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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5381 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5381 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5381 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Siracusa, e depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 1/3/2024, rubricato al n. 638/2024 R.G. la G.F. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1 ricorre avverso l' avviso di accertamento meglio descritto in epigrafe, per TARI relativa agli anni 2018, 2019 e 2020, per euro 9555,00 circa nei confronti del predetto Comune.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi ampiamente esposti nell'atto:
Inesistenza notifica;
difetto sottoscrizione;
nullita' dell' avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione;
decadenza con riferimento all'anno 2018; mancanza presupposto impositivo per esse gli immobili concessi in locazione;
Chiede l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato, con il favore delle spese.
Si e' costituito il Comune di Siracusa contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza pubblica tenutasi in data 13/1/2026 la causa e' stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso della Commissione, e' infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che e' infondato il motivo con cui si deduce l'inesistenza della notificazione atteso che, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la notificazione ha raggiunto il suo scopo consentendo alla società ricorrente di proporre tempestivo ricorso con la conseguenza che ogni eventuale vizio deve ritenersi sanato.
Infondato e' il motivo con si deduce il difetto di sottoscrizione atteso che, come rilevato dal Comune costituitosi, l'avviso e' sottoscritto dal dirigente del settore Tributi del Comune di Siracusa Carmelo
Lorefice nominato coma da determina sindacale prodotta in atti sicche' non era necessaria alcuna delega.
Infondato e' anche il motivo con cui si deduce il difetto di motivazione dell' avviso d'accertamento, atteso che, nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta congruamente motivato ed ha consentito alla società contribuente di comprendere adeguatamente le ragioni dell'accertamento e di confutarle adeguatamente sia nell'an che nel quantum.
Invero, gli avvisi sono chiari nell'esplicitare le ragioni loro sottese atteso che, per un verso, recano la chiara indicazione degli immobili esattamente individuati e per altro verso, in essi, sono richiamate delibere e norme che devono esser noti al contribuente perche' oggetto di conoscenza legale attraverso il sistema di pubblicità legale degli atti deliberativi dei Comuni e poiche' la loro pubblicazione in quanto oggetto di obbligo di legge si presume ( cfr. da ultimo Cass. 2017/16289 ). Infondato e' anche il motivo con cui si deduce la decadenza, con evidente riferimento all'anno 2018, atteso che trattandosi di omessa dichiarazione la decadenza si sarebbe verificata al 31/12/23 e l'avviso risulta notificato via pec il 18/12/23 e quindi entro il quinquennio di legge.
Infondato e' infine il motivo con si contesta la sussistenza del presupposto impositivo deducendosi che l'immobile è locato atteso che non vi e' in atti nessun contratto di locazione e che l'immobile risulta catastalmente intestato alla società ricorrente.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente nella misura che si liquida, nell'intero in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dei criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese processuali che liquida in euro 233,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Quinta in Siracusa, in data 13/1/2026
Il Presidente Estensore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5381 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5381 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5381 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Siracusa, e depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 1/3/2024, rubricato al n. 638/2024 R.G. la G.F. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1 ricorre avverso l' avviso di accertamento meglio descritto in epigrafe, per TARI relativa agli anni 2018, 2019 e 2020, per euro 9555,00 circa nei confronti del predetto Comune.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi ampiamente esposti nell'atto:
Inesistenza notifica;
difetto sottoscrizione;
nullita' dell' avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione;
decadenza con riferimento all'anno 2018; mancanza presupposto impositivo per esse gli immobili concessi in locazione;
Chiede l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato, con il favore delle spese.
Si e' costituito il Comune di Siracusa contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza pubblica tenutasi in data 13/1/2026 la causa e' stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso della Commissione, e' infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che e' infondato il motivo con cui si deduce l'inesistenza della notificazione atteso che, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la notificazione ha raggiunto il suo scopo consentendo alla società ricorrente di proporre tempestivo ricorso con la conseguenza che ogni eventuale vizio deve ritenersi sanato.
Infondato e' il motivo con si deduce il difetto di sottoscrizione atteso che, come rilevato dal Comune costituitosi, l'avviso e' sottoscritto dal dirigente del settore Tributi del Comune di Siracusa Carmelo
Lorefice nominato coma da determina sindacale prodotta in atti sicche' non era necessaria alcuna delega.
Infondato e' anche il motivo con cui si deduce il difetto di motivazione dell' avviso d'accertamento, atteso che, nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta congruamente motivato ed ha consentito alla società contribuente di comprendere adeguatamente le ragioni dell'accertamento e di confutarle adeguatamente sia nell'an che nel quantum.
Invero, gli avvisi sono chiari nell'esplicitare le ragioni loro sottese atteso che, per un verso, recano la chiara indicazione degli immobili esattamente individuati e per altro verso, in essi, sono richiamate delibere e norme che devono esser noti al contribuente perche' oggetto di conoscenza legale attraverso il sistema di pubblicità legale degli atti deliberativi dei Comuni e poiche' la loro pubblicazione in quanto oggetto di obbligo di legge si presume ( cfr. da ultimo Cass. 2017/16289 ). Infondato e' anche il motivo con cui si deduce la decadenza, con evidente riferimento all'anno 2018, atteso che trattandosi di omessa dichiarazione la decadenza si sarebbe verificata al 31/12/23 e l'avviso risulta notificato via pec il 18/12/23 e quindi entro il quinquennio di legge.
Infondato e' infine il motivo con si contesta la sussistenza del presupposto impositivo deducendosi che l'immobile è locato atteso che non vi e' in atti nessun contratto di locazione e che l'immobile risulta catastalmente intestato alla società ricorrente.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente nella misura che si liquida, nell'intero in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dei criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese processuali che liquida in euro 233,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Quinta in Siracusa, in data 13/1/2026
Il Presidente Estensore