Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 575/2024 R.G. promossa da:
IN PERSONA DEL TITOLARE Parte_1 [...]
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. ECCHER LORENZO e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DELLE ORNE 32 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
ECCHER LORENZO
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MERLER ANDREA e TOMASI NICOLA P.IVA_2
( ) VIALE TRENTO N. 67 38100 TRENTO;
elettivamente domiciliato in C.F._1
V.LE ROVERETO, 67 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. MERLER ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: NEL MERITO: − rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formulata da Parte_3 per tutte le ragioni esposte − accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ditta
[...]
individuale , in persona del titolare , e da Parte_1 Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 4
legale rappresentante , per tutte le ragioni esposte;
Controparte_2
− per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 56/2024 del
23.01.2024, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Trento, in persona del Giudice Dott.sa Laura Di
Bernardi, su istanza di in persona del Parte_3
legale rappresentante , per tutte le ragioni esposte;
Controparte_2
− rigettare la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata da
[...]
in persona del legale rappresentante , per tutte le Parte_3 Controparte_2
ragioni esposte. IN OGNI CASO:
− con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: − ammettere tutti i documenti e le istanze istruttorie richieste nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
CONVENUTA OPPOSTA:1) in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto, per le ragioni esposte in premessa della comparsa di costituzione e risposta di questa difesa, l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ma temerariamente proposta a soli fini dilatori, mentre il debito risulta documentalmente riconosciuto;
2) in via principale: per le ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettare ogni avversaria domanda ed eccezione siccome infondate in fatto e in diritto e accertata e dichiarata la sussistenza e l'esigibilità del credito vantato da nei confronti Parte_3 dell' e del sig. nella misura e per le causali già Controparte_4 Parte_1
proposte con ricorso per decreto ingiuntivo, richiamate e precisate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 56/2024 del 23.01.2024 o comunque, accertato e dichiarato che è creditrice in ragione di tutto quanto esposto Parte_3
nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, condannare congiuntamente l' e il sig. a pagare in Controparte_4 Parte_1 favore di la somma di € 25.509,53 in linea capitale, ovvero la maggiore o minore Parte_3
somma ritenuta di Giustizia, oltre ad € 120,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'articolo 6 D. Lgs.
231/02 ed interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, come da domanda, nonché le spese del relativo procedimento di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per anticipazioni, oltre a 15% per spese forfettarie, nonché I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, oltre alle successive tutte occorrende;
pagina 2 di 4 3) con vittoria di spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche, nonché spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende, nonché condanna, ai sensi dell'art. 96 cpc, terzo comma.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.1.3.24 , titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1 56/2024 emesso dal Tribunale di Trento in forza del quale era stato condannato a corrispondere alla la somma di € 25.629,53, oltre ad Parte_3
interessi e spese, quale corrispettivo per i materiali edili forniti.
Ha contestato l'esistenza del credito azionato da controparte affermando che le fatture non potevano costituire una prova adeguata. Ha asserito, inoltre, che l'invio di una mera proposta di rateizzazione non costituiva riconoscimento del debito.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 23.9.24 si è costituita la affermando di aver fornito a controparte i Parte_3 materiali indicati nelle fatture e che l'attore si era riconosciuto debitore, sottoscrivendo in data
13.4.2023, un piano di rientro in forza del quale si era impegnato a corrispondere le somme oggetto di causa in 7 rate mensili entro e non oltre il 5 di ogni mese a partire dal maggio 2023.
Ha affermato che l'attore aveva corrisposto solo la prima rata per € 3.644,22, e che era debitore dell'importo residuo.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta e che l'attore fosse condannato ex art. 96, 3 comma cpc.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Invero, risulta documentalmente che (doc.7) in data 13.4.2023 si è riconosciuto Parte_1
debitore degli importi oggetto delle fatture poste alla base del presente decreto ingiuntivo e si è impegnato a provvedere al pagamento mediante la corresponsione di 8 rate (di cui n.7 di € 3.644,22 e rata finale di € 3.644,21) da versare entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di maggio 2023.
Risulta, altresì, che l'attore ha corrisposto la prima rata in data 10.5.2023 (doc.7: con causale: primo acconto su fatture), ma non ha, poi, provveduto ai successivi pagamenti.
La giurisprudenza ha statuito che (ordinanza n.318818 del 10/12/2024) “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto
pagina 3 di 4 fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”.
Nessuna prova, al riguardo, è stata fornita dall'attore; ne consegue che l'opposizione proposta deve essere respinta.
In considerazione della palese infondatezza dell'opposizione, ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96, 3 comma cpc (che va contenuta nell'importo di € 300,00, considerato che è stata immediatamente concessa la provvisoria esecutorietà e che la causa è stata immediatamente definita).
Le spese, liquidate nella misura di seguito indicata in considerazione della semplicità della vertenza, del mancato esperimento dell'istruttoria e dell'emissione di una sentenza ex art. 281 sexies cpc, vengono poste a carico di parte attrice in forza delle soccombenza;
pertanto:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase trattazione: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 – 50 % = € 2.538,50 per compensi oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.56/24;
2. CO , titolare dell'omonima ditta individuale, a corrispondere alla Parte_1
la somma di € 300,00 ex art. 96 cpc;
Parte_3
3. CO , titolare dell'omonima ditta individuale, a rimborsare alla Parte_1
le spese di lite che liquida in € 2.538,50 per compensi oltre iva, cnpa e 15 % Pt_3 Parte_3
ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 24/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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