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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 9530/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9530/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Lacerenza per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pessi
( ) e RA FA Email_2
( ) per procura in atti Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, continuativamente ed ininterrottamente, dal 19.7.2022 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo parziale, 15 ore settimanali, con la qualifica di
“operaio polifunzionale”, ascrivibile al livello V del CCNL Turismo, presso il Quartier
Generale dell'Aereonautica Militare di Bari-Palese, adducendo di aver subito plurime condotte discriminatorie, mobbizzanti e demansionanti, essendo stata adibita a mansioni
2 inferiori, ha convenuto in giudizio per sentir: “1) Accertarsi e Controparte_1
dichiararsi che la ricorrente lavora alle dipendenze della società resistente dal 19.07.2022, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio qualificato polifunzionale ascrivibile al livello V del CCNL Turismo- Pubblici Esercizi del 08.02.2018, successive modifiche ed integrazioni;
2) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente espleta la propria mansione presso l'appalto denominato “Quartier Generale dell'Aereonautica Militare di Bari-Palese”; 3) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ad onta dell'inquadramento contrattuale al livello V del CCNL di categoria, è stata adibita a svolgere mansioni inferiori ascrivibili al livello VI/S, quale addetta ai servizi mensa, ovvero al livello VII, addetta alle pulizie, di cui al CCNL di categoria, con le modalità
descritte nella narrativa che precede;
4) Accertarsi e dichiararsi che la società resistente ha violato gli artt. 1175, 1362, 1375 e 2103 c.c.; dell'art. 54 del CCNL Pubblici Esercizi del 08.02.2018 e succ.
integraz. e modificaz;
5) conseguentemente e per l'effetto condannarsi la CP_1
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, quale obbligazione di fare ex. art. 1217
[...]
c.c. ad adibire la lavoratrice alle sue mansioni originarie, con conseguente nullità di ogni contrario provvedimento datoriale difforme ai sensi dell'art. 2103 comma 9; 6) conseguentemente e per l'effetto condannarsi la in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., per la somma complessiva pari alle retribuzioni per i mesi in cui la ricorrente è stata demansionata ovvero di quella somma maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere congrua e legittima, calcolata in via equitativa ex art. 1226
c.c.; 7) condannarsi, infine, la resistente, al pagamento delle spese di lite, oltre a tutti gli accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”.
La resistente, nel costituirsi, ha contestato la ricostruzione attorea e chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Il ricorso non merita accoglimento.
Sebbene dalla testimonianza di risulta che la ricorrente “in autonomia Tes_1
operativa, aveva svolto le mansioni di referente aziendale;
aiuto cuoca;
cuoca (in caso di mancanza di personale in varie caserme); gestione magazzino/merci; autista (per i pasti veicolati); cassiera (pasti a pagamento quando c'erano); gestione ordini/carico/scarico DDT;
gestione del personale d'impianto
3 (turni) ed infine ha conseguito e possiede attestati di primo soccorso e antincendio in corso di validità”
(cfr., verbale di udienza del 7.11.2024), i testi (cfr., verbale di udienza del Testimone_2
23.1.2025 e (cfr., verbale di udienza del 12.6.2025) hanno rappresentato che a Testimone_3
seguito dell'avvicendamento della società appaltatrice sono stati riorganizzati i ruoli e la ricorrente è stata ricondotta alle mansioni di appartenenza.
Invero, la predetta lavoratrice è assunta con la qualifica di “operaio polifunzionale”,
ascrivibile al livello V del CCNL Turismo (cfr., contratto).
Appartengono a tale livello: “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
• tablottista e marchiere;
• cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
• cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
• telescriventista;
• magazziniere comune;
• centralinista;
• cellista surgelati o precotti;
• terzo pasticcere;
• dattilografo;
• altri impiegati d'ordine;
• dispensiere;
• cantiniere;
• banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
• banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
• operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
• carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
4 • sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
• addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
• addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
• controllo merci;
• cameriere bar, tavola calda, self-service;
• demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
• barista;
• guardarobiere non consegnatario;
• allestitore catering;
• autista di pista catering;
• secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già
predisposto;
• operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
• guardia giurata;
• conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi,
autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
• operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
5 • addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Orbene tutte le mansioni svolte dalla ricorrente prima e dopo la sostituzione dell'appaltatrice rientrano nel livello per cui è stata assunta.
Le doglianze relative a dissapori con i colleghi ovvero alla preferenza di una mansione in luogo di altra non è motivo di accoglimento del ricorso, che va pertanto rigettato.
In ragione della natura della decisione, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI OR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 9530/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice CI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9530/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Lacerenza per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pessi
( ) e RA FA Email_2
( ) per procura in atti Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, continuativamente ed ininterrottamente, dal 19.7.2022 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo parziale, 15 ore settimanali, con la qualifica di
“operaio polifunzionale”, ascrivibile al livello V del CCNL Turismo, presso il Quartier
Generale dell'Aereonautica Militare di Bari-Palese, adducendo di aver subito plurime condotte discriminatorie, mobbizzanti e demansionanti, essendo stata adibita a mansioni
2 inferiori, ha convenuto in giudizio per sentir: “1) Accertarsi e Controparte_1
dichiararsi che la ricorrente lavora alle dipendenze della società resistente dal 19.07.2022, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio qualificato polifunzionale ascrivibile al livello V del CCNL Turismo- Pubblici Esercizi del 08.02.2018, successive modifiche ed integrazioni;
2) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente espleta la propria mansione presso l'appalto denominato “Quartier Generale dell'Aereonautica Militare di Bari-Palese”; 3) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ad onta dell'inquadramento contrattuale al livello V del CCNL di categoria, è stata adibita a svolgere mansioni inferiori ascrivibili al livello VI/S, quale addetta ai servizi mensa, ovvero al livello VII, addetta alle pulizie, di cui al CCNL di categoria, con le modalità
descritte nella narrativa che precede;
4) Accertarsi e dichiararsi che la società resistente ha violato gli artt. 1175, 1362, 1375 e 2103 c.c.; dell'art. 54 del CCNL Pubblici Esercizi del 08.02.2018 e succ.
integraz. e modificaz;
5) conseguentemente e per l'effetto condannarsi la CP_1
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, quale obbligazione di fare ex. art. 1217
[...]
c.c. ad adibire la lavoratrice alle sue mansioni originarie, con conseguente nullità di ogni contrario provvedimento datoriale difforme ai sensi dell'art. 2103 comma 9; 6) conseguentemente e per l'effetto condannarsi la in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., per la somma complessiva pari alle retribuzioni per i mesi in cui la ricorrente è stata demansionata ovvero di quella somma maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere congrua e legittima, calcolata in via equitativa ex art. 1226
c.c.; 7) condannarsi, infine, la resistente, al pagamento delle spese di lite, oltre a tutti gli accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”.
La resistente, nel costituirsi, ha contestato la ricostruzione attorea e chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Il ricorso non merita accoglimento.
Sebbene dalla testimonianza di risulta che la ricorrente “in autonomia Tes_1
operativa, aveva svolto le mansioni di referente aziendale;
aiuto cuoca;
cuoca (in caso di mancanza di personale in varie caserme); gestione magazzino/merci; autista (per i pasti veicolati); cassiera (pasti a pagamento quando c'erano); gestione ordini/carico/scarico DDT;
gestione del personale d'impianto
3 (turni) ed infine ha conseguito e possiede attestati di primo soccorso e antincendio in corso di validità”
(cfr., verbale di udienza del 7.11.2024), i testi (cfr., verbale di udienza del Testimone_2
23.1.2025 e (cfr., verbale di udienza del 12.6.2025) hanno rappresentato che a Testimone_3
seguito dell'avvicendamento della società appaltatrice sono stati riorganizzati i ruoli e la ricorrente è stata ricondotta alle mansioni di appartenenza.
Invero, la predetta lavoratrice è assunta con la qualifica di “operaio polifunzionale”,
ascrivibile al livello V del CCNL Turismo (cfr., contratto).
Appartengono a tale livello: “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
• tablottista e marchiere;
• cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
• cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
• telescriventista;
• magazziniere comune;
• centralinista;
• cellista surgelati o precotti;
• terzo pasticcere;
• dattilografo;
• altri impiegati d'ordine;
• dispensiere;
• cantiniere;
• banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
• banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
• operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
• carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
4 • sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
• addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
• addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
• controllo merci;
• cameriere bar, tavola calda, self-service;
• demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
• barista;
• guardarobiere non consegnatario;
• allestitore catering;
• autista di pista catering;
• secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già
predisposto;
• operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
• guardia giurata;
• conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi,
autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
• operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
5 • addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”.
Orbene tutte le mansioni svolte dalla ricorrente prima e dopo la sostituzione dell'appaltatrice rientrano nel livello per cui è stata assunta.
Le doglianze relative a dissapori con i colleghi ovvero alla preferenza di una mansione in luogo di altra non è motivo di accoglimento del ricorso, che va pertanto rigettato.
In ragione della natura della decisione, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-CI OR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
CI OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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