CASS
Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 41907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41907 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - OL MA AR AS R.G.N. 23031/2025 GIOVANBATTISTA TONA SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale di Napoli con funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli con funzione di riesame ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a XXXXXXXXXXXXXdal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 18 aprile 2025, in relazione al concorso nel reato di tentato omicidio aggravato commesso ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’incolpazione provvisoria ascrive il reato al ricorrente perché questi, unitamente aXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha compiuto atti idonei a cagionare la morte della vittima provocando, XXXXXXX, che inseguiva la vittima all’interno dell’androne del palazzo, e il complice con funzione di palo, lesioni gravissime al tronco e alla testa sede di organi vitali, consistite in pneumotorace iatrogeno, insufficienza respiratoria, edema o congestione dell'orbita, frattura di più costole con prognosi riservata e ricovero in terapia subintensiva, con l'aggravante di aver agito per motivi abietti o futili.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, avv. B. Carafa, affidando il ricorso a due motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi. Non si rinvengono fonti di prova a supporto delle indagini in quanto non vi sono testimonianze o immagini registrate con sistema di videosorveglianza tali da spiegare l'accaduto svoltosi all'interno dell'androne del palazzo dove la vittima sarebbe stata aggredita. Anzi, dalle dichiarazioni dell'indagato, risulta che si è verificata una colluttazione e che la persona offesa non è mai stata ricoverata in terapia intensiva (ma solo in subintensiva) e ha lasciato l'ospedale dopo dieci giorni con prognosi di trenta giorni. Peraltro, la ferita lacero contusa riscontrata è compatibile con una caduta e non con un colpo inferto, Penale Sent. Sez. 1 Num. 41907 Anno 2025 Presidente: OC CO Relatore: AS AR Data Udienza: 21/10/2025 tenuto conto altresì che l’indagato non aveva con sé alcun oggetto. Non sarebbero state valutate adeguatamente le dichiarazioni della vittima indicate nel referto medico rilasciato all'atto delle dimissioni. Il deposito di documentazione sanitaria relativa ad una prognosi non superiore a trenta giorni è indice di una vicenda che va rivalutata, compatibile con la descritta rovinosa caduta di cui ha parlato l'indagato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 274, 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame ha ancorato il proprio giudizio alle presunzioni di cui all'art 275, comma 3, nel codice di rito. La difesa deduce che il pericolo di reiterazione del reato è annullato, non rinvenendosi un concreto pericolo all'attualità della reiterazione di eventi delittuosi. Il pericolo è concreto se possono essere valorizzati elementi reali non meramente congetturali inoltre non è stato tenuto in debito conto il tempo decorso dai fatti, ai sensi dell'art 292 del codice di rito. Si segnala che è intervenuta una lettera di scuse e il risarcimento danni, che il fermo di indiziato di delitto non è stato convalidato e che, quindi, manca il pericolo di fuga, che alla luce del tempo trascorso dai fatti la permanenza, anche domiciliare, non potrebbe avere alcuna incidenza sul pericolo di inquinamento probatorio.Infine, si segnala che IN è incensurato risultando a suo carico solo un precedente dell'anno 2001 oggetto di richiesta di riabilitazione. L'ordinanza del giudice non rispetta i dettami imposti dagli artt 292, comma 2 lett. c) e c-bis) e comma 2-ter cod. proc. pen. La motivazione del Tribunale, poi, è apodittica perché si fonda soltanto sul fatto che la condotta è astrattamente pericolosa ma non sono specificate da parte del tribunale le possibilità di delinquere dell'indagato o individuate all'attualità prossime occasioni di ricaduta 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico e reiterativo. La censura, invero, introduce plurimi temi riferiti alla gravità indiziaria, tuttavia, volti, per la maggior parte, a ricostruire il fatto in modo alternativo, con reinterpretazioni degli elementi indiziari emersi. Tuttavia, si osserva che, nella specie, la motivazione non è manifestamente illogica né mancante. Il Tribunale del riesame, in punto di gravità indiziaria, rende (v. p. 2 e ss.), invero, giustificazioni esaurienti e univoche nel reputare senz'altro ascrivibile la condotta, quanto alle gravi lesioni riportate dalla persona offesa, anche all'odierno ricorrente. Plurime sono le fonti di prova richiamate, con riferimento agli esiti delle videoriprese delle telecamere installate sul posto, circa l’avvenuta identificazione dell’autovettura noleggiata dal correo, nonché al rinvenimento di indumenti perfettamente corrispondenti a quelli indossati dal soggetto ripreso dalle telecamere e delle scarpe, appartenenti all’indagato, ancora sporche di sangue. Invero, si osserva che non è contestato nemmeno dal ricorrente che, insieme al complice, questi si fosse portato, nel giorno dell’accaduto, nell'androne dove abita la persona offesa. Si tratta di circostanza che, secondo i convergenti provvedimenti di merito, emerge dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato sul posto, dalle quali risulta che l’indagato è stato video ripreso mentre entrava, insieme alla vittima, nell’androne, a 2 differenza del complice che era restato fuori al palazzo. La versione dell'indagato tende a ridurre la condotta a una spinta con successiva rovinosa caduta, in risposta a un'aggressione subita. Tuttavia, anche le dichiarazioni rese non possono confutare compiutamente la ricostruzione dell’accaduto contenuta nei provvedimenti di merito, sia dal punto di vista dell’intervenuta colluttazione, sia rispetto alla qualificazione della condotta, tenuto conto della qualità delle lesioni riportate dalla vittima (v. p. 3 e ss. dell'ordinanza impugnata). Peraltro, il Tribunale del riesame con ragionamento completo e immune da vizi, segnala che dette dichiarazioni appaiono sconfessate dalla documentazione sanitaria dalla quale risulta Che la vittima all'atto del ricovero risultava aver riportato la frattura della volta cranica senza menzione di traumatismo, insufficienza respiratoria, frattura chiusa di 8 o più costole, contusione nel polmone senza ferita aperta nel torace, pneumotorace senza ferita aperta, frattura chiusa delle ossa nasali, complessiva condizione difficilmente riconducibile a una mera spinta, è ritenuta anzi riferibile a più colpi violenti. Ineccepibile appare, invero, la qualificazione giuridica come tentativo di omicidio, viste le zone colpite, la violenza dei colpi inferti, la riscontrata frattura al costato, al volto e la ferita lacero contusa al cranio. La motivazione del provvedimento impugnato, dunque, appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in tema di gravità indiziaria, ritiene sufficiente,ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli in via provvisoria, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata rende conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690; 7 conf. n. 31448 del 2013, Rv. 257781; n. 40061 del 2012, Rv. 253723; n. 25239 del 2016, Rv. 267424). Del resto, la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 - dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01). Circa la qualificazione giuridica, poi, il provvedimento impugnato appare in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale (tra le altre, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702; Sez. 1, n. 24173 del 5/04/2022, Rv. 283390 - 01) in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere, di per sé, l'intenzione omicida, in quanto 3 rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa). Entità delle lesioni che, peraltro, nel caso al vaglio ha condotto Al ricovero della persona offesa in prognosi riservata, con fratture multiple al costato e al volto e una ferita lacero contusa al cranio.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto rivalutativo in punto di esigenze cautelari. Va premesso che in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresa la rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. In ogni caso, le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale ha dato conto (v. p. 4), non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della "concretezza", da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, della "attualità" — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento al pericolo concreto di inquinamento probatorio tenuto conto del clima di intimidazione che ha accompagnato l'episodio, tanto che la vittima non ha saputo o voluto dare indicazioni, né sul movente, né sull’aggressore. Neppure il punto relativo all'adeguatezza della misura è specificamente articolato dal ricorrente che devolve censura generica. Senza considerare che il fattore tempo che viene rimarcato, nel caso al vaglio, appare, invero, poco significativo tenuto conto che i fatti sono recentissimi, rispetto al titolo adottato in data 18 aprile 2025, in quanto si collocano in data 15 aprile 2025. 3. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non derivando, dal presente provvedimento la liberazione dell’indagato, seguono a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Si dispone l’oscuramento dei dati sensibili per la malattia cagionata alla persona offesa che si commenta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4 Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AS CO OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli con funzione di riesame ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a XXXXXXXXXXXXXdal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 18 aprile 2025, in relazione al concorso nel reato di tentato omicidio aggravato commesso ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’incolpazione provvisoria ascrive il reato al ricorrente perché questi, unitamente aXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha compiuto atti idonei a cagionare la morte della vittima provocando, XXXXXXX, che inseguiva la vittima all’interno dell’androne del palazzo, e il complice con funzione di palo, lesioni gravissime al tronco e alla testa sede di organi vitali, consistite in pneumotorace iatrogeno, insufficienza respiratoria, edema o congestione dell'orbita, frattura di più costole con prognosi riservata e ricovero in terapia subintensiva, con l'aggravante di aver agito per motivi abietti o futili.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, avv. B. Carafa, affidando il ricorso a due motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi. Non si rinvengono fonti di prova a supporto delle indagini in quanto non vi sono testimonianze o immagini registrate con sistema di videosorveglianza tali da spiegare l'accaduto svoltosi all'interno dell'androne del palazzo dove la vittima sarebbe stata aggredita. Anzi, dalle dichiarazioni dell'indagato, risulta che si è verificata una colluttazione e che la persona offesa non è mai stata ricoverata in terapia intensiva (ma solo in subintensiva) e ha lasciato l'ospedale dopo dieci giorni con prognosi di trenta giorni. Peraltro, la ferita lacero contusa riscontrata è compatibile con una caduta e non con un colpo inferto, Penale Sent. Sez. 1 Num. 41907 Anno 2025 Presidente: OC CO Relatore: AS AR Data Udienza: 21/10/2025 tenuto conto altresì che l’indagato non aveva con sé alcun oggetto. Non sarebbero state valutate adeguatamente le dichiarazioni della vittima indicate nel referto medico rilasciato all'atto delle dimissioni. Il deposito di documentazione sanitaria relativa ad una prognosi non superiore a trenta giorni è indice di una vicenda che va rivalutata, compatibile con la descritta rovinosa caduta di cui ha parlato l'indagato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 274, 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame ha ancorato il proprio giudizio alle presunzioni di cui all'art 275, comma 3, nel codice di rito. La difesa deduce che il pericolo di reiterazione del reato è annullato, non rinvenendosi un concreto pericolo all'attualità della reiterazione di eventi delittuosi. Il pericolo è concreto se possono essere valorizzati elementi reali non meramente congetturali inoltre non è stato tenuto in debito conto il tempo decorso dai fatti, ai sensi dell'art 292 del codice di rito. Si segnala che è intervenuta una lettera di scuse e il risarcimento danni, che il fermo di indiziato di delitto non è stato convalidato e che, quindi, manca il pericolo di fuga, che alla luce del tempo trascorso dai fatti la permanenza, anche domiciliare, non potrebbe avere alcuna incidenza sul pericolo di inquinamento probatorio.Infine, si segnala che IN è incensurato risultando a suo carico solo un precedente dell'anno 2001 oggetto di richiesta di riabilitazione. L'ordinanza del giudice non rispetta i dettami imposti dagli artt 292, comma 2 lett. c) e c-bis) e comma 2-ter cod. proc. pen. La motivazione del Tribunale, poi, è apodittica perché si fonda soltanto sul fatto che la condotta è astrattamente pericolosa ma non sono specificate da parte del tribunale le possibilità di delinquere dell'indagato o individuate all'attualità prossime occasioni di ricaduta 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico e reiterativo. La censura, invero, introduce plurimi temi riferiti alla gravità indiziaria, tuttavia, volti, per la maggior parte, a ricostruire il fatto in modo alternativo, con reinterpretazioni degli elementi indiziari emersi. Tuttavia, si osserva che, nella specie, la motivazione non è manifestamente illogica né mancante. Il Tribunale del riesame, in punto di gravità indiziaria, rende (v. p. 2 e ss.), invero, giustificazioni esaurienti e univoche nel reputare senz'altro ascrivibile la condotta, quanto alle gravi lesioni riportate dalla persona offesa, anche all'odierno ricorrente. Plurime sono le fonti di prova richiamate, con riferimento agli esiti delle videoriprese delle telecamere installate sul posto, circa l’avvenuta identificazione dell’autovettura noleggiata dal correo, nonché al rinvenimento di indumenti perfettamente corrispondenti a quelli indossati dal soggetto ripreso dalle telecamere e delle scarpe, appartenenti all’indagato, ancora sporche di sangue. Invero, si osserva che non è contestato nemmeno dal ricorrente che, insieme al complice, questi si fosse portato, nel giorno dell’accaduto, nell'androne dove abita la persona offesa. Si tratta di circostanza che, secondo i convergenti provvedimenti di merito, emerge dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato sul posto, dalle quali risulta che l’indagato è stato video ripreso mentre entrava, insieme alla vittima, nell’androne, a 2 differenza del complice che era restato fuori al palazzo. La versione dell'indagato tende a ridurre la condotta a una spinta con successiva rovinosa caduta, in risposta a un'aggressione subita. Tuttavia, anche le dichiarazioni rese non possono confutare compiutamente la ricostruzione dell’accaduto contenuta nei provvedimenti di merito, sia dal punto di vista dell’intervenuta colluttazione, sia rispetto alla qualificazione della condotta, tenuto conto della qualità delle lesioni riportate dalla vittima (v. p. 3 e ss. dell'ordinanza impugnata). Peraltro, il Tribunale del riesame con ragionamento completo e immune da vizi, segnala che dette dichiarazioni appaiono sconfessate dalla documentazione sanitaria dalla quale risulta Che la vittima all'atto del ricovero risultava aver riportato la frattura della volta cranica senza menzione di traumatismo, insufficienza respiratoria, frattura chiusa di 8 o più costole, contusione nel polmone senza ferita aperta nel torace, pneumotorace senza ferita aperta, frattura chiusa delle ossa nasali, complessiva condizione difficilmente riconducibile a una mera spinta, è ritenuta anzi riferibile a più colpi violenti. Ineccepibile appare, invero, la qualificazione giuridica come tentativo di omicidio, viste le zone colpite, la violenza dei colpi inferti, la riscontrata frattura al costato, al volto e la ferita lacero contusa al cranio. La motivazione del provvedimento impugnato, dunque, appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in tema di gravità indiziaria, ritiene sufficiente,ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli in via provvisoria, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata rende conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690; 7 conf. n. 31448 del 2013, Rv. 257781; n. 40061 del 2012, Rv. 253723; n. 25239 del 2016, Rv. 267424). Del resto, la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 - dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01). Circa la qualificazione giuridica, poi, il provvedimento impugnato appare in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale (tra le altre, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702; Sez. 1, n. 24173 del 5/04/2022, Rv. 283390 - 01) in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere, di per sé, l'intenzione omicida, in quanto 3 rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa). Entità delle lesioni che, peraltro, nel caso al vaglio ha condotto Al ricovero della persona offesa in prognosi riservata, con fratture multiple al costato e al volto e una ferita lacero contusa al cranio.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto rivalutativo in punto di esigenze cautelari. Va premesso che in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresa la rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. In ogni caso, le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale ha dato conto (v. p. 4), non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della "concretezza", da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, della "attualità" — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento al pericolo concreto di inquinamento probatorio tenuto conto del clima di intimidazione che ha accompagnato l'episodio, tanto che la vittima non ha saputo o voluto dare indicazioni, né sul movente, né sull’aggressore. Neppure il punto relativo all'adeguatezza della misura è specificamente articolato dal ricorrente che devolve censura generica. Senza considerare che il fattore tempo che viene rimarcato, nel caso al vaglio, appare, invero, poco significativo tenuto conto che i fatti sono recentissimi, rispetto al titolo adottato in data 18 aprile 2025, in quanto si collocano in data 15 aprile 2025. 3. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non derivando, dal presente provvedimento la liberazione dell’indagato, seguono a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Si dispone l’oscuramento dei dati sensibili per la malattia cagionata alla persona offesa che si commenta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4 Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AS CO OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5