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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6647 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3451/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
PP ST INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3451 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Piscitelli.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) e (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Marianeve Tramontano e Cristina Di Massa.
- APPELLATI –
(c.f. , in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Sabine Christiane Feller e dall'avv. Maurizio Controparte_4
Lanigra
- APPELLATA –
Controparte_5
- APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 262/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7.2.2022, in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale.”.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., (il 21.7.2025 dalla difesa di CP_1
e , il 29.7.2025 e il 31.7.2025 dalla difesa della , e l'8.9.2025
[...] Controparte_2 Controparte_6 dalla difesa di Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 CP_1 [...]
, la e , proponendo appello avverso CP_2 Controparte_3 Controparte_5 la sentenza n. 262/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7.2.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , quali genitori di , avevano convenuto in CP_1 Controparte_2 Persona_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la (nella qualità di società mandataria in Italia Parte_1 dell'impresa assicurativa tedesca ), al fine di sentirla condannare, ai sensi dell'art. 152 d.lgs. CP_7
n.209/2005, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che gli stessi avevano prospettato di avere patito (sia iure proprio che iure hereditatis) in conseguenza della morte della loro figlia, avvenuta a causa della prospettata esclusiva responsabilità - in relazione ad un sinistro verificatosi il 24.6.2016 in Germania (al km 232.5 dell'autostrada A4 Erfurt)- del conducente ) di un un'autovettura (Audi A3 tg.Wil-SH34, di proprietà di Parte_2
, assicurata per la Rc auto dalla con polizza n.662/892391), sul quale era Controparte_5 CP_7 trasportata la stessa . Persona_1
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza della domanda attorea Parte_1 sia in relazione all'an che al quantum debeatur.
Con atto di intervento volontario si era costituita in giudizio anche l'impresa tedesca Controparte_3
, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
[...]
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale proprietaria del veicolo sul Controparte_8 quale viaggiava la il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dell'istruttoria espletata (in particolare, CP_1 mediante l'escussione dei testi ammessi), con la sentenza n. 262/2022 impugnata in questa sede, dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione italiana in relazione alle domande attoree e dopo aver rilevato l'infondatezza dell'eccezione di litispendenza internazionale sollevata dalla e della Parte_1 Controparte_3
, nonché reputata sussistente la legittimazione passiva della nella
[...] Parte_1 veste di mandataria della compagnia di assicurazioni di diritto tedesco, ha riconosciuto, in parziale accoglimento della domanda proposta in citazione:
a) ad entrambi gli attori, il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita della figlia, quantificato per ciascuno di loro in euro 250.000,00 (utilizzando i parametri delle tabelle milanesi);
pagina 2 di 14 b) a il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dal rimborso delle spese Controparte_2 sostenute per le esequie, ammontanti ad euro 4.760,00, e di quelle di viaggio per la trasferta in Germania, ammontanti ad euro 4.752,59.
Non ha accolto, invece (in assenza di prova), la domanda risarcitoria formulata dagli attori quanto al danno biologico psichico lamentato iure proprio e al danno patrimoniale da lucro cessante, invocato dagli stessi CP_1
e da prospettando l'omessa contribuzione della figlia, prematuramente scomparsa,
[...] Controparte_2 al mantenimento della famiglia.
Ha, infine, condannato la quale mandataria della Parte_1 Parte_3
, al pagamento, in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, degli attori, delle spese di lite,
[...] liquidate complessivamente in euro 25.000,00 per compensi professionali ed in euro 600,00 per esborsi (oltre accessori come per legge).
Tale decisione è stata motivata, per quel che rileva in questa sede, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Innanzitutto il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto provata la dinamica del sinistro così come prospettata dagli attori e, considerato che il sinistro mortale si era verificato in Germania, ha ritenuto astrattamente applicabile il diritto tedesco, in ossequio al disposto normativo di cui all''art.4, par.1, del Regolamento Europeo n.864/2007.
In concreto, poi, ha disapplicato il diritto tedesco – quanto ai danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale- in virtù del limite dell'ordine pubblico internazionale contemplato dall'art.16 della l.218/95.
Segnatamente il Tribunale, rilevando che, secondo l'art. 253 BGB (codice civile tedesco), la risarcibilità del danno non patrimoniale fosse riconosciuta nei soli casi previsti dalla legge tra i quali non era incluso, tuttavia, quello per cui è causa e che, in particolare, la legge tedesca non prevedesse il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, bensì solo il risarcimento per danno morale in relazione a lesioni alla salute patite direttamente dal danneggiato (rappresentando l'unica eccezione a tale regola il c.d. “danno da shock”, riconosciuto dalla Corte Federale Tedesca soltanto in pochi casi di particolare disagio ed integrato da un danno di natura psicologica subito per le gravi lesioni o la morte del danneggiato primario), ha ritenuto che l'art. 253 BGB non superasse il vaglio di cui all'art. 16 della legge 218/95.
Ciò per il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla perdita di un prossimo congiunto, “senza neppure tener conto della intensità del vincolo affettivo che normalmente connota la relazione tra gli appartenenti alla famiglia nucleare e dello sconvolgimento che la perdita del congiunto può provocare (е presuntivamente provoca) nel sentire del familiare superstite e nella dimensione relazionale della sua esistenza. Ne sacrifica quindi ingiustamente il diritto alla forma minima ed imprescindibile di tutela, quella risarcitoria- riparatoria, che nel nostro ordinamento è assicurata dall'art. 2059 c.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalla giurisprudenza nazionale divenuta ormai diritto vivente.”.
Ragion per cui il Tribunale ha ritenuto che la norma di diritto tedesco dovesse essere disapplicata a vantaggio della disciplina nazionale limitatamente alla decisione sulla domanda volta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale patito dagli attori per la perdita della loro figlia. pagina 3 di 14 ****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La ha censurato la sentenza n. 262/2022 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata in questa sede per difetto del contraddittorio.
Ciò per non essersi perfezionata, a suo dire, la notificazione dell'atto di citazione nei confronti di CP_8
(quale proprietaria del veicolo sul quale viaggiava e, quindi, quale litisconsorte necessaria),
[...] Persona_1 non essendovi alcuna prova, secondo l'appellante, che la notifica fosse stata inviata all'effettivo indirizzo di residenza di e restando peraltro indimostrato che quest'ultima fosse l'effettiva proprietaria del Controparte_8 veicolo.
****
Con il secondo motivo la – pur evidenziando “che il fatto storico non risulta contestato Parte_1 così come lo “sconvolgimento esistenziale” subito da ogni componente della famiglia ””, ha tuttavia osservato, “dal solo punto CP_1 di vista tecnico-giuridico”, che la prova testimoniale fosse stata espletata allorquando il contraddittorio non fosse ancora integro, con conseguente nullità delle dichiarazioni testimoniali prive, come tali, di valore probatorio.
In particolare ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto che i danni non patrimoniali patiti dagli attori per la perdita della propria figlia fossero stati dimostrati dalle dichiarazioni rese dai testi , e , sebbene tali Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 testimonianze fossero state assunte in una fase processuale in cui il contraddittorio non fosse ancora integro, non essendo stata ancora disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'autoveicolo
). Controparte_8
****
Con il terzo motivo l'appellante ha criticato la sentenza gravata in questa sede nella parte in cui il primo giudice ha disapplicato il diritto tedesco a vantaggio del diritto nazionale (ritenendo il Tribunale, si ribadisce, che fosse ostativo all'applicazione del primo - quanto al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale - il limite dell'ordine pubblico internazionale previsto dall'art. 16 della legge n. 218/1995).
Secondo l'appellante, in particolare, sebbene il primo giudice avesse correttamente reputato applicabile al caso in esame il diritto tedesco, avrebbe, tuttavia, erroneamente ritenuto che, in concreto, l'art. 253 del Codice Civile tedesco non potesse essere applicato poiché contrario all'ordine pubblico internazionale, non violando il diritto tedesco, sul punto - ad avviso della nè il diritto comunitario nè quello (italiano) Parte_1 costituzionale, non rientrando il danno da perdita parentale nei diritti fondamentali inviolabili della persona previsti dall'art. 2 della Costituzione.
pagina 4 di 14 In particolare, ad avviso della la riconoscibilità della norma straniera, recante una Parte_1 diversa regolamentazione di una determinata fattispecie, non potrebbe essere travolta ricorrendo all'ordine pubblico internazionale, essendo il richiamo a quest'ultimo giustificato solo in presenza di circostanze eccezionali, allorquando la norma straniera risulti manifestamente incompatibile con quella italiana;
ragion per cui, nel caso di specie, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto limitare il risarcimento spettante agli attori al danno per spese funerarie e ad una somma determinata equitativamente secondo i criteri seguiti dalla giurisprudenza tedesca.
Alla luce di quanto esposto la nell'invocare, in conseguenza della riforma della Parte_1 sentenza impugnata, anche la totale riforma del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite (o una riduzione degli importi liquidati, in considerazione dell'applicazione del diritto tedesco per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
B- sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancato perfezionamento del contraddittorio nei confronti del presunto responsabile civile (titolarità in capo
a e residenza della stessa in Spagna mai oggetto di prova documentale fornita dagli attori), il tutto con Controparte_5 vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- in subordine, quantificare il risarcimento spettante ai sig.ri
e in ragione dell'applicabilità (e nei limiti) del diritto tedesco;
- per l'effetto, CP_1 Controparte_2 parametrare le spese di lite di primo grado in considerazione della netta riduzione dei risarcimenti;
- vittoria di spese e competenze del presente grado.”.
Iscritta la causa al n. 3451/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata in data 22.3.2023, e , contestando l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e CP_1 Controparte_2
348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, 2) rigettare in toto l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza di primo grado, nonché rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
3) confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 262/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Barbato;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione.”.
Si è, altresì, costituita in giudizio, con comparsa depositata il 14.3.2023, la Controparte_3
, aderendo al terzo motivo di gravame (concernente la disapplicazione, da parte del Tribunale di
[...]
Torre Annunziata, per contrarietà al diritto pubblico internazionale, dell'art. 253 BGB in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale) proposto dalla rassegnando le seguenti Pt_4 conclusioni: “…in accoglimento dell'appello promosso dalla e in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n.262/2022, rigettare la domanda iure proprio avanzata dagli attori per la denunciata perdita parentale a seguito del sinistro per cui è causa nei confronti della perché Controparte_3
pagina 5 di 14 infondata in fatto e in diritto ovvero rideterminare il risarcimento loro spettante secondo la legge tedesca. Col favore di spese
e onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 19.4.2023 la causa è stata rinviata per consentire all'appellante di documentare il perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei confronti di mediante la produzione Controparte_5 dell'avviso di ricevimento, differendo l'esame dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata all'esito della detta verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Indi, con ordinanza del 21.9.2023, accertato il perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei confronti di e la mancata costituzione di quest'ultima, ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_5
Con la stessa ordinanza questa Corte ha accolto l'istanza, proposta dalla parte appellante, di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (ritenendo sussistente, in particolare, il presupposto del periculum in mora, pur non apparendo manifestamente viziata la sentenza oggetto di gravame) e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 10.9.2024.
In data 15.7.2025 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 16.7.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 16.9.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 21.7.2025 dalla difesa di e il 29.7.2025 e il CP_1 Controparte_2
31.7.2025 dalla difesa della , e l'8.9.2025 dalla difesa di Controparte_6 Controparte_3
la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 17.9.2025 , concedendo
[...] alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati e CP_1 [...]
, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto. CP_2
Ed infatti dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia pagina 6 di 14 messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dagli appellati CP_1
e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi Controparte_2 dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile,
pagina 7 di 14 ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto, e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, l'appello proposto da Parte_1 la Corte ne rileva l'infondatezza per le seguenti ragioni.
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In ordine al primo motivo va innanzitutto precisato che la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono, in generale, eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/12/2013, n. 28464; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/12/2025, n. 32091; Sez. III, Ord., 13/04/2025, n.
9634; Sez. III, 20/10/2021, n. 29027 Sez. III, 29/10/2019, n. 27607).
Tale principio, tuttavia, va riferito al solo caso in cui la nullità della notificazione della citazione riguardi un convenuto che non sia parte necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/06/2025, n. 15612) mentre, nel caso di specie, per l'appunto, il primo giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale proprietaria del veicolo sul quale viaggiava Controparte_8 Per_1
, proprio sul presupposto che fosse litisconsorte necessaria (e senza che tale specifica statuizione sia stata
[...] oggetto di gravame, neanche in via incidentale).
Ciò premesso, e sebbene l'appellante risulti, dunque, legittimata a far valere (per quanto appena detto) i vizi della notifica dell'atto di appello nei confronti di (rimasta contumace in primo grado), la Corte Controparte_8 non ne riscontra, tuttavia, la sussistenza.
La notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio si era perfezionata, infatti, per compiuta giacenza, come documentato anche in questa sede dalla difesa degli appellati , . CP_1 Controparte_2
Ed invero il plico, indirizzato a in via Avenida del Mundo 29, Piso I, Puerta F, 30155 Controparte_8
BanosY Mendigo, Murcia, Spagna, era tornato al mittente con l'indicazione, quanto alla destinataria, che fosse
“Aus” (e il termine spagnolo “Ausente” significa, in italiano, assente).
Peraltro è significativo che anche nel presente grado di giudizio la notifica (in questo caso dell'atto di appello) nei confronti di sia stata effettuata in Spagna, questa volta dalla compagnia assicuratrice Controparte_8 appellante, al medesimo suddetto indirizzo (Via Avenida del Mundo n. 29, Piso I, Puerta F, 30155 BanosY
Mendigo, Murcia), notifica poi risultata regolarmente consegnata alla destinataria (come documentato dall'appellante, telematicamente, il 7.8.2023).
Premesso, allora, che, nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, debba presumersia che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, e che colui che intenda pagina 8 di 14 contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, abbia l'onere di fornirne la prova (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/03/2023, n. 8463), la avrebbe Parte_1 dovuto, quindi, fornire la prova che il luogo di residenza di fosse differente rispetto a quello in Controparte_5 cui le era stato spedito l'atto di integrazione del contraddittorio in primo grado, senza potersi limitare – come ha fatto, invece - a contestare la regolarità di tale notifica per difetto di prova che fosse stata effettuata all'effettivo indirizzo di residenza di . Controparte_8
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Quanto al secondo motivo la Corte rileva che l'appellante non è legittimata, ai sensi dell'art. 157, co.2, c.p.c., a far valere l'asserita nullità dell'attività istruttoria espletata e, di conseguenza, della sentenza impugnata, per essere i suddetti testi stati sentiti – secondo l'appellante- prima che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di
. Controparte_8
Ed infatti la prova testimoniale raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà, quindi, farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/11/2002, n. 16034; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/06/2024, n. 17761; Sez. III, 08/09/1998, n. 8878).
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Non merita accoglimento neanche il terzo motivo di doglianza con cui, si ribadisce, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha disapplicato il diritto tedesco, ritenendo contrari all'ordine pubblico gli effetti ai quali l'applicazione di tale diritto (in particolare l'art.823 BGB e l'art. 7 del Codice della Strada tedesco, interpretati alla luce di quanto previsto dall'art. 253 BGB) avrebbe condotto.
Ed invero il Tribunale, nel rilevare che, in base alle dette norme (evidentemente nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche operate all'ordinamento tedesco nel 2017, trattandosi di un sinistro avvenuto nel 2016), il danno non patrimoniale derivante (a prescindere dalla lesione del diritto alla salute) dalla perdita del rapporto parentale (in conseguenza di un sinistro stradale) fosse, sostanzialmente, irrisarcibile
(essendo previsto solo il risarcimento del danno morale patito direttamente dal danneggiato per la lesione del diritto alla salute e, per i parenti della vittima primaria, solo il c.d. danno da shock), ha giustamente ritenuto che ciò fosse in contrasto con l'ordine pubblico interno (impeditivo, quindi, limitatamente a questo punto, dell'ingresso della legge tedesca nel nostro ordinamento).
Infatti l'art.16 della l.218/95 dispone che la legge straniera non sia applicata qualora i suoi effetti siano in contrasto con l'ordine pubblico;
analoga norma è, poi, contemplata dal Regolamento (CE) n. 864/2007, il cui art.26 prevede: “L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.”.
pagina 9 di 14 Sul punto va detto, invero, che l'ordine pubblico impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti e deve essere inteso come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia dei principi immanenti agli istituti giuridici più importanti nel nostro ordinamento.
A tale storica funzione “limitativa” del concetto di ordine pubblico, si è affiancata, con l'emergere e il consolidarsi dell'Unione Europea, una ulteriore funzione promozionale dei valori dalla stessa tutelati, che ne mira ad armonizzarne il rispetto.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra l'ordine pubblico dell'Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza.
Sicchè l'applicazione di un istituto giuridico regolamentato dalla legge straniera, quand'anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che inverano l'ordinamento costituzionale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 05/07/2017, n. 16601).
In altri termini, agli effetti del diritto internazionale privato, l'ordine pubblico che impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'"ordine pubblico internazionale", da intendersi come complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente - caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/12/2024, n. 34017 e i numerosi riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Non vi potrà, quindi, essere un arretramento del controllo di compatibilità della legge straniera con i principi essenziali della “lex fori”, soprattutto in materie inerenti ai diritti fondamentali che la Carta Costituzionale riconosce alla persona.
Sicchè, in sintesi, l'accertamento demandato al giudice, qualora si controverta sull'applicazione di una norma straniera, non è volto ad un vaglio di piena corrispondenza tra l'istituto straniero e quello italiano, essendo piuttosto mirato al riscontro della compatibilità dello stesso con i principi e gli istituti fondamentali del nostro ordinamento.
In altre parole, occorre accertare se analoga norma potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento senza subire una censura di incostituzionalità.
E, sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Torre Annunziata ha condivisibilmente ritenuto che le dette norme della legislazione tedesca (nella formulazione, si ribadisce, applicabile ratione temporis al caso di specie)
pagina 10 di 14 non potessero far ingresso nel nostro ordinamento, poiché contrarie al diritto fondamentale della persona alle relazioni familiari, riconosciuto e garantito dal nostro ordinamento.
La legislazione tedesca (nella formulazione applicabile, dal punto di vista temporale, al caso in esame, si ripete) richiamata dal primo giudice, non comportava, invero, soltanto una differenza in termini di quantificazione del danno in questione (in tal caso non vi sarebbe stato alcun dubbio di compatibilità con l'ordine pubblico internazionale, tenuto anche conto che la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha, come tale, una copertura costituzionale, purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/12/2024, n. 34017 cit.; Sez. III, 06/02/2024, n. 3448 e i richiami anche alla giurisprudenza costituzionale ivi operati;
Sez. III, 30/04/2018, n. 10321), ma negava, sostanzialmente, proprio la risarcibilità, in favore degli stretti congiunti della vittima primaria, del pregiudizio non patrimoniale (a prescindere dalla lesione della salute) patito per effetto della perdita del rapporto parentale.
E, infatti le relazioni familiari sono previste e tutelate dagli artt.29, 30 e 31 della Carta Costituzionale nonché dall'art.8 della Convenzione dei diritti dell'uomo che - non è superfluo rammentare- costituisce parametro interposto di costituzionalità della legge.
Nondimeno, la stessa Carta di Nizza, all'art.33, prevede la tutela della famiglia sul piano, giuridico, economico e sociale.
Accertato, dunque, che quello alle relazioni familiari è un diritto della persona costituzionalmente tutelato, occorre verificare se il mancato risarcimento, nell'ipotesi di lesione di tale diritto, possa considerarsi compatibile con i principi fondanti l'ordinamento nazionale.
Sul punto va rilevato che anche l'ordinamento italiano, mediante una norma speculare alla citata disposizione tedesca, limita il risarcimento dei danni non patrimoniali alle sole ipotesi previste dalla legge.
Sulla base, però, di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., la giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha escluso che le ipotesi in cui il danno non patrimoniale dovesse considerarsi risarcibile potessero limitarsi al solo catalogo enucleato dal legislatore, costituendo il risarcimento la forma minima e imprescindibile di tutela ove la lesione riguardi un diritto della persona costituzionalmente tutelato.
Infatti, nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/05/2003, n. 8828).
Proprio in ragione dell'inderogabilità di tale forma di riparazione, quale tutela minima garantita dall'ordinamento italiano ad ogni individuo, la legge tedesca (nella formulazione applicabile al caso di specie, si ribadisce), nell'escludere sostanzialmente la risarcibilità del danno da lesione del rapporto parentale, non può,
pagina 11 di 14 allora, trovare ingresso nel nostro ordinamento e va, pertanto, disapplicata in favore della lex fori, come ritenuto dal giudice di prime cure.
Anche la giurisprudenza di legittimità, in un caso simile rispetto a quello per cui è causa (sebbene riferito all'applicazione del diritto austriaco), ha ritenuto il limite dell'ordine pubblico ostativo all'applicazione, nell'ordinamento italiano, dell'art.1327 ABGB - che limitava il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed escludeva la risarcibilità del danno cosiddetto parentale - venendo in rilievo l'intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 7 della Carta di Nizza, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/08/2013,
n. 19405; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 25/07/2025, n. 21362, che ha chiarito, anche alla luce delle coordinate rese dalla Corte di Giustizia UE, che spetti al giudice del merito stabilire se l'applicazione di una legge straniera, secondo la quale il danno morale sarebbe risarcibile solo a condizione che: a) la lesione sia stata arrecata volontariamente;
b) questa abbia cagionato l'insorgenza di una invalidità permanente di natura psichiatrica nei familiari del defunto e, quindi, non preveda il risarcimento delle sofferenze e del dolore emotivo che non comportino un danno patologico di carattere permanente, consenta di conseguire l'obiettivo di tutela dell'interesse pubblico essenziale sotteso agli artt. 1223 e 1226 cod. civ. e, quanto a quest'ultimo, al meccanismo tabellare volto alla concretizzazione del potere di valutazione equitativa del danno).
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L'infondatezza dei primi tre motivi di gravame rendono, logicamente, privo di fondamento anche quanto chiesto dall'appellante in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado in conseguenza della invocata riforma della sentenza impugnata (ossia la riforma di tale sentenza anche in relazione al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite o, comunque, una riduzione degli importi liquidati, in considerazione dell'applicazione del diritto tedesco per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).
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Al rigetto dell'appello proposto dalla segue, in base al principio della Parte_1 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di e di , delle spese di lite. CP_1 Controparte_2
In particolare, i compensi professionali spettanti ai detti difensori vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (anche per quella di trattazione/istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza pagina 12 di 14 di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n.
7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206; cfr., inoltre, quanto alla liquidazione – all'esito del giudizio di merito- della fase del subprocedimento previsto dall'art. 351 c.p.c., Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028; Sez. VI - 2, Ord., 05/02/2013, n. 2671) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n.
147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dei detti appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, tenuto conto (in base al criterio del
"disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/05/2025, n. 13145) del valore della causa (quindi della somma di euro 259.512,59, in quanto le domande proposte da più attori avverso un medesimo convenuto, integrando un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo attivo, non si sommano tra loro ai fini della determinazione del valore della causa anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali;
sicchè in tali ipotesi il valore della causa, per la liquidazione delle spese processuali, deve essere determinato sulla base della domanda di valore più alto;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/06/2023, n.
18166; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 50).
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Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del secondo grado tra l'appellante e l'appellata (costituita)
[...]
, non essendovi una soccombenza in senso stretto tra le dette parti (tanto è Controparte_3 vero che la seconda ha aderito al terzo motivo di gravame) avendo la notifica dell'atto di appello nei confronti della detta appellata avuto solo valore di litis denuntiatio (cfr., circa la litis denuntiatio e la conseguente assenza di soccombenza, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/07/2024, n. 19985; Sez. lavoro, Ord., 08/05/2024, n. 12500).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3451/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 262/2022 emessa dal Parte_1 Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7.2.2022.
pagina 13 di 14 2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore degli avvocati Marianeve Tramontano e Cristina Di Massa, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di e di dei compensi professionali del secondo grado di CP_1 Controparte_2 giudizio, liquidati complessivamente in euro 14.317,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 17.12.2025
Il Presidente
PP De LI
Il Consigliere est.
PP ST NI
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
PP ST INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3451 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Piscitelli.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) e (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati Marianeve Tramontano e Cristina Di Massa.
- APPELLATI –
(c.f. , in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Sabine Christiane Feller e dall'avv. Maurizio Controparte_4
Lanigra
- APPELLATA –
Controparte_5
- APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 262/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7.2.2022, in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale.”.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., (il 21.7.2025 dalla difesa di CP_1
e , il 29.7.2025 e il 31.7.2025 dalla difesa della , e l'8.9.2025
[...] Controparte_2 Controparte_6 dalla difesa di Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , Parte_1 CP_1 [...]
, la e , proponendo appello avverso CP_2 Controparte_3 Controparte_5 la sentenza n. 262/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7.2.2022.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , quali genitori di , avevano convenuto in CP_1 Controparte_2 Persona_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la (nella qualità di società mandataria in Italia Parte_1 dell'impresa assicurativa tedesca ), al fine di sentirla condannare, ai sensi dell'art. 152 d.lgs. CP_7
n.209/2005, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che gli stessi avevano prospettato di avere patito (sia iure proprio che iure hereditatis) in conseguenza della morte della loro figlia, avvenuta a causa della prospettata esclusiva responsabilità - in relazione ad un sinistro verificatosi il 24.6.2016 in Germania (al km 232.5 dell'autostrada A4 Erfurt)- del conducente ) di un un'autovettura (Audi A3 tg.Wil-SH34, di proprietà di Parte_2
, assicurata per la Rc auto dalla con polizza n.662/892391), sul quale era Controparte_5 CP_7 trasportata la stessa . Persona_1
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza della domanda attorea Parte_1 sia in relazione all'an che al quantum debeatur.
Con atto di intervento volontario si era costituita in giudizio anche l'impresa tedesca Controparte_3
, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
[...]
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale proprietaria del veicolo sul Controparte_8 quale viaggiava la il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dell'istruttoria espletata (in particolare, CP_1 mediante l'escussione dei testi ammessi), con la sentenza n. 262/2022 impugnata in questa sede, dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione italiana in relazione alle domande attoree e dopo aver rilevato l'infondatezza dell'eccezione di litispendenza internazionale sollevata dalla e della Parte_1 Controparte_3
, nonché reputata sussistente la legittimazione passiva della nella
[...] Parte_1 veste di mandataria della compagnia di assicurazioni di diritto tedesco, ha riconosciuto, in parziale accoglimento della domanda proposta in citazione:
a) ad entrambi gli attori, il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita della figlia, quantificato per ciascuno di loro in euro 250.000,00 (utilizzando i parametri delle tabelle milanesi);
pagina 2 di 14 b) a il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dal rimborso delle spese Controparte_2 sostenute per le esequie, ammontanti ad euro 4.760,00, e di quelle di viaggio per la trasferta in Germania, ammontanti ad euro 4.752,59.
Non ha accolto, invece (in assenza di prova), la domanda risarcitoria formulata dagli attori quanto al danno biologico psichico lamentato iure proprio e al danno patrimoniale da lucro cessante, invocato dagli stessi CP_1
e da prospettando l'omessa contribuzione della figlia, prematuramente scomparsa,
[...] Controparte_2 al mantenimento della famiglia.
Ha, infine, condannato la quale mandataria della Parte_1 Parte_3
, al pagamento, in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, degli attori, delle spese di lite,
[...] liquidate complessivamente in euro 25.000,00 per compensi professionali ed in euro 600,00 per esborsi (oltre accessori come per legge).
Tale decisione è stata motivata, per quel che rileva in questa sede, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Innanzitutto il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto provata la dinamica del sinistro così come prospettata dagli attori e, considerato che il sinistro mortale si era verificato in Germania, ha ritenuto astrattamente applicabile il diritto tedesco, in ossequio al disposto normativo di cui all''art.4, par.1, del Regolamento Europeo n.864/2007.
In concreto, poi, ha disapplicato il diritto tedesco – quanto ai danni non patrimoniali da lesione del rapporto parentale- in virtù del limite dell'ordine pubblico internazionale contemplato dall'art.16 della l.218/95.
Segnatamente il Tribunale, rilevando che, secondo l'art. 253 BGB (codice civile tedesco), la risarcibilità del danno non patrimoniale fosse riconosciuta nei soli casi previsti dalla legge tra i quali non era incluso, tuttavia, quello per cui è causa e che, in particolare, la legge tedesca non prevedesse il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, bensì solo il risarcimento per danno morale in relazione a lesioni alla salute patite direttamente dal danneggiato (rappresentando l'unica eccezione a tale regola il c.d. “danno da shock”, riconosciuto dalla Corte Federale Tedesca soltanto in pochi casi di particolare disagio ed integrato da un danno di natura psicologica subito per le gravi lesioni o la morte del danneggiato primario), ha ritenuto che l'art. 253 BGB non superasse il vaglio di cui all'art. 16 della legge 218/95.
Ciò per il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla perdita di un prossimo congiunto, “senza neppure tener conto della intensità del vincolo affettivo che normalmente connota la relazione tra gli appartenenti alla famiglia nucleare e dello sconvolgimento che la perdita del congiunto può provocare (е presuntivamente provoca) nel sentire del familiare superstite e nella dimensione relazionale della sua esistenza. Ne sacrifica quindi ingiustamente il diritto alla forma minima ed imprescindibile di tutela, quella risarcitoria- riparatoria, che nel nostro ordinamento è assicurata dall'art. 2059 c.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalla giurisprudenza nazionale divenuta ormai diritto vivente.”.
Ragion per cui il Tribunale ha ritenuto che la norma di diritto tedesco dovesse essere disapplicata a vantaggio della disciplina nazionale limitatamente alla decisione sulla domanda volta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale patito dagli attori per la perdita della loro figlia. pagina 3 di 14 ****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La ha censurato la sentenza n. 262/2022 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata in questa sede per difetto del contraddittorio.
Ciò per non essersi perfezionata, a suo dire, la notificazione dell'atto di citazione nei confronti di CP_8
(quale proprietaria del veicolo sul quale viaggiava e, quindi, quale litisconsorte necessaria),
[...] Persona_1 non essendovi alcuna prova, secondo l'appellante, che la notifica fosse stata inviata all'effettivo indirizzo di residenza di e restando peraltro indimostrato che quest'ultima fosse l'effettiva proprietaria del Controparte_8 veicolo.
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Con il secondo motivo la – pur evidenziando “che il fatto storico non risulta contestato Parte_1 così come lo “sconvolgimento esistenziale” subito da ogni componente della famiglia ””, ha tuttavia osservato, “dal solo punto CP_1 di vista tecnico-giuridico”, che la prova testimoniale fosse stata espletata allorquando il contraddittorio non fosse ancora integro, con conseguente nullità delle dichiarazioni testimoniali prive, come tali, di valore probatorio.
In particolare ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto che i danni non patrimoniali patiti dagli attori per la perdita della propria figlia fossero stati dimostrati dalle dichiarazioni rese dai testi , e , sebbene tali Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 testimonianze fossero state assunte in una fase processuale in cui il contraddittorio non fosse ancora integro, non essendo stata ancora disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'autoveicolo
). Controparte_8
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Con il terzo motivo l'appellante ha criticato la sentenza gravata in questa sede nella parte in cui il primo giudice ha disapplicato il diritto tedesco a vantaggio del diritto nazionale (ritenendo il Tribunale, si ribadisce, che fosse ostativo all'applicazione del primo - quanto al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale - il limite dell'ordine pubblico internazionale previsto dall'art. 16 della legge n. 218/1995).
Secondo l'appellante, in particolare, sebbene il primo giudice avesse correttamente reputato applicabile al caso in esame il diritto tedesco, avrebbe, tuttavia, erroneamente ritenuto che, in concreto, l'art. 253 del Codice Civile tedesco non potesse essere applicato poiché contrario all'ordine pubblico internazionale, non violando il diritto tedesco, sul punto - ad avviso della nè il diritto comunitario nè quello (italiano) Parte_1 costituzionale, non rientrando il danno da perdita parentale nei diritti fondamentali inviolabili della persona previsti dall'art. 2 della Costituzione.
pagina 4 di 14 In particolare, ad avviso della la riconoscibilità della norma straniera, recante una Parte_1 diversa regolamentazione di una determinata fattispecie, non potrebbe essere travolta ricorrendo all'ordine pubblico internazionale, essendo il richiamo a quest'ultimo giustificato solo in presenza di circostanze eccezionali, allorquando la norma straniera risulti manifestamente incompatibile con quella italiana;
ragion per cui, nel caso di specie, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto limitare il risarcimento spettante agli attori al danno per spese funerarie e ad una somma determinata equitativamente secondo i criteri seguiti dalla giurisprudenza tedesca.
Alla luce di quanto esposto la nell'invocare, in conseguenza della riforma della Parte_1 sentenza impugnata, anche la totale riforma del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite (o una riduzione degli importi liquidati, in considerazione dell'applicazione del diritto tedesco per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
B- sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancato perfezionamento del contraddittorio nei confronti del presunto responsabile civile (titolarità in capo
a e residenza della stessa in Spagna mai oggetto di prova documentale fornita dagli attori), il tutto con Controparte_5 vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- in subordine, quantificare il risarcimento spettante ai sig.ri
e in ragione dell'applicabilità (e nei limiti) del diritto tedesco;
- per l'effetto, CP_1 Controparte_2 parametrare le spese di lite di primo grado in considerazione della netta riduzione dei risarcimenti;
- vittoria di spese e competenze del presente grado.”.
Iscritta la causa al n. 3451/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata in data 22.3.2023, e , contestando l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e CP_1 Controparte_2
348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, 2) rigettare in toto l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza di primo grado, nonché rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
3) confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 262/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Barbato;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione.”.
Si è, altresì, costituita in giudizio, con comparsa depositata il 14.3.2023, la Controparte_3
, aderendo al terzo motivo di gravame (concernente la disapplicazione, da parte del Tribunale di
[...]
Torre Annunziata, per contrarietà al diritto pubblico internazionale, dell'art. 253 BGB in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale) proposto dalla rassegnando le seguenti Pt_4 conclusioni: “…in accoglimento dell'appello promosso dalla e in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n.262/2022, rigettare la domanda iure proprio avanzata dagli attori per la denunciata perdita parentale a seguito del sinistro per cui è causa nei confronti della perché Controparte_3
pagina 5 di 14 infondata in fatto e in diritto ovvero rideterminare il risarcimento loro spettante secondo la legge tedesca. Col favore di spese
e onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 19.4.2023 la causa è stata rinviata per consentire all'appellante di documentare il perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei confronti di mediante la produzione Controparte_5 dell'avviso di ricevimento, differendo l'esame dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata all'esito della detta verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Indi, con ordinanza del 21.9.2023, accertato il perfezionamento della notifica dell'atto di appello nei confronti di e la mancata costituzione di quest'ultima, ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_5
Con la stessa ordinanza questa Corte ha accolto l'istanza, proposta dalla parte appellante, di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (ritenendo sussistente, in particolare, il presupposto del periculum in mora, pur non apparendo manifestamente viziata la sentenza oggetto di gravame) e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 10.9.2024.
In data 15.7.2025 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 16.7.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 16.9.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 21.7.2025 dalla difesa di e il 29.7.2025 e il CP_1 Controparte_2
31.7.2025 dalla difesa della , e l'8.9.2025 dalla difesa di Controparte_6 Controparte_3
la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 17.9.2025 , concedendo
[...] alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati e CP_1 [...]
, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto. CP_2
Ed infatti dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia pagina 6 di 14 messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dagli appellati CP_1
e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi Controparte_2 dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile,
pagina 7 di 14 ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto, e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, l'appello proposto da Parte_1 la Corte ne rileva l'infondatezza per le seguenti ragioni.
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In ordine al primo motivo va innanzitutto precisato che la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono, in generale, eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/12/2013, n. 28464; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/12/2025, n. 32091; Sez. III, Ord., 13/04/2025, n.
9634; Sez. III, 20/10/2021, n. 29027 Sez. III, 29/10/2019, n. 27607).
Tale principio, tuttavia, va riferito al solo caso in cui la nullità della notificazione della citazione riguardi un convenuto che non sia parte necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/06/2025, n. 15612) mentre, nel caso di specie, per l'appunto, il primo giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale proprietaria del veicolo sul quale viaggiava Controparte_8 Per_1
, proprio sul presupposto che fosse litisconsorte necessaria (e senza che tale specifica statuizione sia stata
[...] oggetto di gravame, neanche in via incidentale).
Ciò premesso, e sebbene l'appellante risulti, dunque, legittimata a far valere (per quanto appena detto) i vizi della notifica dell'atto di appello nei confronti di (rimasta contumace in primo grado), la Corte Controparte_8 non ne riscontra, tuttavia, la sussistenza.
La notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio si era perfezionata, infatti, per compiuta giacenza, come documentato anche in questa sede dalla difesa degli appellati , . CP_1 Controparte_2
Ed invero il plico, indirizzato a in via Avenida del Mundo 29, Piso I, Puerta F, 30155 Controparte_8
BanosY Mendigo, Murcia, Spagna, era tornato al mittente con l'indicazione, quanto alla destinataria, che fosse
“Aus” (e il termine spagnolo “Ausente” significa, in italiano, assente).
Peraltro è significativo che anche nel presente grado di giudizio la notifica (in questo caso dell'atto di appello) nei confronti di sia stata effettuata in Spagna, questa volta dalla compagnia assicuratrice Controparte_8 appellante, al medesimo suddetto indirizzo (Via Avenida del Mundo n. 29, Piso I, Puerta F, 30155 BanosY
Mendigo, Murcia), notifica poi risultata regolarmente consegnata alla destinataria (come documentato dall'appellante, telematicamente, il 7.8.2023).
Premesso, allora, che, nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, debba presumersia che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, e che colui che intenda pagina 8 di 14 contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, abbia l'onere di fornirne la prova (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/03/2023, n. 8463), la avrebbe Parte_1 dovuto, quindi, fornire la prova che il luogo di residenza di fosse differente rispetto a quello in Controparte_5 cui le era stato spedito l'atto di integrazione del contraddittorio in primo grado, senza potersi limitare – come ha fatto, invece - a contestare la regolarità di tale notifica per difetto di prova che fosse stata effettuata all'effettivo indirizzo di residenza di . Controparte_8
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Quanto al secondo motivo la Corte rileva che l'appellante non è legittimata, ai sensi dell'art. 157, co.2, c.p.c., a far valere l'asserita nullità dell'attività istruttoria espletata e, di conseguenza, della sentenza impugnata, per essere i suddetti testi stati sentiti – secondo l'appellante- prima che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di
. Controparte_8
Ed infatti la prova testimoniale raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà, quindi, farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/11/2002, n. 16034; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/06/2024, n. 17761; Sez. III, 08/09/1998, n. 8878).
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Non merita accoglimento neanche il terzo motivo di doglianza con cui, si ribadisce, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha disapplicato il diritto tedesco, ritenendo contrari all'ordine pubblico gli effetti ai quali l'applicazione di tale diritto (in particolare l'art.823 BGB e l'art. 7 del Codice della Strada tedesco, interpretati alla luce di quanto previsto dall'art. 253 BGB) avrebbe condotto.
Ed invero il Tribunale, nel rilevare che, in base alle dette norme (evidentemente nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche operate all'ordinamento tedesco nel 2017, trattandosi di un sinistro avvenuto nel 2016), il danno non patrimoniale derivante (a prescindere dalla lesione del diritto alla salute) dalla perdita del rapporto parentale (in conseguenza di un sinistro stradale) fosse, sostanzialmente, irrisarcibile
(essendo previsto solo il risarcimento del danno morale patito direttamente dal danneggiato per la lesione del diritto alla salute e, per i parenti della vittima primaria, solo il c.d. danno da shock), ha giustamente ritenuto che ciò fosse in contrasto con l'ordine pubblico interno (impeditivo, quindi, limitatamente a questo punto, dell'ingresso della legge tedesca nel nostro ordinamento).
Infatti l'art.16 della l.218/95 dispone che la legge straniera non sia applicata qualora i suoi effetti siano in contrasto con l'ordine pubblico;
analoga norma è, poi, contemplata dal Regolamento (CE) n. 864/2007, il cui art.26 prevede: “L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.”.
pagina 9 di 14 Sul punto va detto, invero, che l'ordine pubblico impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti e deve essere inteso come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia dei principi immanenti agli istituti giuridici più importanti nel nostro ordinamento.
A tale storica funzione “limitativa” del concetto di ordine pubblico, si è affiancata, con l'emergere e il consolidarsi dell'Unione Europea, una ulteriore funzione promozionale dei valori dalla stessa tutelati, che ne mira ad armonizzarne il rispetto.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra l'ordine pubblico dell'Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza.
Sicchè l'applicazione di un istituto giuridico regolamentato dalla legge straniera, quand'anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che inverano l'ordinamento costituzionale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 05/07/2017, n. 16601).
In altri termini, agli effetti del diritto internazionale privato, l'ordine pubblico che impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'"ordine pubblico internazionale", da intendersi come complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente - caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/12/2024, n. 34017 e i numerosi riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Non vi potrà, quindi, essere un arretramento del controllo di compatibilità della legge straniera con i principi essenziali della “lex fori”, soprattutto in materie inerenti ai diritti fondamentali che la Carta Costituzionale riconosce alla persona.
Sicchè, in sintesi, l'accertamento demandato al giudice, qualora si controverta sull'applicazione di una norma straniera, non è volto ad un vaglio di piena corrispondenza tra l'istituto straniero e quello italiano, essendo piuttosto mirato al riscontro della compatibilità dello stesso con i principi e gli istituti fondamentali del nostro ordinamento.
In altre parole, occorre accertare se analoga norma potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento senza subire una censura di incostituzionalità.
E, sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Torre Annunziata ha condivisibilmente ritenuto che le dette norme della legislazione tedesca (nella formulazione, si ribadisce, applicabile ratione temporis al caso di specie)
pagina 10 di 14 non potessero far ingresso nel nostro ordinamento, poiché contrarie al diritto fondamentale della persona alle relazioni familiari, riconosciuto e garantito dal nostro ordinamento.
La legislazione tedesca (nella formulazione applicabile, dal punto di vista temporale, al caso in esame, si ripete) richiamata dal primo giudice, non comportava, invero, soltanto una differenza in termini di quantificazione del danno in questione (in tal caso non vi sarebbe stato alcun dubbio di compatibilità con l'ordine pubblico internazionale, tenuto anche conto che la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha, come tale, una copertura costituzionale, purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/12/2024, n. 34017 cit.; Sez. III, 06/02/2024, n. 3448 e i richiami anche alla giurisprudenza costituzionale ivi operati;
Sez. III, 30/04/2018, n. 10321), ma negava, sostanzialmente, proprio la risarcibilità, in favore degli stretti congiunti della vittima primaria, del pregiudizio non patrimoniale (a prescindere dalla lesione della salute) patito per effetto della perdita del rapporto parentale.
E, infatti le relazioni familiari sono previste e tutelate dagli artt.29, 30 e 31 della Carta Costituzionale nonché dall'art.8 della Convenzione dei diritti dell'uomo che - non è superfluo rammentare- costituisce parametro interposto di costituzionalità della legge.
Nondimeno, la stessa Carta di Nizza, all'art.33, prevede la tutela della famiglia sul piano, giuridico, economico e sociale.
Accertato, dunque, che quello alle relazioni familiari è un diritto della persona costituzionalmente tutelato, occorre verificare se il mancato risarcimento, nell'ipotesi di lesione di tale diritto, possa considerarsi compatibile con i principi fondanti l'ordinamento nazionale.
Sul punto va rilevato che anche l'ordinamento italiano, mediante una norma speculare alla citata disposizione tedesca, limita il risarcimento dei danni non patrimoniali alle sole ipotesi previste dalla legge.
Sulla base, però, di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., la giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha escluso che le ipotesi in cui il danno non patrimoniale dovesse considerarsi risarcibile potessero limitarsi al solo catalogo enucleato dal legislatore, costituendo il risarcimento la forma minima e imprescindibile di tutela ove la lesione riguardi un diritto della persona costituzionalmente tutelato.
Infatti, nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/05/2003, n. 8828).
Proprio in ragione dell'inderogabilità di tale forma di riparazione, quale tutela minima garantita dall'ordinamento italiano ad ogni individuo, la legge tedesca (nella formulazione applicabile al caso di specie, si ribadisce), nell'escludere sostanzialmente la risarcibilità del danno da lesione del rapporto parentale, non può,
pagina 11 di 14 allora, trovare ingresso nel nostro ordinamento e va, pertanto, disapplicata in favore della lex fori, come ritenuto dal giudice di prime cure.
Anche la giurisprudenza di legittimità, in un caso simile rispetto a quello per cui è causa (sebbene riferito all'applicazione del diritto austriaco), ha ritenuto il limite dell'ordine pubblico ostativo all'applicazione, nell'ordinamento italiano, dell'art.1327 ABGB - che limitava il risarcimento in favore dei congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed escludeva la risarcibilità del danno cosiddetto parentale - venendo in rilievo l'intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 7 della Carta di Nizza, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/08/2013,
n. 19405; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 25/07/2025, n. 21362, che ha chiarito, anche alla luce delle coordinate rese dalla Corte di Giustizia UE, che spetti al giudice del merito stabilire se l'applicazione di una legge straniera, secondo la quale il danno morale sarebbe risarcibile solo a condizione che: a) la lesione sia stata arrecata volontariamente;
b) questa abbia cagionato l'insorgenza di una invalidità permanente di natura psichiatrica nei familiari del defunto e, quindi, non preveda il risarcimento delle sofferenze e del dolore emotivo che non comportino un danno patologico di carattere permanente, consenta di conseguire l'obiettivo di tutela dell'interesse pubblico essenziale sotteso agli artt. 1223 e 1226 cod. civ. e, quanto a quest'ultimo, al meccanismo tabellare volto alla concretizzazione del potere di valutazione equitativa del danno).
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L'infondatezza dei primi tre motivi di gravame rendono, logicamente, privo di fondamento anche quanto chiesto dall'appellante in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado in conseguenza della invocata riforma della sentenza impugnata (ossia la riforma di tale sentenza anche in relazione al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite o, comunque, una riduzione degli importi liquidati, in considerazione dell'applicazione del diritto tedesco per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).
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Al rigetto dell'appello proposto dalla segue, in base al principio della Parte_1 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di e di , delle spese di lite. CP_1 Controparte_2
In particolare, i compensi professionali spettanti ai detti difensori vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (anche per quella di trattazione/istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza pagina 12 di 14 di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n.
7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206; cfr., inoltre, quanto alla liquidazione – all'esito del giudizio di merito- della fase del subprocedimento previsto dall'art. 351 c.p.c., Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028; Sez. VI - 2, Ord., 05/02/2013, n. 2671) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n.
147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dei detti appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, tenuto conto (in base al criterio del
"disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/05/2025, n. 13145) del valore della causa (quindi della somma di euro 259.512,59, in quanto le domande proposte da più attori avverso un medesimo convenuto, integrando un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo attivo, non si sommano tra loro ai fini della determinazione del valore della causa anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali;
sicchè in tali ipotesi il valore della causa, per la liquidazione delle spese processuali, deve essere determinato sulla base della domanda di valore più alto;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/06/2023, n.
18166; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 50).
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Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del secondo grado tra l'appellante e l'appellata (costituita)
[...]
, non essendovi una soccombenza in senso stretto tra le dette parti (tanto è Controparte_3 vero che la seconda ha aderito al terzo motivo di gravame) avendo la notifica dell'atto di appello nei confronti della detta appellata avuto solo valore di litis denuntiatio (cfr., circa la litis denuntiatio e la conseguente assenza di soccombenza, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/07/2024, n. 19985; Sez. lavoro, Ord., 08/05/2024, n. 12500).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3451/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 262/2022 emessa dal Parte_1 Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 7.2.2022.
pagina 13 di 14 2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore degli avvocati Marianeve Tramontano e Cristina Di Massa, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di e di dei compensi professionali del secondo grado di CP_1 Controparte_2 giudizio, liquidati complessivamente in euro 14.317,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 17.12.2025
Il Presidente
PP De LI
Il Consigliere est.
PP ST NI
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