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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2671/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16525/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249101187042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249101187042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249101187042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110078648032000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140196805281000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150091703944000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05/11/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha promosso ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249101187042000, ricevuta il 04/10/2024, con la quale è stato ingiunto il pagamento di complessivi
€ 621,72 per il recupero della Tassa Automobilistica per gli anni 2006, 2011 e 2012, derivante dalle presupposte cartelle esattoriali nn. 09720110078648032, 09720140196805281, 09720150091703944, asseritamente mai notificate.
Parte ricorrente ha contestato la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento (di cui ha eventualmente chiesto il deposito dell'originale delle relate di notifica) e la conseguente intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi intimati e delle relative sanzioni ed interessi.
Il 18/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la fondatezza del ricorso in virtù della corretta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata, di cui ha depositato copia, ha altresì sottolineato la non necessità che l'Agente della Riscossione produca in giudizio l'originale degli atti notificati e ha contestato la presunta prescrizione dei tributi e delle relative sanzioni ed interessi ivi ingiunte.
Il 13/03/2025 il ricorrente ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, in virtù dell'integrale pagamento delle somme intimate, eseguito il 09/03/2025.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che in data 09/03/2025, quindi successivamente alla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Parte ricorrente ha eseguito il pagamento delle somme oggetto di intimazione.
Pertanto, va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in virtù della soccombenza della stessa, il cui adempimento è avvenuto successivamente all'instaurazione del giudizio e alla costituzione della resistente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, pari ad € 250,00 oltre accessori se dovuti.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente
MM RG
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16525/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249101187042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249101187042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249101187042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110078648032000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140196805281000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150091703944000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05/11/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha promosso ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249101187042000, ricevuta il 04/10/2024, con la quale è stato ingiunto il pagamento di complessivi
€ 621,72 per il recupero della Tassa Automobilistica per gli anni 2006, 2011 e 2012, derivante dalle presupposte cartelle esattoriali nn. 09720110078648032, 09720140196805281, 09720150091703944, asseritamente mai notificate.
Parte ricorrente ha contestato la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento (di cui ha eventualmente chiesto il deposito dell'originale delle relate di notifica) e la conseguente intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi intimati e delle relative sanzioni ed interessi.
Il 18/12/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la fondatezza del ricorso in virtù della corretta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata, di cui ha depositato copia, ha altresì sottolineato la non necessità che l'Agente della Riscossione produca in giudizio l'originale degli atti notificati e ha contestato la presunta prescrizione dei tributi e delle relative sanzioni ed interessi ivi ingiunte.
Il 13/03/2025 il ricorrente ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, in virtù dell'integrale pagamento delle somme intimate, eseguito il 09/03/2025.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che in data 09/03/2025, quindi successivamente alla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Parte ricorrente ha eseguito il pagamento delle somme oggetto di intimazione.
Pertanto, va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in virtù della soccombenza della stessa, il cui adempimento è avvenuto successivamente all'instaurazione del giudizio e alla costituzione della resistente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, pari ad € 250,00 oltre accessori se dovuti.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente
MM RG