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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 870/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 694/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1407/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 14/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04L802521 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/8/2020 l'Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX04L802521 notificato in data 10/12/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 60.010,00 a titolo di Ires, disconoscendosi la natura non di lucro dell'associazione.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile con sentenza 1407/2022 del 14/6/2022 mediante la quale le spese venivano compensate, reputandosi tardiva la notifica del ricorso.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Ricorrente_1 assumendo la tempestività del ricorso avuto riguardo alla sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica, quindi riproponendo le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo (difetto ed erroneità della motivazione, regolarità della contabilizzazione dei ricavi, regolare svolgimento delle assemblee, regolare tenuta dei libri dei soci, infondatezza delle pretese).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo la tardività del ricorso e la correttezza della ripresa a tassazione per irregolarità della tenuta della contabilità e del libro soci, assenza di democraticità anche alla luce dei questionari somministrati agli avventori rinvenuti al momento dell'accesso.
La ricorrente depositava memorie assumendo la “buona fede del contribuente in ordine alla scadenza del termine per l'impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va rilevato che incontestati sono i termini di notifica dell'atto impugnato e del ricorso. Invero: in data 10/12/2019 veniva notificato l'avviso impugnato;
in data 5/2/2020 veniva presentata domanda di adesione;
in data
9/7/2020 veniva notificato il ricorso introduttivo, dunque a distanza di 6 mesi e 29 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 «dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020» (per complessivi gg. 63) sono sospesi «i termini stabiliti… per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali… ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
Nella specie il termine per la proposizione del ricorso – di 60 giorni ai sensi dell'art. 21 d.Lv. 546/92 – decorrente dal 10/12/2019, veniva a scadere, originariamente, in data 8/2/2020, dunque, in epoca anteriore all'intervento della sospensione di cui all'art. 83 cit.
Ai sensi dell'art. 6 c. 2 d.Lv. 218/97 «Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter…» (invito a comparire o invito al contraddittorio), «…può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione…». In tali casi, ai sensi del comma 3, «il termine per l'impugnazione… sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente». In conseguenza dell'istanza di adesione in data 5/2/2020, dunque, il residuo termine per l'impugnazione
(pari a gg. 3) restava sospeso per l'ulteriore periodo di 90 giorni. Il termine di 90 giorni veniva a scadere in data 5/5/2020. Da tale data avrebbe dovuto riprendere a decorrere il termine residuo per l'impugnazione di giorni 3. La decorrenza, però, restava sospesa, ai sensi dell'art. 83 D.L. cit., fino al 11/5/2022, riprendendo la sua decorrenza da tale data. Sicchè il termine per l'impugnazione veniva a scadere in data 14/5/2020. Il ricorso, invece, veniva notificato solo in data 9/7/2020, a termine decadenziale ormai scaduto.
Erronea è la valutazione dell'appellante: infatti il termine di sospensione in pendenza di domanda di adesione non è soggetto, a sua volta, a sospensione ai sensi del cit. art. 83, dal momento che la norma in questione si riferisce ai soli termini per l'impugnazione ed ai termini pe le attività processuali, mentre, ovviamente,
l'attività di adesione ha natura esclusivamente amministrativa. Il fatto che i due termini di sospensione siano cumulabili, significa, ovviamente, che l'applicazione della sospensione del termine in pendenza di adesione si cumula alla sospensione dei termini di impugnazione, ovviamente limitatamente alla parte di essi che ricade nel periodo «dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020».
Va, pertanto, confermata la valutazione di inammissibilità formulata con la sentenza impugnata.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 4.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 694/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1407/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 14/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04L802521 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/8/2020 l'Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX04L802521 notificato in data 10/12/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 60.010,00 a titolo di Ires, disconoscendosi la natura non di lucro dell'associazione.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile con sentenza 1407/2022 del 14/6/2022 mediante la quale le spese venivano compensate, reputandosi tardiva la notifica del ricorso.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Ricorrente_1 assumendo la tempestività del ricorso avuto riguardo alla sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica, quindi riproponendo le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo (difetto ed erroneità della motivazione, regolarità della contabilizzazione dei ricavi, regolare svolgimento delle assemblee, regolare tenuta dei libri dei soci, infondatezza delle pretese).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo la tardività del ricorso e la correttezza della ripresa a tassazione per irregolarità della tenuta della contabilità e del libro soci, assenza di democraticità anche alla luce dei questionari somministrati agli avventori rinvenuti al momento dell'accesso.
La ricorrente depositava memorie assumendo la “buona fede del contribuente in ordine alla scadenza del termine per l'impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va rilevato che incontestati sono i termini di notifica dell'atto impugnato e del ricorso. Invero: in data 10/12/2019 veniva notificato l'avviso impugnato;
in data 5/2/2020 veniva presentata domanda di adesione;
in data
9/7/2020 veniva notificato il ricorso introduttivo, dunque a distanza di 6 mesi e 29 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 «dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020» (per complessivi gg. 63) sono sospesi «i termini stabiliti… per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali… ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
Nella specie il termine per la proposizione del ricorso – di 60 giorni ai sensi dell'art. 21 d.Lv. 546/92 – decorrente dal 10/12/2019, veniva a scadere, originariamente, in data 8/2/2020, dunque, in epoca anteriore all'intervento della sospensione di cui all'art. 83 cit.
Ai sensi dell'art. 6 c. 2 d.Lv. 218/97 «Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter…» (invito a comparire o invito al contraddittorio), «…può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione…». In tali casi, ai sensi del comma 3, «il termine per l'impugnazione… sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente». In conseguenza dell'istanza di adesione in data 5/2/2020, dunque, il residuo termine per l'impugnazione
(pari a gg. 3) restava sospeso per l'ulteriore periodo di 90 giorni. Il termine di 90 giorni veniva a scadere in data 5/5/2020. Da tale data avrebbe dovuto riprendere a decorrere il termine residuo per l'impugnazione di giorni 3. La decorrenza, però, restava sospesa, ai sensi dell'art. 83 D.L. cit., fino al 11/5/2022, riprendendo la sua decorrenza da tale data. Sicchè il termine per l'impugnazione veniva a scadere in data 14/5/2020. Il ricorso, invece, veniva notificato solo in data 9/7/2020, a termine decadenziale ormai scaduto.
Erronea è la valutazione dell'appellante: infatti il termine di sospensione in pendenza di domanda di adesione non è soggetto, a sua volta, a sospensione ai sensi del cit. art. 83, dal momento che la norma in questione si riferisce ai soli termini per l'impugnazione ed ai termini pe le attività processuali, mentre, ovviamente,
l'attività di adesione ha natura esclusivamente amministrativa. Il fatto che i due termini di sospensione siano cumulabili, significa, ovviamente, che l'applicazione della sospensione del termine in pendenza di adesione si cumula alla sospensione dei termini di impugnazione, ovviamente limitatamente alla parte di essi che ricade nel periodo «dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020».
Va, pertanto, confermata la valutazione di inammissibilità formulata con la sentenza impugnata.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 4.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 oltre accessori di legge.