CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1042/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE MO AN, RE
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4302/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17948/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24008038259 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ag.Entrate Napoli;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Resistente_1
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di liquidazione di imposta di registro su atto di donazione
-che Agenzia Entrate propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati accolti i motivi introdotti dal contribuente, contestando il fondamento della decisione, chiedendo l'accoglimento integrale dell'appello ed il rigetto del ricorso di primo grado;
-che il contribuente resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con originario ricorso il notaio Resistente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 24008038259, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dell'imposta principale di donazione per un importo di euro 91.200,00, dovuta in relazione ad atto registrato in via telematica il 15/02/2024,
sostenendo che con il suddetto rogito Nominativo_1 avesse inteso donare la somma di euro 1.139.999,55 in parti uguali ai propri figli Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4, unici soci della “Società_1 A R.L.”; trattandosi di donazione indiretta, l'atto era esente da imposizione fiscale.
Tale linea interpretativa veniva assecodata dalla sentenza di primo grado.
Con l'atto d'appello l'Agenzia riproponeva la propria ricostruzione giuridica, sostenendo che dalla lettura dell'atto e degli allegati emergesse evidente che i versamenti erano stati effettuati alla società Società_1, ovvero ad un soggetto dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta, distinto dalle persone fisiche dei soci. Per questo motivo, essendo i versamenti diretti ad un soggetto “estraneo”, ai fini dell'imposta di donazione dovrebbe trovare applicazione l'aliquota dell'8%, così come previsto dall'articolo
2, comma 49, lett. c) del D.L n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla L.286/2006, sul valore dei beni donati, pari ad euro 1.139.999,55. Ritiene questa Corte che risulti corretta l'analisi critica proposta dai Giudici di prime cure, che hanno ritenuto configurabile nel caso di specie una donazione indiretta a favore dei figli del disponente, valorizzando particolarmente la circostanza del difetto di uno degli elementi costitutivi del citato negozio giuridico, costituito dalla mancanza dell'accettazione da parte della società Società_1 società agricola a r.l., che non ha parteicpato all'atto di donazione;
altresì appare correttamente valutato in tale direzione il dato secondo cui l'arricchimento patrimoniale si sia concretizzato a favore esclusivo dei soci donatari -germani Nominativo_1-, nella loro qualità di soci, e non già della società; è stato altresì interpetativamente ricavato dai primi Giudici, a sostegno delle conclusioni formulate, che i versamenti stessi costituissero meri finanziamenti soci, con conseguente permanenza della situazione debitoria della società nei loro confronti, sino alla successiva delibera di aumento di capitale sociale.
L'atto di appello ha riproposto la originaria tesi dell'Ufficio senza un reale ed analitico confronto con le articolate ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione di primo grado, che si ribadisce,non si sia limitata a rilevare l'assenza dell'accettazione della società, ma ha ulteriormente esaminato la natura dei versamenti in questione. In particolare, l'adita Corte di primo grado ha evidenziato come i finanziamenti dei soci, richiamati nei verbali assembleari e posti a fondamento dell'avviso di liquidazione, configurassero una tipica ipotesi di donazione indiretta, nella quale la provvista finanziaria destinata alla società fosse, in realtà, funzionalmente rivolta ad arricchire i soci donatari.
Risulta corretta tale deduzione ricostruttiva, considerando nella sostanza che i versamenti formalizzati nell'atto di donazione non hanno determinato un arricchimento immediato in capo alla società, bensì hanno accresciuto la posizione patrimoniale dei figli donatari in qualità di soci, i soli effettivi beneficiari della liberalità.
Tale assunto ricolloca la vicenda nell'alveo delle donazioni indirette, in linea con la disciplina civilistica e con l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, secondo cui l'arricchimento può realizzarsi anche attraverso negozi diversi dalla donazione tipica.
Non risultano accreditabili i motivi di appello con cui Agenzia delle Entrate ha dedotto che i versamenti di
Nominativo_1 fossero stati eseguiti in favore della società Società_1 a r.l. o dei suoi fornitori, soggetti distinti dai soci;
ciò in quanto è proprio la natura della donazione indiretta a consentire che l'arricchimento del donatario si realizzi attraverso l'adempimento di obbligazioni o il trasferimento di utilità a terzi. Trattasi dunque di un rilievo privo di pregio: la natura di donazione indiretta della fattispecie è ricostruibile dagli stessi verbali, dai quali risulta chiaro che l'arricchimento ha riguardato i figli-soci e non la società, e che tali attribuzioni trovano titolo non già in un finanziamento soci in conto capitale in favore della società, bensì in una donazione indiretta destinata ad arricchire esclusivamente i figli-soci.
Di conseguenza, i pagamenti in contestazione, ancorché materialmente destinati ai fornitori o alla stessa società, costituiscono modalità esecutiva dell'arricchimento dei donatari, e non un conferimento a beneficio dell'ente sociale. La società non si è arricchita: i versamenti hanno costituito finanziamenti soci, con la conseguente nascita di un debito della società verso i soci. Solo con il successivo aumento di capitale tali somme si sono riflesse in un incremento della posizione patrimoniale dei figli.
La diversa lettura prospettata dall'Ufficio nell'atto di appello si rivela, pertanto, priva di fondamento, non avendo colto la sostanza giuridica dell'operazione e non trovando supporto nello stesso contenuto letterale dei verbali richiamati.
In termini di sostegno interpretativo, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
18725/2017; Cass. n. 9379/2020) ha chiarito che la donazione indiretta si realizzi anche quando il donante arricchisce il beneficiario attraverso atti che coinvolgono terzi;
nel caso di specie, i pagamenti alla società
o ai fornitori hanno prodotto come effetto ultimo l'incremento della posizione patrimoniale dei figli-soci.
Di conseguenza il notaio ha correttamente applicato la franchigia prevista per le donazioni tra genitori e figli
(art. 2, co. 49, D.L. 262/2006), in armonia con la natura giuridica della fattispecie confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7442/2024), che riconosce l'applicabilità della franchigia anche alle donazioni indirette. Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate allo scarso grado di sedimentaizone delle pronunce Giurisprudenziali in ordine alle questioni giuridiche rilevanti nel presente giudizio- in particolare in merito ai connotati identificativi certi di un atto di donazione indiretta-.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE MO AN, RE
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4302/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17948/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24008038259 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ag.Entrate Napoli;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Resistente_1
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di liquidazione di imposta di registro su atto di donazione
-che Agenzia Entrate propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati accolti i motivi introdotti dal contribuente, contestando il fondamento della decisione, chiedendo l'accoglimento integrale dell'appello ed il rigetto del ricorso di primo grado;
-che il contribuente resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con originario ricorso il notaio Resistente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 24008038259, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dell'imposta principale di donazione per un importo di euro 91.200,00, dovuta in relazione ad atto registrato in via telematica il 15/02/2024,
sostenendo che con il suddetto rogito Nominativo_1 avesse inteso donare la somma di euro 1.139.999,55 in parti uguali ai propri figli Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4, unici soci della “Società_1 A R.L.”; trattandosi di donazione indiretta, l'atto era esente da imposizione fiscale.
Tale linea interpretativa veniva assecodata dalla sentenza di primo grado.
Con l'atto d'appello l'Agenzia riproponeva la propria ricostruzione giuridica, sostenendo che dalla lettura dell'atto e degli allegati emergesse evidente che i versamenti erano stati effettuati alla società Società_1, ovvero ad un soggetto dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta, distinto dalle persone fisiche dei soci. Per questo motivo, essendo i versamenti diretti ad un soggetto “estraneo”, ai fini dell'imposta di donazione dovrebbe trovare applicazione l'aliquota dell'8%, così come previsto dall'articolo
2, comma 49, lett. c) del D.L n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla L.286/2006, sul valore dei beni donati, pari ad euro 1.139.999,55. Ritiene questa Corte che risulti corretta l'analisi critica proposta dai Giudici di prime cure, che hanno ritenuto configurabile nel caso di specie una donazione indiretta a favore dei figli del disponente, valorizzando particolarmente la circostanza del difetto di uno degli elementi costitutivi del citato negozio giuridico, costituito dalla mancanza dell'accettazione da parte della società Società_1 società agricola a r.l., che non ha parteicpato all'atto di donazione;
altresì appare correttamente valutato in tale direzione il dato secondo cui l'arricchimento patrimoniale si sia concretizzato a favore esclusivo dei soci donatari -germani Nominativo_1-, nella loro qualità di soci, e non già della società; è stato altresì interpetativamente ricavato dai primi Giudici, a sostegno delle conclusioni formulate, che i versamenti stessi costituissero meri finanziamenti soci, con conseguente permanenza della situazione debitoria della società nei loro confronti, sino alla successiva delibera di aumento di capitale sociale.
L'atto di appello ha riproposto la originaria tesi dell'Ufficio senza un reale ed analitico confronto con le articolate ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione di primo grado, che si ribadisce,non si sia limitata a rilevare l'assenza dell'accettazione della società, ma ha ulteriormente esaminato la natura dei versamenti in questione. In particolare, l'adita Corte di primo grado ha evidenziato come i finanziamenti dei soci, richiamati nei verbali assembleari e posti a fondamento dell'avviso di liquidazione, configurassero una tipica ipotesi di donazione indiretta, nella quale la provvista finanziaria destinata alla società fosse, in realtà, funzionalmente rivolta ad arricchire i soci donatari.
Risulta corretta tale deduzione ricostruttiva, considerando nella sostanza che i versamenti formalizzati nell'atto di donazione non hanno determinato un arricchimento immediato in capo alla società, bensì hanno accresciuto la posizione patrimoniale dei figli donatari in qualità di soci, i soli effettivi beneficiari della liberalità.
Tale assunto ricolloca la vicenda nell'alveo delle donazioni indirette, in linea con la disciplina civilistica e con l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, secondo cui l'arricchimento può realizzarsi anche attraverso negozi diversi dalla donazione tipica.
Non risultano accreditabili i motivi di appello con cui Agenzia delle Entrate ha dedotto che i versamenti di
Nominativo_1 fossero stati eseguiti in favore della società Società_1 a r.l. o dei suoi fornitori, soggetti distinti dai soci;
ciò in quanto è proprio la natura della donazione indiretta a consentire che l'arricchimento del donatario si realizzi attraverso l'adempimento di obbligazioni o il trasferimento di utilità a terzi. Trattasi dunque di un rilievo privo di pregio: la natura di donazione indiretta della fattispecie è ricostruibile dagli stessi verbali, dai quali risulta chiaro che l'arricchimento ha riguardato i figli-soci e non la società, e che tali attribuzioni trovano titolo non già in un finanziamento soci in conto capitale in favore della società, bensì in una donazione indiretta destinata ad arricchire esclusivamente i figli-soci.
Di conseguenza, i pagamenti in contestazione, ancorché materialmente destinati ai fornitori o alla stessa società, costituiscono modalità esecutiva dell'arricchimento dei donatari, e non un conferimento a beneficio dell'ente sociale. La società non si è arricchita: i versamenti hanno costituito finanziamenti soci, con la conseguente nascita di un debito della società verso i soci. Solo con il successivo aumento di capitale tali somme si sono riflesse in un incremento della posizione patrimoniale dei figli.
La diversa lettura prospettata dall'Ufficio nell'atto di appello si rivela, pertanto, priva di fondamento, non avendo colto la sostanza giuridica dell'operazione e non trovando supporto nello stesso contenuto letterale dei verbali richiamati.
In termini di sostegno interpretativo, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
18725/2017; Cass. n. 9379/2020) ha chiarito che la donazione indiretta si realizzi anche quando il donante arricchisce il beneficiario attraverso atti che coinvolgono terzi;
nel caso di specie, i pagamenti alla società
o ai fornitori hanno prodotto come effetto ultimo l'incremento della posizione patrimoniale dei figli-soci.
Di conseguenza il notaio ha correttamente applicato la franchigia prevista per le donazioni tra genitori e figli
(art. 2, co. 49, D.L. 262/2006), in armonia con la natura giuridica della fattispecie confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7442/2024), che riconosce l'applicabilità della franchigia anche alle donazioni indirette. Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate allo scarso grado di sedimentaizone delle pronunce Giurisprudenziali in ordine alle questioni giuridiche rilevanti nel presente giudizio- in particolare in merito ai connotati identificativi certi di un atto di donazione indiretta-.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado.