Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 342
Articolo 2
Versione
1 novembre 1991
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990.
Entrata in vigore il 1 novembre 1991