delle effettive consistenze patrimoniali del marito, circostanza, CP_1 questa, che nulla prova quanto ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Per tali ragioni, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
5. Le spese di lite sono poste a carico della resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
11.6.1995 nel Comune di TE RM (PT) dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
HR (Svizzera) il 8.10.1964;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
, liquidate in € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso Parte_1
spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE RM per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 17, P. II, serie A, Anno 1995).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.4.2025.
6 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 65/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Massa e ZI (PT) alla via Machiavelli n. 1/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Cappabianca, presso lo studio del quale elegge domicilio in TE RM (PT) alla Piazza C. Battisti n. 4;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(PT) alla via 24 Maggio n. 87, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Mazzeo, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Piazzetta Romana n. 9;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 5.1.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 11.6.1995 in TE RM con CP_1
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 22.8.2016, omologava la separazione consensuale delle parti.
Il ricorrente deduceva che, dal tempo della separazione, i coniugi avevano sempre vissuto separati, così che erano maturate le condizioni per addivenire al divorzio. Deduceva, poi, che la resistente, nel dicembre 2022, gli notificava ricorso per sequestro giudiziario del patrimonio mobiliare, sostenendo di non esserne mai stata a conoscenza, circostanza falsa, atteso che la stessa aveva anche acconsentito alla sottoscrizione di buoni postali dematerializzati.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza previsione di alcun contributo di mantenimento a carico delle parti, e con mantenimento del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente,
a carico del padre convivente.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.8.2023, si costituiva in giudizio , la quale, preliminarmente, evidenziava come CP_1 il Tribunale avesse accolto il proprio ricorso per sequestro giudiziario del patrimonio mobiliare del ricorrente, rappresentato da n. 251 buoni postali fruttiferi accesi presso , con valore originario di € 200.000. CP_2
La ricorrente deduceva che le parti si erano sposate nel 1995 in regime di comunione dei beni. Nel 1997 nasceva il figlio e, nel 2001, si era vista Per_1 costretta a chiedere il part time dal proprio lavoro di infermiera, per oltre quattro anni, per assolvere all'accudimento della prole e della casa. Per oltre 20 anni, la resistente investiva le proprie risorse nella cura della famiglia e della casa, e il ricorrente non la metteva mai a conoscenza della effettiva consistenza del proprio patrimoniale comune. La ricorrente, difatti, destinava il proprio stipendio alle spese correnti, mentre il ricorrente si dedicava integralmente alla propria attività imprenditoriale, i cui introiti impiegava per effettuare cospicui investimenti mobiliari all'insaputa della moglie. La ricorrente, priva di alternative abitative dopo la separazione, accendeva un finanziamento per far fronte alle spese legali della separazione e reperire un appartamento, per poi
2 essere costretta a reperire un nuovo appartamento nel 2017 e, successivamente, nel 2020, a trasferirsi nell'attuale abitazione in locazione, con conseguenti spese cui ha fatto fronte con un ulteriore finanziamento. È gravata, quindi, da due finanziamenti, per € 406 e € 158 mensili, e da canone locativo di € 520, somme che, detratte dallo stipendio di € 1800, le garantiscono liquidità non superiore a
€ 700 mensili.
Il ricorrente, invece, è privo di spese abitative, è titolare di un'impresa che negli ultimi due anni ha raddoppiato i propri ricavi, non è più gravato dagli oneri di mantenimento del figlio maggiorenne che lavora nella sua ditta. Inoltre, il ricorrente ha accumulato, grazie al contributo della moglie, un rilevante patrimonio mobiliare.
Pertanto, la ricorrente, nulla opponendo al divorzio, richiedeva disporsi assegno divorzile in proprio favore pari ad € 500 mensili.
In data 28.9.2023, le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito del deposito di note scritte, con ordinanza del 12.2.2024, rigettava la richiesta di assegno divorzile e rimetteva le parti dinanzi al Giudice
Istruttore.
Istruita la causa a mezzo di indagini di Polizia Tributaria, la stessa giungeva all'udienza del 16.1.2025, nella quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. Le parti hanno un figlio, di anni 28. Per_1
Il ricorrente assume che il figlio maggiorenne non sia economicamente autosufficiente, in quanto è inquadrato presso la propria ditta solo come collaboratore familiare percependo un piccolo introito (cfr. doc.12 allegato alle note del 1.2.2024), e propone di assumere su di sé tutti gli oneri relativi al suo mantenimento.
3 La resistente deduce che, in realtà, il figlio maggiorenne sarebbe, ormai, autonomo.
La questione non appare avere rilievo, in questo giudizio, tenuto conto che non vi sono domande per il versamento di un contributo a carico di uno dei due genitori.
4. La ricorrente domanda assegno divorzile in proprio favore pari ad € 500 mensili.
Sul punto, occorre, innanzitutto, osservare che l'assegno divorzile può assolvere ad una funzione assistenziale, la quale ricorre se l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una vita autonoma e dignitosa e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui si trova (cfr. Cass. Civ., 16.5.2023, n. 13420).
La resistente svolge attività di infermiera, dalla quale percepisce stipendio di circa € 1.800 mensili (cfr. buste paga sub doc.10 allegato alla comparsa), importo calcolato già detratta la rata di finanziamento di € 158 mensili (cfr. docc. 15/17 allegati alla comparsa, dichiarazioni dei redditi da cui risulta reddito netto di circa € 1.800 mensili).
La stessa, difatti, ha allegato di essere gravata di due finanziamenti per € 406 mensili (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa) e per € 158 mensili (cfr. doc.10 allegato alla comparsa), oltre che di ulteriore finanziamento (cfr. doc.5 allegato alla comparsa); e di corrispondere € 600 mensili a titolo di canone di locazione
(cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale)
Tenuto conto, quindi, della retribuzione percepita dalla resistente, pari a circa €
1.800 mensili, non può dirsi che la stessa non possegga le risorse sufficienti per soddisfare le proprie normale esigenze di vita, sia pure considerando il canone di locazione e l'altra rata di finanziamento su di lei incombenti.
L'assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, può assolvere una funzione compensativa, presupponendo, in tal caso, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. Cass.
Civ., 20.4.2023, n. 10614).
4 La resistente fonda la propria domanda, principalmente, sulla circostanza che l'ex marito dispone di un ingente patrimonio mobiliare, costituito da n.251 buoni fruttiferi accesi presso , del controvalore attuale di € CP_2
445.000.
La questione è oggetto di un parallelo giudizio civile pendente tra le parti, nel quale la resistente ha richiesto, ottenendolo, il sequestro giudiziario dei buoni postali (cfr. doc.3 allegato al ricorso), e il Tribunale di Pistoia, con sentenza del
24.2.2024 (oggetto di impugnazione tutt'ora pendente) rigettava la domanda della sig.ra (cfr. doc.1 allegato alla memoria integrativa del ricorrente). CP_1
La resistente, va osservato, non ha fornito prova che la sperequazione reddituale esistente, correlata principalmente a tale patrimonio mobiliare del ricorrente, sia correlata al contributo da lei fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune.
La resistente, come sopra chiarito, svolge attività di infermiera sin dal 1988 e, per alcuni anni, dal 2001 al 2005, ha svolto attività lavorativa part time (cfr. docc. 4 e 5 allegati alla comparsa).
La stessa assume di avere integralmente destinato tutti i suoi guadagni nella cura della famiglia, e vorrebbe provare la circostanza tramite l'estratto del conto corrente relativo all'anno 2015 (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa), ovvero l'anno antecedente l'intervenuta separazione, giusto decreto di omologa del
24.8.2016.
Non si vede, allora, come ritenere provato che il patrimonio oggi di titolarità del ricorrente, sia, in qualche misura, derivato dai sacrifici economici compiuti dalla resistente, solo basandosi sulle spese da quest'ultima sostenute durante l'anno antecedente la separazione, a fronte di un matrimonio durato circa 20 anni.
Né, d'altro canto, la circostanza che la resistente abbia lavorato part-time per quattro anni appare essere dirimente, considerato trattarsi di un limitato periodo di tempo - a fronte degli oltre 20 anni di durata del matrimonio - all'esito del quale la stessa ha ripreso, a tempo pieno, la propria attività lavorativa, senza che ciò abbia influito sulle proprie prospettive professionali. La resistente, quindi, per gran parte della vita coniugale ha lavorato a tempo pieno, e ciò appare confliggere con l'affermazione per cui si sarebbe dedicata in via prevalente alla gestione della famiglia e della casa.
5 Né sono state ammesse le prove testimoniali di parte resistente, essendo l'unico capitolo rilevante sul punto del tutto generico (vedi il capitolo 4, D.C.V. che per tutta la durata della convivenza matrimoniale la sig.ra ha impiegato il CP_1
proprio stipendio per il mantenimento della famiglia e della casa e il sig.
si preoccupava di gestire le risorse finanziarie e i rapporti con gli Parte_1
istituti bancari), e vertendo gli altri capitoli sulla conoscenza da parte della sig.ra delle effettive consistenze patrimoniali del marito, circostanza, CP_1 questa, che nulla prova quanto ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Per tali ragioni, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
5. Le spese di lite sono poste a carico della resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
11.6.1995 nel Comune di TE RM (PT) dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
HR (Svizzera) il 8.10.1964;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
, liquidate in € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso Parte_1
spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE RM per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 17, P. II, serie A, Anno 1995).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.4.2025.
6 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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