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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/11/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR IT Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 857/2025 promossa da
(c.f./p.iva ) e Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti BERTOLA SILVIA MARIA e PIACENTINI VIOLA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che i ricorrenti contraevano matrimonio il 23 febbraio 2013 in Chiavenna in regime di comunione dei beni e dall'unione non nascevano figli;
reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti: pagina 1 di 3 1. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano ad ogni pretesa di natura economica facente capo al matrimonio.
2. Nella comunione dei beni ricadono i seguenti veicoli: - autovettura Audi A3 targa
GM636AZ, intestata alla sola signora che rimarrà di sua esclusiva Parte_1
proprietà; - autovettura Audi A3 targa FM937NS, intestata ad entrambi i coniugi, che rimarrà di esclusiva proprietà del signor Parte_2
3. I coniugi sono comproprietari al 50%, pro indiviso, di un appartamento ed un box siti in
Chiavenna, via Marconi 10, immobili pervenuti giusta compravendita 17 gennaio 2013, a rogito notaio di Chiavenna - rep. 11193/racc. 3285 - registrata in Morbegno il 18 Persona_1
gennaio 2013 al n. 251, serie 1T con esatti euro 2.022,00 e trascritta presso la Conservatoria di
Sondrio il 21 gennaio 2013 ai nn. di Reg. 713 Gen./578 Part. (doc.n.3) – e contraddistinti al
NCEU del Comune di Chiavenna a F. 15, * quanto all'appartamento, al mapp. 357, sub.7, Via
G.B. Marconi, categoria A/3, vani 5, RC Euro 242,73 * quanto al box, al mapp. 720, sub. 1, pertinenza del mapp. 357. Su questi beni grava mutuo ipotecario concesso dalla e CP_1
costituito, sempre a rogito notaio il 17 gennaio 2013 - rep. 11194/ racc. 3286 - Persona_1
registrato in Morbegno il 18 gennaio 2013 al n. 252, serie 1T con esatti euro 35,00 e trascritto presso la Conservatoria di Sondrio il 21 gennaio 2013 ai nn. di Reg. 716 Gen.-76 Part.
(doc.n.4). Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, costituisce elemento funzionale e indispensabile un diverso assetto della proprietà di detti immobili e del relativo mutuo ipotecario. Le parti convengono, dunque, che, entro un mese dall'omologazione della separazione, il marito, signor si impegni a cedere tutti i diritti al Parte_2
medesimo spettanti sugli immobili sopra meglio identificati (appartamento e box) alla moglie, signora a fronte dell'accollo interno (non liberatorio) di Parte_1
quest'ultima del debito residuo derivante dal mutuo di cui sopra, senza ulteriore corrispettivo in denaro. La signora si impegna a pagare puntualmente le Parte_1
singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito.
4. I coniugi danno atto di aver definito e regolamentato tra loro ogni altro aspetto di natura patrimoniale discendente dalla comunione dei beni.
5. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
pagina 2 di 3 6. Le parti convengono che le spese della procedura verranno sostenute al 50% tra i ricorrenti,
preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
AR IT
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR IT Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 857/2025 promossa da
(c.f./p.iva ) e Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti BERTOLA SILVIA MARIA e PIACENTINI VIOLA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che i ricorrenti contraevano matrimonio il 23 febbraio 2013 in Chiavenna in regime di comunione dei beni e dall'unione non nascevano figli;
reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti: pagina 1 di 3 1. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano ad ogni pretesa di natura economica facente capo al matrimonio.
2. Nella comunione dei beni ricadono i seguenti veicoli: - autovettura Audi A3 targa
GM636AZ, intestata alla sola signora che rimarrà di sua esclusiva Parte_1
proprietà; - autovettura Audi A3 targa FM937NS, intestata ad entrambi i coniugi, che rimarrà di esclusiva proprietà del signor Parte_2
3. I coniugi sono comproprietari al 50%, pro indiviso, di un appartamento ed un box siti in
Chiavenna, via Marconi 10, immobili pervenuti giusta compravendita 17 gennaio 2013, a rogito notaio di Chiavenna - rep. 11193/racc. 3285 - registrata in Morbegno il 18 Persona_1
gennaio 2013 al n. 251, serie 1T con esatti euro 2.022,00 e trascritta presso la Conservatoria di
Sondrio il 21 gennaio 2013 ai nn. di Reg. 713 Gen./578 Part. (doc.n.3) – e contraddistinti al
NCEU del Comune di Chiavenna a F. 15, * quanto all'appartamento, al mapp. 357, sub.7, Via
G.B. Marconi, categoria A/3, vani 5, RC Euro 242,73 * quanto al box, al mapp. 720, sub. 1, pertinenza del mapp. 357. Su questi beni grava mutuo ipotecario concesso dalla e CP_1
costituito, sempre a rogito notaio il 17 gennaio 2013 - rep. 11194/ racc. 3286 - Persona_1
registrato in Morbegno il 18 gennaio 2013 al n. 252, serie 1T con esatti euro 35,00 e trascritto presso la Conservatoria di Sondrio il 21 gennaio 2013 ai nn. di Reg. 716 Gen.-76 Part.
(doc.n.4). Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, costituisce elemento funzionale e indispensabile un diverso assetto della proprietà di detti immobili e del relativo mutuo ipotecario. Le parti convengono, dunque, che, entro un mese dall'omologazione della separazione, il marito, signor si impegni a cedere tutti i diritti al Parte_2
medesimo spettanti sugli immobili sopra meglio identificati (appartamento e box) alla moglie, signora a fronte dell'accollo interno (non liberatorio) di Parte_1
quest'ultima del debito residuo derivante dal mutuo di cui sopra, senza ulteriore corrispettivo in denaro. La signora si impegna a pagare puntualmente le Parte_1
singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito.
4. I coniugi danno atto di aver definito e regolamentato tra loro ogni altro aspetto di natura patrimoniale discendente dalla comunione dei beni.
5. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
pagina 2 di 3 6. Le parti convengono che le spese della procedura verranno sostenute al 50% tra i ricorrenti,
preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
AR IT
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