Sentenza 15 novembre 2001
Massime • 1
In tema di reati militari, ai fini della sussistenza del delitto di mancanza alla chiamata, quest'ultima diventa efficace con l'affissione del pubblico manifesto, che è forma legalmente prevista, e l'obbligo della presentazione sussiste anche quando il manifesto non sia seguito dalla notifica della cartolina precetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2001, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 15/11/2001
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 1189
3. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 020631/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LI AB N. IL 30/08/1973
avverso SENTENZA del 23/10/2000 CORTE MILITARE APPELLO di VERONAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Gentile ha concluso per il rigetto del ricorso: previa dichiarazione di manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.10.2000, la Corte Militare di Appello-Sezione distaccata di Verona, in parziale riforma della decisione emessa il 17.11.1999 dal Tribunale Militare di Torino, riduceva a due mesi e venti giorni di reclusione militare la pena inflitta a MI AB ritenuto colpevole del delitto di mancanza alla chiamata (artt. 151 e 154 n. 1 c.p.m.p.), con i già concessi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
L'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 3^ comma, e 546 c.p.p., 47, comma 3, 43, comma 1, c. p., sul rilievo che la Corte militare aveva del tutto omesso di esaminare la questione relativa all'errore scusabile ed inevitabile inerente alla chiamata alle armi per pubblici manifesti, senza cartolina precetto:
sollevava, quindi, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 151 c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che risponda penalmente solo il militare che, chiamato alle anni per adempiere il servizio di leva mediante cartolina precetto, non si presenta senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
Innanzi tutto va riconosciuta la correttezza dell'opinione seguita dalla Corte Militare, che, adeguandosi all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, ha ritenuto che, ai fini del reato di cui all'art. 151 c.p.m.p., per la regolarità della chiamata alle armi non è indispensabile la notifica della cartolina precetto, divenendo la chiamata pienamente operante con l'affissione del pubblico manifesto (Cass., Sez. 1^, 3 aprile 1995, Taglialatela):
ditalché l'ordine dell'autorità militare deve intendersì conosciuto con l'osservanza della forma legalmente prescritta e l'obbligo della presentazione sussiste anche quando il manifesto non sia seguito dalla cartolina precetto (Cass., Sez. 1^, 13 novembre 1992, Ricciardiello). Deve essere altresì disattesa la censura riguardante l'omesso riconoscimento dell'esistenza di un errore scusabile ed inevitabile, che escluderebbe l'elemento soggettivo del reato, dato che nella sentenza impugnata è stato giustamente posto in risalto che la mancata ricezione della cartolina precetto è attribuibile all'imputato, il quale ha cambiato domicilio senza dame comunicazione all'autorità militare, che ha dovuto quindi notificare la cartolina all'indirizzo risultante dal foglio matricolare.
Infine, deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p. giudicata di recente del tutto inconsistente dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 141 del 17 maggio 2001. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002