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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi presidente dott.ssa Guendalina Pascale giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento unitario n. 1482 (1482-1,1482-2,1482-3)/2024 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
c.f. ) con sede legale in MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1 letti gli atti;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il giudice relatore;
ritenuto preliminarmente che sussiste, ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015, la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro per gli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
RILEVATO
- che con ricorsi depositati il 22.11.24, il 10.12.24, il 13.12.24 e il 30.1.25 con i quali rispettivamente
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] hanno chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_4 dell'imprenditore sopra indicato;
- con ricorso depositato in data 27.1.25 ha proposto Parte_5 domanda ex art. 44 co. 1 CCII, chiedendo “di concedere alla società il termine Controparte_1 massimo consentito dall'art. 44, comma 1, lett. a) CCII per il deposito della proposta di concordato preventivo col piano,
l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1
CCII, con riserva di chiedere un'eventuale proroga, nonché la conferma delle misure protettive;
- con decreto del 30.1.25 questo Tribunale ha concesso termine di 60 giorni decorrente dall'iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese a cura della cancelleria, e quindi sino al 4.4.25;
1 - con decreto emesso in pari data sono state confermate le misure protettive, stabilendone la durata in mesi quattro dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (28.1.25), dunque sino al
28.5.25;
- in data 4.4.25 ha depositato la richiesta di proroga del termine per il deposito del piano e della Pt_5 proposta;
- con decreto emesso in data 10.4.25 questo Tribunale ha prorogato tale termine sino al 3.6.25;
- in data 3.6.25 nel rispetto del termine assegnato ha depositato il piano e la proposta, nonché la Pt_5 relativa documentazione;
- in data 24.6.25 il commissario giudiziale ha espresso parere non favorevole;
- con decreto del 17.7.25 il Tribunale considerato che “entro il termine fissato per il deposito del piano, della proposta, dell'attestazione e della documentazione di cui all'art. 39 CCII, l'attestazione prodotta è stata redatta dal dott.
che pur avendo dichiarato “di avere i requisiti soggettivi per essere considerato “professionista Persona_1 indipendente” ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII” (cfr. attestazione pag. 6), tuttavia lo stesso non risultava iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese” ha disposto la convocazione delle parti ai sensi dell'art.
l'art. 47 co. 4 CCII in data 31.07.25;
- in data 25.7.25 la società ha depositato sia una memoria difensiva evidenziando che “era stato rilevato un problema circa l'inserimento dell'attestatore, dott. nell'elenco dei gestori della crisi – ora risolto (cfr. doc. Persona_1
A)”, nonché “anche, occorrendo, il tenore dell'art. 105, comma quarto, CCII e alla luce delle osservazioni del commissario giudiziale …una nuova versione del piano e della proposta di concordato, accompagnata dalla relativa attestazione (cfr. doc. B)”;
- in data 29.7.25 il CG ha depositato il parere finale, concludendo che “le evidenziate circostanze in cui è state rilasciata la relazione di attestazione conducono necessariamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria;
- richiamando le censure espresse nella relazione del 24 giugno 2025 in ordine alla recuperabilità dell'attivo
e tenuto conto delle considerazioni fin qui esposte, la nuova proposta non si discosta in misura sostanziale da quella Parte depositata da in data 3 giugno 2025, configurandosi, in realtà, come un tentativo di eludere l'inammissibilità della domanda concordataria, riproponendone una nuova “abbellita”, ma soltanto in apparenza.”;
- con memoria depositata in data 30.7.25 il creditore ha insistito nella richiesta di Parte_4 apertura della liquidazione giudiziale (proc. 1482-1/24);
- all'odierna udienza tutte le parti comparse si sono riportate ai propri atti;
in particolare la società debitrice ha insistito nell'apertura del concordato preventivo, sulla base della nuova proposta depositata, evindenziando le principali caratteristiche di maggior convenienza rispetto a quella originaria.
OSSERVATO
- che ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. a) CCII il Tribunale “fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo
45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di
2 ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2”;
- in particolare ai sensi dell'art. 87 co. 3 CCII l'attestazione – ossia la relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale - deve essere redatta da un professionista indipendente;
- l'artt. 2 lett. o) CCII definisce professionista indipendente “il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio;
il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa”;
CONSIDERATO
- che il termine concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), CCII ha pacificamente natura perentoria e, in caso di inosservanza, la domanda deve essere dichiarata inammissibile;
- può accertarsi l'effettivo rispetto del suddetto termine esclusivamente quando il debitore, che abbia fatto accesso al concordato preventivo, depositi la proposta, il piano, la documentazione di cui all'art. 39 CCII
e la relazione del professionista prescritta dall'art. 87 dello stesso codice, che risultino conformi ai requisiti formali prescritti dalle relative disposizioni del CCII;
- nel caso di specie entro il termine fissato per il deposito del piano, della proposta, dell'attestazione e della documentazione di cui all'art. 39 CCII, l'attestazione prodotta è stata redatta dal dott. Persona_1 che pur avendo dichiarato “di avere i requisiti soggettivi per essere considerato “professionista indipendente” ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII” (cfr. attestazione pag. 6), tuttavia lo stesso non risultava iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese;
- con la memoria depositata nel rispetto del termine assegnato, ha atto dell'avvenuta iscrizione Pt_5 del professionista a tale elenco e ha contestualmente depositato “anche, occorrendo, il tenore dell'art. 105, comma quarto, CCII e alla luce delle osservazioni del commissario giudiziale …una nuova versione del piano e della proposta di concordato, accompagnata dalla relativa attestazione”, chiedendo al Tribunale “di esaminare la nuova versione del piano e della proposta”;
- dalla documentazione depositata da è emerso che il citato professionista ha presentato Pt_5 domanda di iscrizione all'elenco dei gestori soltanto in data 02/06/2025 e che il Ministero ha decretato Part l'iscrizione in data 27.6.25 (v. memoria difensiva del 25.7.25 e relativo allegato A), nonostante avesse conferito al dott. l'incarico di redigere l'attestazione ex ar.t 87 co. 3 CCII già a febbraio Per_2
2025 (v. prima relazione informativa depositata in data 26.2.25 e il relativo all. 6);
3 - l'attestazione, nella specie prodotta in violazione dei requisiti formali di cui al CCII, non può essere sostituita dopo il deposito del piano e della proposta;
- l'art. 47, comma 4, secondo periodo, CCII consente sì l'integrazione del piano, della proposta ed anche dell'attestazione, nonché la produzione di nuovi documenti, ma presuppone in ogni caso la necessaria e regolare presenza già al deposito dell'originaria proposta di un'attestazione che rispetta i requisiti formali;
- a ben vedere, infatti, il termine di cui al citato comma 4 può essere concesso soltanto per integrare quanto è stato prodotto ma non già per supplire ad una grave carenza iniziale di ciò che avrebbe dovuto essere depositato nel rispetto del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 44, comma, 1), lettera a),
CCII;
- parimenti è fuorviante il richiamo dell'art. 105 co. 4 CCII (v. memoria difensiva) laddove consente la modifica della proposta originaria presentata dal debitore prima delle operazioni di voto, in quanto non solo tale disposizione non è qui applicabile in quanto presuppone l'apertura della procedura di concordato preventivo, ma anche la prevista possibilità di modificazione della proposta prima della votazione dei creditori non fornisce alcun elemento di ausilio ad una diversa interpretazione, poiché in anche in tali casi non è esclusa la necessaria e regolare presenza dell'attestazione già al deposito della originaria proposta;
RITENUTO che, alla luce delle ragioni sopra svolte, presentando l'attestazione prodotta con la proposta originaria una grave carenza insanabile, la domanda di concordato preventivo è manifestatamente inammissibile;
che, invece, sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste la legittimazione attiva di Parte_1 Parte_2 [...]
, risultando il rispettivo credito da titolo Parte_3 Parte_4 giudiziale esecutivo (decreto ingiuntivo);
• la società debitrice ha dimostrato di essere un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000;
• l'imprenditore si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 121 CCII.
Sul punto, occorre osservare, seppur brevemente, che lo stato di insolvenza è la situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ossia che non è in grado di pagare i propri debitori alle debite scadenze e con mezzi normali in relazione all'ordinario esercizio dell'impresa.
Ebbene fin dal ricorso ex art. 44 co. 1 CCII ha riconosciuto di essere impossibilitata ad onorare i Pt_5 propri debiti alle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento, ribadendo tale impossibilità depositando successivamente il piano e la proposta.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
4 1. DICHIARA inammissibile la domanda di concordato preventivo;
2. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. Controparte_1
) con sede legale in Milano; P.IVA_1
3. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
4. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
5. NOMINA Curatore dott. professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
Per_3
6. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
7. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11.02.2026 alle ore 12.00 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
9. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
10. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
5 11. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
12. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
13. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 31/07/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi
6
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi presidente dott.ssa Guendalina Pascale giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento unitario n. 1482 (1482-1,1482-2,1482-3)/2024 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
c.f. ) con sede legale in MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1 letti gli atti;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il giudice relatore;
ritenuto preliminarmente che sussiste, ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015, la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro per gli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
RILEVATO
- che con ricorsi depositati il 22.11.24, il 10.12.24, il 13.12.24 e il 30.1.25 con i quali rispettivamente
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] hanno chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_4 dell'imprenditore sopra indicato;
- con ricorso depositato in data 27.1.25 ha proposto Parte_5 domanda ex art. 44 co. 1 CCII, chiedendo “di concedere alla società il termine Controparte_1 massimo consentito dall'art. 44, comma 1, lett. a) CCII per il deposito della proposta di concordato preventivo col piano,
l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1
CCII, con riserva di chiedere un'eventuale proroga, nonché la conferma delle misure protettive;
- con decreto del 30.1.25 questo Tribunale ha concesso termine di 60 giorni decorrente dall'iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese a cura della cancelleria, e quindi sino al 4.4.25;
1 - con decreto emesso in pari data sono state confermate le misure protettive, stabilendone la durata in mesi quattro dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (28.1.25), dunque sino al
28.5.25;
- in data 4.4.25 ha depositato la richiesta di proroga del termine per il deposito del piano e della Pt_5 proposta;
- con decreto emesso in data 10.4.25 questo Tribunale ha prorogato tale termine sino al 3.6.25;
- in data 3.6.25 nel rispetto del termine assegnato ha depositato il piano e la proposta, nonché la Pt_5 relativa documentazione;
- in data 24.6.25 il commissario giudiziale ha espresso parere non favorevole;
- con decreto del 17.7.25 il Tribunale considerato che “entro il termine fissato per il deposito del piano, della proposta, dell'attestazione e della documentazione di cui all'art. 39 CCII, l'attestazione prodotta è stata redatta dal dott.
che pur avendo dichiarato “di avere i requisiti soggettivi per essere considerato “professionista Persona_1 indipendente” ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII” (cfr. attestazione pag. 6), tuttavia lo stesso non risultava iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese” ha disposto la convocazione delle parti ai sensi dell'art.
l'art. 47 co. 4 CCII in data 31.07.25;
- in data 25.7.25 la società ha depositato sia una memoria difensiva evidenziando che “era stato rilevato un problema circa l'inserimento dell'attestatore, dott. nell'elenco dei gestori della crisi – ora risolto (cfr. doc. Persona_1
A)”, nonché “anche, occorrendo, il tenore dell'art. 105, comma quarto, CCII e alla luce delle osservazioni del commissario giudiziale …una nuova versione del piano e della proposta di concordato, accompagnata dalla relativa attestazione (cfr. doc. B)”;
- in data 29.7.25 il CG ha depositato il parere finale, concludendo che “le evidenziate circostanze in cui è state rilasciata la relazione di attestazione conducono necessariamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria;
- richiamando le censure espresse nella relazione del 24 giugno 2025 in ordine alla recuperabilità dell'attivo
e tenuto conto delle considerazioni fin qui esposte, la nuova proposta non si discosta in misura sostanziale da quella Parte depositata da in data 3 giugno 2025, configurandosi, in realtà, come un tentativo di eludere l'inammissibilità della domanda concordataria, riproponendone una nuova “abbellita”, ma soltanto in apparenza.”;
- con memoria depositata in data 30.7.25 il creditore ha insistito nella richiesta di Parte_4 apertura della liquidazione giudiziale (proc. 1482-1/24);
- all'odierna udienza tutte le parti comparse si sono riportate ai propri atti;
in particolare la società debitrice ha insistito nell'apertura del concordato preventivo, sulla base della nuova proposta depositata, evindenziando le principali caratteristiche di maggior convenienza rispetto a quella originaria.
OSSERVATO
- che ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. a) CCII il Tribunale “fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo
45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di
2 ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2”;
- in particolare ai sensi dell'art. 87 co. 3 CCII l'attestazione – ossia la relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale - deve essere redatta da un professionista indipendente;
- l'artt. 2 lett. o) CCII definisce professionista indipendente “il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio;
il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa”;
CONSIDERATO
- che il termine concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), CCII ha pacificamente natura perentoria e, in caso di inosservanza, la domanda deve essere dichiarata inammissibile;
- può accertarsi l'effettivo rispetto del suddetto termine esclusivamente quando il debitore, che abbia fatto accesso al concordato preventivo, depositi la proposta, il piano, la documentazione di cui all'art. 39 CCII
e la relazione del professionista prescritta dall'art. 87 dello stesso codice, che risultino conformi ai requisiti formali prescritti dalle relative disposizioni del CCII;
- nel caso di specie entro il termine fissato per il deposito del piano, della proposta, dell'attestazione e della documentazione di cui all'art. 39 CCII, l'attestazione prodotta è stata redatta dal dott. Persona_1 che pur avendo dichiarato “di avere i requisiti soggettivi per essere considerato “professionista indipendente” ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII” (cfr. attestazione pag. 6), tuttavia lo stesso non risultava iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese;
- con la memoria depositata nel rispetto del termine assegnato, ha atto dell'avvenuta iscrizione Pt_5 del professionista a tale elenco e ha contestualmente depositato “anche, occorrendo, il tenore dell'art. 105, comma quarto, CCII e alla luce delle osservazioni del commissario giudiziale …una nuova versione del piano e della proposta di concordato, accompagnata dalla relativa attestazione”, chiedendo al Tribunale “di esaminare la nuova versione del piano e della proposta”;
- dalla documentazione depositata da è emerso che il citato professionista ha presentato Pt_5 domanda di iscrizione all'elenco dei gestori soltanto in data 02/06/2025 e che il Ministero ha decretato Part l'iscrizione in data 27.6.25 (v. memoria difensiva del 25.7.25 e relativo allegato A), nonostante avesse conferito al dott. l'incarico di redigere l'attestazione ex ar.t 87 co. 3 CCII già a febbraio Per_2
2025 (v. prima relazione informativa depositata in data 26.2.25 e il relativo all. 6);
3 - l'attestazione, nella specie prodotta in violazione dei requisiti formali di cui al CCII, non può essere sostituita dopo il deposito del piano e della proposta;
- l'art. 47, comma 4, secondo periodo, CCII consente sì l'integrazione del piano, della proposta ed anche dell'attestazione, nonché la produzione di nuovi documenti, ma presuppone in ogni caso la necessaria e regolare presenza già al deposito dell'originaria proposta di un'attestazione che rispetta i requisiti formali;
- a ben vedere, infatti, il termine di cui al citato comma 4 può essere concesso soltanto per integrare quanto è stato prodotto ma non già per supplire ad una grave carenza iniziale di ciò che avrebbe dovuto essere depositato nel rispetto del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 44, comma, 1), lettera a),
CCII;
- parimenti è fuorviante il richiamo dell'art. 105 co. 4 CCII (v. memoria difensiva) laddove consente la modifica della proposta originaria presentata dal debitore prima delle operazioni di voto, in quanto non solo tale disposizione non è qui applicabile in quanto presuppone l'apertura della procedura di concordato preventivo, ma anche la prevista possibilità di modificazione della proposta prima della votazione dei creditori non fornisce alcun elemento di ausilio ad una diversa interpretazione, poiché in anche in tali casi non è esclusa la necessaria e regolare presenza dell'attestazione già al deposito della originaria proposta;
RITENUTO che, alla luce delle ragioni sopra svolte, presentando l'attestazione prodotta con la proposta originaria una grave carenza insanabile, la domanda di concordato preventivo è manifestatamente inammissibile;
che, invece, sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste la legittimazione attiva di Parte_1 Parte_2 [...]
, risultando il rispettivo credito da titolo Parte_3 Parte_4 giudiziale esecutivo (decreto ingiuntivo);
• la società debitrice ha dimostrato di essere un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000;
• l'imprenditore si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 121 CCII.
Sul punto, occorre osservare, seppur brevemente, che lo stato di insolvenza è la situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ossia che non è in grado di pagare i propri debitori alle debite scadenze e con mezzi normali in relazione all'ordinario esercizio dell'impresa.
Ebbene fin dal ricorso ex art. 44 co. 1 CCII ha riconosciuto di essere impossibilitata ad onorare i Pt_5 propri debiti alle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento, ribadendo tale impossibilità depositando successivamente il piano e la proposta.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
4 1. DICHIARA inammissibile la domanda di concordato preventivo;
2. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. Controparte_1
) con sede legale in Milano; P.IVA_1
3. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
4. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
5. NOMINA Curatore dott. professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
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6. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
7. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11.02.2026 alle ore 12.00 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
9. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
10. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
5 11. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
12. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
13. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 31/07/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi
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