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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 3087/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 3087/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 16.02.2024 da:
(c.f. Codice CUI: 03E7I8I) con l'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, ricorrente, contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento del 28.11.2023 della Parte_1
Questura di , Cat.A11/2023/Imm.-247(CC), notificato il 25.01.2024, che ha negato il rinnovo del CP_1
permesso di soggiorno di protezione in precedenza rilasciato al ricorrente. L'istanza, presentata in data
01.02.2023, è stata rigettata sulla base di un primo parere negativo reso in data 12.07.2023 dalla pagina 1 di 5 Commissione Territoriale di Verona- sezione di e di una successiva decisione adottata in data CP_1
30.10.2023, non ritenendo la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Tale ultimo parere negativo espresso dalla C.T. di Verona-sezione di è stato motivato rilevando CP_1
che: “dall'estratto conto previdenziale datato 05.09.2023 egli risulta aver svolto attività lavorativa fino a settembre 2021, e non è emersa ulteriore documentazione comprovante rapporti di lavoro successivi a tale data”” (cfr. doc. 14 allegato al ricorso).
Con ricorso tempestivo, depositato in data 16.02.2024, il ricorrente ha lamentato innanzitutto che “…il parere, datato 30/10/2023, da parte della Commissione Territoriale di SO (cfr. doc. 27) ed il parere del 30.10.2023
(cfr. doc. 14), risultano autoreferenziali, non citando alcuna fonte internazionale (ECOI) come invece richiesto dalla legge”
(cfr. pag. 6 del ricorso) e ribadendo la sua integrazione lavorativa e sociale (cfr. pag. 12 ibidem).
A tal fine, ha allegato al ricorso documentazione lavorativa e retributiva più recente, nonché Pt_1
sociale; nel dettaglio:
- estratto conto previdenziale emesso in data 21.01.2024 (doc.18); CP_2
- contratto di lavoro domestico per collaboratore familiare a tempo indeterminato a decorrere dal
05.10.2020, e relative due buste paga delle mensilità di maggio e giugno 2022 pari a circa 500,0 euro netti (doc.19);
- contratto di lavoro a tempo determinato presso IVS S.R.L. DI IE di SO (TV) con qualifica di operaio metalmeccanico, con decorrenza dal 12.10.2023 al 31.12.2023 e successiva proroga al 30.06.2024 (doc.20);
- n. 3 buste paga rilasciate da IVS S.R.L. per il periodo ottobre-dicembre 2023 pari a circa 1.400,00 euro netti mensili (doc.21);
- dichiarazione resa in data 06.07.2022 dal GN , di Quinto di SO (TV) Testimone_1
(doc.22);
- attestato di frequenza e di conoscenza della lingua italiana rilasciati nel 2023 dal C.P.I.A. di CP_1
(docc.23 e 24);
- busta paga rilasciata da IVS S.R.L. per il mese di gennaio 2024, pari a 1.346,00 euro netti (doc.29).
Il si è costituito in giudizio, trasmettendo la documentazione Controparte_3
utilizzata nella fase amministrativa.
pagina 2 di 5 Si dà atto che, con decreto del 28.03.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, “…in quanto parte ricorrente ha depositato documentazione lavorativa attestante un significativo grado di integrazione lavorativa di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda cautelare” (cfr. pag. 2 provvedimento di accoglimento totale n. cronol. 6703/2024 del 05/04/2024).
In punto di diritto, va ricordato che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno
(nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n.
130/2012, così come modificati in sede di conversione).
pagina 3 di 5 L'art. 15 del d.l. n. 130/2020, infine, prevede che le modifiche apportate alla norma in materia di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno e all'ambito applicativo della protezione speciale, del permesso di soggiorno per cure mediche e del permesso di soggiorno per calamità – ossia l'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), del medesimo d.l. – si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.
La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
Il ricorso è fondato e pertanto viene accolto.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che il ricorrente ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che la disciplina introdotta con il decreto legge 130/2020 trova applicazione con riferimento alla domanda qui esaminata (presentata 01.02.2023 come da provvedimento del Questore), e, quindi, prima dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta di cui al c.d. decreto-legge 20/2023, c.d. decreto CUTRO), e che deve ritenersi offerta da la Pt_1
prova del suo radicamento professionale nel territorio Italiano, soprattutto alla luce delle più recenti allegazioni.
Infatti, nonostante il parere negativo emesso dalla C.T. di Verona-sezione di , con particolare CP_1
riferimento alla condizione lavorativa del ricorrente, va dato atto che ha dimostrato di aver Pt_1
intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale giacché, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta inserito regolarmente nel mondo del lavoro, in particolare in virtù del contratto alle dipendenze della ditta IVS SRL sin dal 12.10.2023 (si veda l'estratto conto previdenziale emesso il 23.05.2025) e, CP_2
soprattutto, dalla sua trasformazione a tempo indeterminato a decorrere dal 12.10.2024 (doc.37).
Correlativamente, l'odierno ricorrente ha dato dimostrazione di aver consolidato e migliorato la sua condizione economica nel tempo, come si evince dall'allegazione della C.U. 2025, laddove il ricorrente ha realizzato redditi nel corso del 2024 per un totale di 21.204,87 euro (docc. 38 e 39) e dalla produzione delle ultime buste paga relative al primo quadrimestre del 2025, percependo una retribuzione media mensile di circa 1.400,00 euro netti (doc.40).
pagina 4 di 5 Inoltre, egli risulta attualmente ospitato presso l'abitazione di un connazionale sita a , per il periodo CP_1
dal 01.03.2025 al 01.03.2026 (doc.41).
Da ultimo, rileva l'assenza di precedenti penali a carico del ricorrente, essendo stato prodotto il casellario giudiziale dall'esito nullo, rilasciato in data 28.05.2025, come altresì negativo il certificato dei carichi pendenti.
Pertanto, in applicazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 e svolgendo il giudizio comparativo richiesto, deve ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso senza alcuna garanzia di reperire nel Paese d'origine una condizione tale da soddisfare i propri bisogni essenziali di vita quotidiana.
Alla luce di quanto esposto, va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del consolidarsi dei presupposti per l'accoglimento della domanda solo in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 3087/2024 R.G. promossa da contro Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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