Art. 12.
Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 , e' sostituito col seguente:
"La commissione di esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo".
Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 , e' sostituito col seguente:
"La commissione di esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo".