Articolo 1 della Legge 17 febbraio 2001, n. 46
Articolo 2
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11 marzo 2001
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.
Entrata in vigore il 11 marzo 2001
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