Ordinanza cautelare 16 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7748 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8581 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI IS, rappresentata e difesa dagli avvocati Piercarlo Pasinato e Consuelo Del Ross, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LV ER, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale n. 52 d. 10.05.2024, della graduatoria finale, dell’atto di approvazione della stessa e di tutti gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area III nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Belluno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 88 dd. 08.11.2022, con riguardo al codice 05 – funzionario storico dell’arte, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o altrimenti connesso, il tutto per quanto occorrer possa e in parte qua.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SA IT in data 8 aprile 2025:
per l'annullamento
del verbale n. 53 dd. 08.08.2024 e di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2026 la dott.ssa RA RO AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio la SI.ra RI IS è insorta avverso gli esiti della procedura concorsuale indetta dal Ministero della cultura per il reclutamento di n. 518 unità di personale non dirigenziale, contestando la relativa graduatoria (pubblicata in data 30 maggio 2024), che la vedeva collocata tra gli “idonei” al 205° posto, con il punteggio di 56,042;
- lamenta la ricorrente l’asserita illegittimità del punteggio (di 4,167 punti) conseguito in relazione ai “titoli di servizio”, non avendo considerato l’amministrazione l’esperienza professionale svolta “ nel periodo dal 01.09.2015 al 30.06.2016 presso la Soprintendenza delle Belle Altri e Paesaggio per le provincie di Cagliari, Oristano e varie altre ”, che le avrebbe attribuito ulteriori 10 punti ai sensi dell’art. 8 del bando, così totalizzando un maggior punteggio complessivo la vedrebbe collocata al 26° posto della graduatoria, posizionandosi tra i vincitori del concorso;
- in data 8 aprile 2025 la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti contestando le motivazioni con cui l’amministrazione (con il verbale n. 53 dell’8 agosto 2024, osteso solo in data 20 gennaio 2025) aveva rigettato la sua istanza di autotutela, sul presupposto che l’attività lavorativa per la quale l’interessata rivendicava il maggior punteggio non era stata riportata nell’apposita sezione “informazioni aggiuntive” della domanda di partecipazione, dove avrebbe dovuto essere indicata la “ attività di tirocinio presso il Ministero della cultura nell’ambito dei programmi previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 ” (cd “programma 500 giovani per la cultura”) come previsto dall’art. 8, co. 4 del bando, con conseguente applicazione del disposto di cui al comma 2 del medesimo art. 8 (“ Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione ”);
- lamenta la parte che l’esperienza di cui sopra era stata inserita tra le “altre esperienze lavorative presso la PA” del modulo di domanda e che la mancata compilazione della sezione “informazioni aggiuntive” (per la quale era stata barrata la casella NO) sarebbe un mero errore materiale scusabile, dolendosi altresì che la sua mancata considerazione confliggerebbe con le esigenze di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa;
- il Mistero della cultura si è costituito in giudizio con atto del 15 ottobre 2024;
- il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati notificati anche alla SI.ra ER LV in qualità di controinteressata, ma la medesima non si è costituita in giudizio;
- le domande cautelari incidentalmente proposte con le due impugnative sono state entrambe rigettate dalla Sezione rispettivamente con le ordinanze n. 4646/2024 del 16 ottobre 2024, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 372/2025 del 24 gennaio 2025, per difetto di periculum in mora , e n. 2640/2025 del 15 maggio 2025, che ha rilevato l’assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris “ in virtù dell’espressa previsione della lex specialis (cfr. art. 8, par. 2, ultimo alinea del bando di concorso), non impugnata ”;
- nella fase di merito del giudizio, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 19106/2025 del 31 ottobre 2025, con cui la Sezione ha chiesto al Ministero di illustrare “ con documentata relazione, se siano medio tempore intervenuti sviluppi in relazione ai fatti di causa, precisando in particolare se, per effetto di determinazioni successive, l’amministrazione abbia riconosciuto alla ricorrente il titolo di servizio da essa rivendicato (ossia l’esperienza maturata con il programma “500 giovani per la cultura”), con assegnazione del relativo punteggio e riformulazione della graduatoria, oppure se siano stati effettuati scorrimenti della graduatoria originariamente approvata e, per l’effetto, disposta l’assunzione dell’interessata nei ruoli del Ministero ”, la parte resistente, con deposito documentale effettuato in data 17 novembre 2025, ha prodotto in atti la nota ministeriale prot. n. 35666 del 13 novembre 2025, con cui si rappresenta che “ la ricorrente, SI.ra SA RI, ha sottoscritto il proprio contratto di lavoro individuale con il Ministero della Cultura in data 10 giugno 2025 ”, allegando detto contratto;
- all’udienza pubblica del 7 aprile 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- in ragione dell’intervenuta stipula, nelle more, del contratto lavorativo con l’amministrazione resistente, avvenuta in forza dello scorrimento della graduatoria di merito al fine di garantire “ la copertura dei posti ancora disponibili – riservati agli idonei ” (come rappresentato nelle premesse di detto contratto), e dunque del conseguimento del bene della vita anelato mediante l’assunzione della SI.ra IS nei ruoli del Ministero della cultura, non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito e per l’effetto dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm. (anche considerato che la ricorrente non ha spiegato ulteriore attività difensiva in corso di causa al fine di insistere per l’accoglimento delle proprie doglianze né manifestato espressamente un interesse ai fini risarcitori ex art. 34, co. 3 cod. proc. amm.);
- considerati gli sviluppi procedimentali della vicenda, che hanno condotto al presente esito in rito del contenzioso, le spese di lite possono essere compensate nei confronti dell’amministrazione, mentre nulla si dispone nei confronti della SI.ra LV ER, in quanto non costituitasi in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate nei confronti del Ministero della cultura. Nulla spese nei confronti di LV ER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente
RA RO AY, Primo Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RA RO AY | AN NG |
IL SEGRETARIO