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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 244/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.08.1976 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29.08.1980, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
ST AL ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Nola (RA), via Monsignor Amilcare Boccio n. 30
ATTORE/I Nei confronti di presso la Procura di Ravenna (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: RETTIFICAZIONE DI SESSO
CONCLUSIONI La difesa di parte attrice concludeva come da verbale del 12.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis. ss. c.p.c. depositato in data 07.02.2025, e Parte_1 Parte_2
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , convenivano in
[...] Per_1 giudizio il Pubblico Ministero come contraddittore necessario innanzi all'intestato Tribunale pagina 1 di 7 deducendo che il figlio minore, sin da quando era piccolo, aveva manifestato un profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche di sesso maschile e il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile, che tuttora vive il suo aspetto fisico Per_1 con rifiuto e insofferenza esprimendo il bisogno di essere riconosciuto al femminile e di avere caratteristiche fisiche femminili, che il disagio si manifesta in particolare ogni qualvolta il minore, che, per i tratti somatici assunti e l'abbigliamento che indossa, si presenta con aspetto femminile, deve presentarsi con il nome maschile di . Per_1
Gli attori deducevano altresì che il minore ha intrapreso un percorso di affermazione di genere presso l'azienda ospedaliero-universitaria Careggi, che, a seguito della diagnosi di disforia di genere, iniziava un percorso di assunzione di farmaci bloccanti la pubertà con triptorelina e che, in considerazione della consapevolezza assunta dal figlio della propria identità di genere e considerato che lo stesso già vive ed è socialmente riconosciuto come ragazza con il nome femminile di è suo interesse ottenere una Per_2 pronuncia che accerti l'intervenuta oggettiva transizione di genere e proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, utile in un eventuale futuro ai fini dell'iscrizione nelle liste di attesa delle strutture ospedalieri nazionali per sottoporsi agli interventi di riassegnazione di genere. I genitori del minore chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti Per_1 conclusioni: “che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia:
1. designare il Giudice Istruttore e fissare con decreto l'udienza di comparizione personale della parte, nonché per la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna;
2. accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza, disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di nato il [...] a [...]: Persona_1
, da maschile a femminile, attribuendo all'istante il nome di “ C.F._3 Per_2 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche”. Con decreto di fissazione di udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c., il Giudice relatore delegato procedeva a fissare udienza per la comparizione delle parti in data 12.06.2025. Si costituiva in giudizio in data 31.03.2025 il Pubblico Ministero, chiedendo al Tribunale di autorizzare la rettifica del sesso del minore dal genere maschile a quello femminile, il cambio del nome da ad e ad eseguire tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i caratteri Per_1 Per_2 sessuali primari da maschili a femminili presso un'azienda ospedaliera nazionale, nonché di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di apporre la rettificazione nel relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche. All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 12.06.2025, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente il minore e la madre del medesimo e, all'esito di tali incombenti, la difesa degli attori si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate. Il Giudice delegato, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di espletamento di attività istruttoria, ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, nel merito la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 7 L'art. 1 l. n. 164/1982 stabilisce, al primo comma, che “(l)a rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad un persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” e, al secondo comma, che “le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. L'art. 31 d.lgs. n. 150/2011 citato dispone in particolare, al quarto comma, che “(q)uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato (..)”. Ebbene, osserva il Collegio come, secondo ormai consolidata giurisprudenza, non sia più obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari per ottenere giudizialmente la rettifica dell'attribuzione di sesso (cfr. Corte costituzionale 05.11.2015, n. 221, Corte costituzionale 13.07.2017, n. 180 e Corte di Cassazione, sez. I, 20.07.2015, n. 15138). La Corte costituzionale ha affermato che l'art. 1, primo comma, l. n. 164/1982 “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”. Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame “riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il pagina 3 di 7 modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico”. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. (..)” (sentenza 05.11.2015, n. 221). Se, dunque, l'imprescindibilità dell'intervento chirurgico di normoconformazione è chiaramente esclusa, allo stesso tempo la Corte costituzionale precisa che, ai fini della rettifica del sesso, risulta comunque necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato” (sentenza 13 luglio 2017, n. 180). Anche la Corte di Cassazione ha rimarcato che, fermo il carattere non necessitato dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, la serietà ed univocità del percorso scelto e la consapevolezza dell'approdo finale di mutamento del sesso devono essere accertati “mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. civ., sez. I, 20.07.2015, n. 15138). Nel silenzio dell'art. 1, l. n. 164/1982 circa la sussistenza di un limite di età per procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, la giurisprudenza di gran lunga prevalente, che qui si condivide, ha ritenuto che anche i minori, rappresentati dai genitori, possano richiedere ed ottenere tale pronuncia (Tribunale di Frosinone sent. 25.07.2017; Tribunale di Genova, sent. 20.12.2018, n. 153; Tribunale di Rovigo, 20.01.2023, n. 68). Nel caso di specie, si rileva come il minore abbia chiaramente manifestato di identificarsi con il genere femminile e la volontà di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso dal genere maschile al genere femminile. Il minore, sentito in udienza, ha riferito specificatamente quanto segue: “(t)ra sei giorni compio tredici anni e frequento la seconda media. Io fin da quando avevo tre anni ho iniziato a percepirmi come una bambina e ho iniziato a parlarne con la mamma. Questa percezione è sempre stata presente e per questo assieme ai miei genitori abbiamo deciso di effettuare un percorso presso l'ospedale Careggi. Ho fatto degli incontri con degli psicologi durante questo percorso e ho capito di essere Da Per_2 quando ho richiesto l'attivazione della carriera alias a scuola, mi relaziono come Mi sento Per_2 bene in questa mia identità come Io non voglio più essere identificata come , la cosa Per_2 Per_1 mi mette a disagio”. La madre del minore, sig.ra sentita parimenti in udienza, ha confermato che il figlio Parte_2 si è sempre identificato, fin dalla più tenera età, con il genere femminile e che la mancata corrispondenza tra il genere a cui sente di appartenere e la sua identità sociale è fonte di disagio e sofferenza. Queste le dichiarazioni rese dalla sig.ra “da quando mia figlia ha avuto parola, ha iniziato a Pt_2 esprimere la sua identità femminile. Non ha mai fatto giochi maschili, ma ha sempre giocato con i pagina 4 di 7 giochi delle sorelle, si metteva i body delle sorelle da ritmica, si metteva le ali da farfalla. All'inizio, io non avevo ben capito quanto fosse grande questo disagio, io credevo che potesse sviluppare un orientamento sessuale omossessuale. Io l'ho sempre lasciata fare. Già all'inizio della scuola, le insegnanti mi dicevano che era un bimbo molto sensibile, che preferiva stare con le bambine. Quando è scoppiato il Covid, mia figlia ha iniziato a stare male e a somatizzare il disagio. Io le ho chiesto ad un certo punto come potevo aiutarla e lei mi ha detto che era femmina. A quel punto, abbiamo deciso di accompagnarla in questo percorso perché voglio che mia figlia sia felice. Da lì nasce il nome che è il nome che le avrei dato alla nascita. È iniziato il percorso al Careggi e poi ci siamo Per_2 rivolti alla scuola per la carriera alias. È stata una lotta anche a scuola, anche per la questione dei bagni. Il preside non voleva cedere per la questione dei bagni. Alle medie la situazione è migliorata, il dirigente scolastico era più aperto e ha detto che poteva andare nel bagno delle femmine. Per Per_2 andare a fare una cosa semplice come un esame del sangue è fonte di disagio. Non voglio più Per_2 che mia figlia subisca questo disagio. Mia figlia sta assumendo da febbraio del 2024 la triptorelina, che è un farmaco frenante della pubertà, è un farmaco sicuro e reversibile. Dopo quattro anni da questo farmaco, si potrà eventualmente iniziare un percorso ormonale”. Dalle allegazioni di cui al ricorso e dalla documentazione agli atti, risulta inoltre che il minore abbia iniziato un percorso di transizione di genere presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze. Nella relazione psicologica agli atti a firma della dott.ssa e della dott.ssa Persona_3 Persona_4
rispettivamente psicologa e endocrinologa di tale azienda ospedaliera pubblica, si legge quanto
[...] segue: “(s)i certifica che (all'anagrafe ) cui in seguito ci riferiremo al Per_2 Per_1 Pt_1 femminile in rispetto della sua identità di genere femminile, nata a [...] il [...] e residente a [...], è in carico presso il Centro di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze) da marzo 2022 per una valutazione e approfondimento della propria identità di genere e del percorso da seguire al fine del benessere psicologico e del buon funzionamento nei vari ambiti di vita. Valutazione psicologica Gli elementi centrali della storia di vita di emersi dalla valutazione psicologica sono i seguenti: Per_2
• e i genitori riferiscono di aver iniziato un percorso psicologico con il dr. Per_2 Persona_5
(psicologo e psicoterapeuta) per approfondire il tema dell'Incongruenza di Genere, successivamente interrotto per mancato beneficio;
• i genitori riferiscono che ha cominciato a verbalizzare sin dai primi anni di vita di essere una Per_2 femmina;
infatti, durante i colloqui psicologici riporta di identificarsi da sempre nel genere Per_2 femminile;
• manifesta intensa preoccupazione per un eventuale sviluppo puberale in direzione maschile;
Per_2
• gode del completo supporto familiare, scolastico e sociale;
Per_2
• esprime il bisogno di essere riconosciuta al femminile;
inoltre, riporta intenso desiderio di Per_2 avere caratteristiche fisiche femminili, in linea con la propria identità di genere femminile. Per tale motivo, e i genitori si sono rivolti al Centro con la richiesta di valutare ed eventualmente Per_2 avviare la possibilità di un percorso medico di affermazione di genere.
pagina 5 di 7 Dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, sono emerse una stabile identità di genere completamente femminile ed espressione di genere femminile in tutti gli ambiti di vita.
infatti, parla di sé al femminile e da tre anni vive stabilmente al femminile, con riferito Per_2 beneficio. Non si riscontrano concomitanti condizioni psicopatologiche. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico per cui, oltre alla presa in carico psicologica, ha iniziato Per_2 anche una presa in carico endocrinologica. In particolare, ha effettuato delle visite Per_2 specialistiche endocrinologiche che, congiuntamente ai colloqui psicologici, hanno permesso di confermare i criteri per la prescrizione GnRHa secondo determina AIFA n. 21756/2019 del 25 febbraio 2019:
1. Stadio puberale Tanner 2;
2. Comparsa o peggioramento della sintomatologia con l'inizio della pubertà;
3. Diagnosi di disforia di genere (DG) secondo DSM 5 (APA, 2013);
4. Assenza di psicopatologie associate o problematiche mediche potenzialmente interferenti con l'iter diagnostico o terapeutico della DG;
5. Mancata efficacia dell'assistenza psicologica e psicoterapeutica svolta privatamente prima della presa in carico presso il Centro (Dr. , psicologo e psicoterapeuta) nonché della Persona_5 presa in carico presso la nostra SOD. Alla luce di ciò, in seguito ad approvazione dell'equipe multidisciplinare avvenuta in data 19.02.2024, nel mese di febbraio 2024 ha iniziato terapia con Triptorelina, al fine di sospendere la pubertà Per_2 incongruente con la sua identità di genere femminile. A seguito dell'inizio della terapia con Triptorelina, riporta miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita. Per_2
Tuttavia, riporta disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano correttamente la propria identità di genere. Ciò è, infatti, associato al disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita quotidiana. Per_2
In conclusione, (all'anagrafe ) presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Per_2 Per_1 Pt_1
Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che prova un elevato livello di sofferenza psichica”. Parte attrice ha altresì depositato relazione endocrinologica redatta dalla dott.ssa del Persona_6 dipartimento materno-infantile Sod Andrologia-Endocrinologia femminile e incongruenza di genere dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi ove si legge quanto segue: “(c)on la presente si certifica che , cui di seguito ci riferiremo al femminile con il nome di nata a [...]_1 Per_2 il 18/06/2012, è in carico presso questo Servizio da marzo 2022. A seguito di valutazione da parte di un'equipe multidisciplinare e specialista da cui sono risultati soddisfatti i criteri per disforia di genere secondo DSM 5 (APA, 2013), a febbraio 2024 è stata prescritta terapia con Triptorelina i.m. al fine di sospendere lo sviluppo puberale. ha assunto ad oggi la terapia medica prescritta in modo regolare e responsabile, sotto l'attenta Per_2 supervisione dei genitori, effettuando periodici controlli e visite specialistiche come richiesto dagli specialisti di riferimento”. Complessivamente, dunque, tenuto conto dell'aspetto esteriore femminile, come verificato in sede d'udienza, della sussistenza di disforia di genere e di una ben consolidata identità di genere femminile,
pagina 6 di 7 come accertate nelle relazioni psicologica e in quella endocrinologica agli atti, nonché della chiara manifestazione di volontà del minore di rettificare anagraficamente la propria identità sessuale al fine di eliminare ogni disagio nella percezione di sé e nelle relazioni interpersonali, reputa il Collegio che la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso debba essere accolta senza la necessità di espletare una CTU che, sulla base dei chiari ed univoci elementi emersi, appare superflua. Per quanto riguarda la richiesta di modifica del prenome, si rileva come la Corte di Cassazione abbia affermato chiaramente che il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale rende conseguenziale alla pronuncia di rettificazione dell'attribuzione di sesso quella di rettificazione del prenome, “che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (ordinanza 17.02.2020, n. 3877). Il prenome deve essere quindi rettificato in come richiesto nel ricorso. Per_1 Per_2
Tenuto conto della natura e dell'esito del procedimento proposto unicamente nei confronti del Pubblico Ministero stante l'assenza di controinteressati, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sul figlio minore nei confronti del Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, Persona_1 eccezione o deduzione respinta, così decide:
- AUTORIZZA la rettificazione di sesso di nato a [...] il [...], da Persona_1 maschile a femminile e la modifica del prenome da ad Per_1 Per_2
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita come sopra indicate, nei termini di legge;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 244/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.08.1976 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29.08.1980, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
ST AL ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Nola (RA), via Monsignor Amilcare Boccio n. 30
ATTORE/I Nei confronti di presso la Procura di Ravenna (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: RETTIFICAZIONE DI SESSO
CONCLUSIONI La difesa di parte attrice concludeva come da verbale del 12.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis. ss. c.p.c. depositato in data 07.02.2025, e Parte_1 Parte_2
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , convenivano in
[...] Per_1 giudizio il Pubblico Ministero come contraddittore necessario innanzi all'intestato Tribunale pagina 1 di 7 deducendo che il figlio minore, sin da quando era piccolo, aveva manifestato un profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche di sesso maschile e il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile, che tuttora vive il suo aspetto fisico Per_1 con rifiuto e insofferenza esprimendo il bisogno di essere riconosciuto al femminile e di avere caratteristiche fisiche femminili, che il disagio si manifesta in particolare ogni qualvolta il minore, che, per i tratti somatici assunti e l'abbigliamento che indossa, si presenta con aspetto femminile, deve presentarsi con il nome maschile di . Per_1
Gli attori deducevano altresì che il minore ha intrapreso un percorso di affermazione di genere presso l'azienda ospedaliero-universitaria Careggi, che, a seguito della diagnosi di disforia di genere, iniziava un percorso di assunzione di farmaci bloccanti la pubertà con triptorelina e che, in considerazione della consapevolezza assunta dal figlio della propria identità di genere e considerato che lo stesso già vive ed è socialmente riconosciuto come ragazza con il nome femminile di è suo interesse ottenere una Per_2 pronuncia che accerti l'intervenuta oggettiva transizione di genere e proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, utile in un eventuale futuro ai fini dell'iscrizione nelle liste di attesa delle strutture ospedalieri nazionali per sottoporsi agli interventi di riassegnazione di genere. I genitori del minore chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti Per_1 conclusioni: “che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia:
1. designare il Giudice Istruttore e fissare con decreto l'udienza di comparizione personale della parte, nonché per la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna;
2. accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza, disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di nato il [...] a [...]: Persona_1
, da maschile a femminile, attribuendo all'istante il nome di “ C.F._3 Per_2 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche”. Con decreto di fissazione di udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c., il Giudice relatore delegato procedeva a fissare udienza per la comparizione delle parti in data 12.06.2025. Si costituiva in giudizio in data 31.03.2025 il Pubblico Ministero, chiedendo al Tribunale di autorizzare la rettifica del sesso del minore dal genere maschile a quello femminile, il cambio del nome da ad e ad eseguire tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i caratteri Per_1 Per_2 sessuali primari da maschili a femminili presso un'azienda ospedaliera nazionale, nonché di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di apporre la rettificazione nel relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche. All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 12.06.2025, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente il minore e la madre del medesimo e, all'esito di tali incombenti, la difesa degli attori si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate. Il Giudice delegato, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di espletamento di attività istruttoria, ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, nel merito la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e meritevole di accoglimento.
pagina 2 di 7 L'art. 1 l. n. 164/1982 stabilisce, al primo comma, che “(l)a rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad un persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” e, al secondo comma, che “le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. L'art. 31 d.lgs. n. 150/2011 citato dispone in particolare, al quarto comma, che “(q)uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato (..)”. Ebbene, osserva il Collegio come, secondo ormai consolidata giurisprudenza, non sia più obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari per ottenere giudizialmente la rettifica dell'attribuzione di sesso (cfr. Corte costituzionale 05.11.2015, n. 221, Corte costituzionale 13.07.2017, n. 180 e Corte di Cassazione, sez. I, 20.07.2015, n. 15138). La Corte costituzionale ha affermato che l'art. 1, primo comma, l. n. 164/1982 “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”. Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame “riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il pagina 3 di 7 modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico”. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. (..)” (sentenza 05.11.2015, n. 221). Se, dunque, l'imprescindibilità dell'intervento chirurgico di normoconformazione è chiaramente esclusa, allo stesso tempo la Corte costituzionale precisa che, ai fini della rettifica del sesso, risulta comunque necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato” (sentenza 13 luglio 2017, n. 180). Anche la Corte di Cassazione ha rimarcato che, fermo il carattere non necessitato dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, la serietà ed univocità del percorso scelto e la consapevolezza dell'approdo finale di mutamento del sesso devono essere accertati “mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. civ., sez. I, 20.07.2015, n. 15138). Nel silenzio dell'art. 1, l. n. 164/1982 circa la sussistenza di un limite di età per procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, la giurisprudenza di gran lunga prevalente, che qui si condivide, ha ritenuto che anche i minori, rappresentati dai genitori, possano richiedere ed ottenere tale pronuncia (Tribunale di Frosinone sent. 25.07.2017; Tribunale di Genova, sent. 20.12.2018, n. 153; Tribunale di Rovigo, 20.01.2023, n. 68). Nel caso di specie, si rileva come il minore abbia chiaramente manifestato di identificarsi con il genere femminile e la volontà di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso dal genere maschile al genere femminile. Il minore, sentito in udienza, ha riferito specificatamente quanto segue: “(t)ra sei giorni compio tredici anni e frequento la seconda media. Io fin da quando avevo tre anni ho iniziato a percepirmi come una bambina e ho iniziato a parlarne con la mamma. Questa percezione è sempre stata presente e per questo assieme ai miei genitori abbiamo deciso di effettuare un percorso presso l'ospedale Careggi. Ho fatto degli incontri con degli psicologi durante questo percorso e ho capito di essere Da Per_2 quando ho richiesto l'attivazione della carriera alias a scuola, mi relaziono come Mi sento Per_2 bene in questa mia identità come Io non voglio più essere identificata come , la cosa Per_2 Per_1 mi mette a disagio”. La madre del minore, sig.ra sentita parimenti in udienza, ha confermato che il figlio Parte_2 si è sempre identificato, fin dalla più tenera età, con il genere femminile e che la mancata corrispondenza tra il genere a cui sente di appartenere e la sua identità sociale è fonte di disagio e sofferenza. Queste le dichiarazioni rese dalla sig.ra “da quando mia figlia ha avuto parola, ha iniziato a Pt_2 esprimere la sua identità femminile. Non ha mai fatto giochi maschili, ma ha sempre giocato con i pagina 4 di 7 giochi delle sorelle, si metteva i body delle sorelle da ritmica, si metteva le ali da farfalla. All'inizio, io non avevo ben capito quanto fosse grande questo disagio, io credevo che potesse sviluppare un orientamento sessuale omossessuale. Io l'ho sempre lasciata fare. Già all'inizio della scuola, le insegnanti mi dicevano che era un bimbo molto sensibile, che preferiva stare con le bambine. Quando è scoppiato il Covid, mia figlia ha iniziato a stare male e a somatizzare il disagio. Io le ho chiesto ad un certo punto come potevo aiutarla e lei mi ha detto che era femmina. A quel punto, abbiamo deciso di accompagnarla in questo percorso perché voglio che mia figlia sia felice. Da lì nasce il nome che è il nome che le avrei dato alla nascita. È iniziato il percorso al Careggi e poi ci siamo Per_2 rivolti alla scuola per la carriera alias. È stata una lotta anche a scuola, anche per la questione dei bagni. Il preside non voleva cedere per la questione dei bagni. Alle medie la situazione è migliorata, il dirigente scolastico era più aperto e ha detto che poteva andare nel bagno delle femmine. Per Per_2 andare a fare una cosa semplice come un esame del sangue è fonte di disagio. Non voglio più Per_2 che mia figlia subisca questo disagio. Mia figlia sta assumendo da febbraio del 2024 la triptorelina, che è un farmaco frenante della pubertà, è un farmaco sicuro e reversibile. Dopo quattro anni da questo farmaco, si potrà eventualmente iniziare un percorso ormonale”. Dalle allegazioni di cui al ricorso e dalla documentazione agli atti, risulta inoltre che il minore abbia iniziato un percorso di transizione di genere presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze. Nella relazione psicologica agli atti a firma della dott.ssa e della dott.ssa Persona_3 Persona_4
rispettivamente psicologa e endocrinologa di tale azienda ospedaliera pubblica, si legge quanto
[...] segue: “(s)i certifica che (all'anagrafe ) cui in seguito ci riferiremo al Per_2 Per_1 Pt_1 femminile in rispetto della sua identità di genere femminile, nata a [...] il [...] e residente a [...], è in carico presso il Centro di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze) da marzo 2022 per una valutazione e approfondimento della propria identità di genere e del percorso da seguire al fine del benessere psicologico e del buon funzionamento nei vari ambiti di vita. Valutazione psicologica Gli elementi centrali della storia di vita di emersi dalla valutazione psicologica sono i seguenti: Per_2
• e i genitori riferiscono di aver iniziato un percorso psicologico con il dr. Per_2 Persona_5
(psicologo e psicoterapeuta) per approfondire il tema dell'Incongruenza di Genere, successivamente interrotto per mancato beneficio;
• i genitori riferiscono che ha cominciato a verbalizzare sin dai primi anni di vita di essere una Per_2 femmina;
infatti, durante i colloqui psicologici riporta di identificarsi da sempre nel genere Per_2 femminile;
• manifesta intensa preoccupazione per un eventuale sviluppo puberale in direzione maschile;
Per_2
• gode del completo supporto familiare, scolastico e sociale;
Per_2
• esprime il bisogno di essere riconosciuta al femminile;
inoltre, riporta intenso desiderio di Per_2 avere caratteristiche fisiche femminili, in linea con la propria identità di genere femminile. Per tale motivo, e i genitori si sono rivolti al Centro con la richiesta di valutare ed eventualmente Per_2 avviare la possibilità di un percorso medico di affermazione di genere.
pagina 5 di 7 Dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, sono emerse una stabile identità di genere completamente femminile ed espressione di genere femminile in tutti gli ambiti di vita.
infatti, parla di sé al femminile e da tre anni vive stabilmente al femminile, con riferito Per_2 beneficio. Non si riscontrano concomitanti condizioni psicopatologiche. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico per cui, oltre alla presa in carico psicologica, ha iniziato Per_2 anche una presa in carico endocrinologica. In particolare, ha effettuato delle visite Per_2 specialistiche endocrinologiche che, congiuntamente ai colloqui psicologici, hanno permesso di confermare i criteri per la prescrizione GnRHa secondo determina AIFA n. 21756/2019 del 25 febbraio 2019:
1. Stadio puberale Tanner 2;
2. Comparsa o peggioramento della sintomatologia con l'inizio della pubertà;
3. Diagnosi di disforia di genere (DG) secondo DSM 5 (APA, 2013);
4. Assenza di psicopatologie associate o problematiche mediche potenzialmente interferenti con l'iter diagnostico o terapeutico della DG;
5. Mancata efficacia dell'assistenza psicologica e psicoterapeutica svolta privatamente prima della presa in carico presso il Centro (Dr. , psicologo e psicoterapeuta) nonché della Persona_5 presa in carico presso la nostra SOD. Alla luce di ciò, in seguito ad approvazione dell'equipe multidisciplinare avvenuta in data 19.02.2024, nel mese di febbraio 2024 ha iniziato terapia con Triptorelina, al fine di sospendere la pubertà Per_2 incongruente con la sua identità di genere femminile. A seguito dell'inizio della terapia con Triptorelina, riporta miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita. Per_2
Tuttavia, riporta disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano correttamente la propria identità di genere. Ciò è, infatti, associato al disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita quotidiana. Per_2
In conclusione, (all'anagrafe ) presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Per_2 Per_1 Pt_1
Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che prova un elevato livello di sofferenza psichica”. Parte attrice ha altresì depositato relazione endocrinologica redatta dalla dott.ssa del Persona_6 dipartimento materno-infantile Sod Andrologia-Endocrinologia femminile e incongruenza di genere dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi ove si legge quanto segue: “(c)on la presente si certifica che , cui di seguito ci riferiremo al femminile con il nome di nata a [...]_1 Per_2 il 18/06/2012, è in carico presso questo Servizio da marzo 2022. A seguito di valutazione da parte di un'equipe multidisciplinare e specialista da cui sono risultati soddisfatti i criteri per disforia di genere secondo DSM 5 (APA, 2013), a febbraio 2024 è stata prescritta terapia con Triptorelina i.m. al fine di sospendere lo sviluppo puberale. ha assunto ad oggi la terapia medica prescritta in modo regolare e responsabile, sotto l'attenta Per_2 supervisione dei genitori, effettuando periodici controlli e visite specialistiche come richiesto dagli specialisti di riferimento”. Complessivamente, dunque, tenuto conto dell'aspetto esteriore femminile, come verificato in sede d'udienza, della sussistenza di disforia di genere e di una ben consolidata identità di genere femminile,
pagina 6 di 7 come accertate nelle relazioni psicologica e in quella endocrinologica agli atti, nonché della chiara manifestazione di volontà del minore di rettificare anagraficamente la propria identità sessuale al fine di eliminare ogni disagio nella percezione di sé e nelle relazioni interpersonali, reputa il Collegio che la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso debba essere accolta senza la necessità di espletare una CTU che, sulla base dei chiari ed univoci elementi emersi, appare superflua. Per quanto riguarda la richiesta di modifica del prenome, si rileva come la Corte di Cassazione abbia affermato chiaramente che il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale rende conseguenziale alla pronuncia di rettificazione dell'attribuzione di sesso quella di rettificazione del prenome, “che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (ordinanza 17.02.2020, n. 3877). Il prenome deve essere quindi rettificato in come richiesto nel ricorso. Per_1 Per_2
Tenuto conto della natura e dell'esito del procedimento proposto unicamente nei confronti del Pubblico Ministero stante l'assenza di controinteressati, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2 sul figlio minore nei confronti del Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, Persona_1 eccezione o deduzione respinta, così decide:
- AUTORIZZA la rettificazione di sesso di nato a [...] il [...], da Persona_1 maschile a femminile e la modifica del prenome da ad Per_1 Per_2
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita come sopra indicate, nei termini di legge;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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